CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 28287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi la inarnmissibilità del ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 maggio 2023, la Corte di appello di C _aú/W o ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emesso il 20 aprile 2023 dal Tribunale Distrettuale di Koblenz, in ordine all'art. 263, commi 1 e 5, del codice penale tedesco perché indiziato dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e concorso di persone nella realizzazione ventisette reati fine, posti in essere a Koblenz e Bonn nel periodo intercorrente tra marzo 2021 e febbraio 2022. 2. Avverso la decisione il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 17 e 19 con riferimento all'ad. 18-bis, comma 1 lett. a), I. 22 aprile 2005, n. 69. Si assume che la Corte di appello ha disposto la consegna nonostante il reato contestato sia stato commesso in parte in Italia come evincibile dal provvedimento di perquisizione allegato al mandato di arresto europeo che fa espresso riferimento al coinvolgimento del ricorrente, secondo quanto affermato dalle autorità italiane, in una associazione di tipo mafioso radicata nel territorio italiano i cui profitti, derivanti dai traffici internazionali di sostanze stupefacenti, vengono riciclati tramite la vasta rete degli associati anche in Germania ove gli stessi vengono investiti in attività di ristorazione; la figurai apicale è individuata in [OSCURATO:PERSONA] che deciderebbe su progetti di rilievo per conseguire un arricchimento personale e del gruppo. Su questa base si conclude che ricorrono le condizioni previste dall'art. 18- bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005 con conseguente possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di rifiutare la consegna vedendosi in ipotesi di reati commessi in tutto o in parte sul territorio italiano essendo i fatti contestati commessi nell'ambito di un programma criminoso di un sodalizio radicato sul territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile. 1.1. Va ribadito l'orientamento di questa Corte, formatosi già nel vigore dell'ad. 18, comma 1, lett. p), legge n. 69 del 2005 e mantenuto dopo l'introduzione da parte della legge 117 del 20:19, circa la causa facoltativa di rifiuto di cui all'ad. 18-bis, lett. b), legge 69 del 2005, secondo cui anche il motivo di rifiuto per fatti commessi in parte nel territorio dello Stato si fonda sull'individuazione di un concreto interesse, legato ad una situazione oggettiva, attestata dalla sussistenza di indagini sul fatto oggetto della richiesta di consegna, sintomatiche della volontà di affermare la propria giurisdizione (al riguardo si rinvia alla medesima giurisprudenza citata in ordine ai limiti alla consegna quanto a procedimento pendente in Italia, Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329; Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544). Il collegamento del reato oggetto del mandato di arresto europeo con il territorio nazionale (che potrebbe essere giustificato anche dal verificarsi in Italia di un solo "frammento" della condotta), non comporta un automatico rifiuto della consegna, perché l'interesse dello Stato italiano a affermare la propria giurisdizione deve ricorrere concretamente nello specifico caso.1.2. Nella fattispecie il mandato di arresto europeo trasmesso alle autorità italiane mostra che l'azione penale è stata iniziata per i fatti oggetto della richiesta di cattura, con riguardo ai quali si procede in Germania per reato di natura associativa e per i connessi reati-fine costituiti da truffe ai danni dell'erario tedesco che la Corte di appello ha rilevato essere senza rapporti con quelli prospettati dalla difesa del ricorrente come commessi anche in Italia. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, com