CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 21374/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24110/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.) , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 2010/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il25/01/2018 R.G.N. 384/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di Milano ha respinto il gravame dell’odierna ricorrente e ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizionead avviso di addebito INPS, fondato su un verbale di accertamento ispettivo; 2. controversa l’ omissione contributiva in relazione ad otto lavoratori per gli importi ricevuti a titolo di cession e de l diritt o d'immagine (quanto ad una posizione lavorat iva ) e a titolo di rimborso delle spese per noleggio strumenti e costumi di scena (quanto alle altre), la Corte territoriale, in relazione alla cantante [OSCURATO:PERSONA], ha escluso le condizioni di cui all'art. 43, comma 3, della legge nr.289 del 2002. In particolare, ha ritenuto non opera nte l’esclusione, dalla base imponibile, del 40% dell'importo percepito, in difetto del contratto di cessione dei diritti di immagine. A tale riguardo, la Corte di appelloha giudicato che non vi fosse la prova , a monte, d ella conclusione di un accordo di sfruttamento del diritto di immagine, profilo assorbente rispetto a quello concernente la necessità o meno della forma scritta del contratto medesimo, ai fini di prova; 3. quanto al le somme corrisposte agli artisti come « rimborsi spese e noleggio strumenti», la Corte del merito ha ritenuto che le stesse fossero da assoggettare integralmente a contribuzione, per avere una funzione meramente remunerativa della prestazione; 4. i noltre, con riferimento ai lavoratori Bonardi e Frassinelli, all'esito dell’istruttoria orale, per i Giudici, risultava provato che il primo avesse svolto attività di fonico nei concerti della cantante Abelae che, del pari, l'att ività del secondo fosse quella di fonico; per entrambi, quindi, non era invocabile alcuna esclusione dell 'obbligo contributivo; 5. infine, q uanto al regime sanzionatorio, andava applicato quello dell'evasione; 6. ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe con quattro motivi, cui ha resistito l’INPS,con controricorso; 7. all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 8. c on il primo moti vo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazionee falsa applicazione dell’ art . 110 della legge nr. 633 del 1941 e dell’art. 2581 cod.civ., quanto all ’affermato credito contributivo per i compensi corrisposti per la cessione dei diritti di immagine; 9. il motivo è inammissibile; 10.in base alla normativa di riferimento (art. 43, comma 3, legge nr. 289 del 2002),al fine di contenere il contenzioso contributivo, è stabilita, per determinate categorie di lavoratori,una riduzione della base imponibile in relazione ai compensi percepiti atitolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica; 11.in discussione tra le parti, la ricorrenza delle condizioni per beneficiare dell’agevolazione contributiva che - come riportato nello storico di lite- è stata esclusa dalla Corte di appello, le censure del motivo ripropon gono , nella sostanza, le deduzioni difensiv e sviluppate nel giudizio di merito in ordine alla non necessità, nei rapporti tra la società cessionaria e l’ente previdenziale, della prova scritta del contratto di cessione. Si sostiene, in sintesi, idonea, ai fini in esame, laprova del contratto o fferta a mezzo di fatture ; 12.all’evidenza, come argomentate , le censure non si confrontano con il decisum. La Corte di appello ha, infatti, escluso, a monte, che vi fosse la prova di un contratto di cessione . A tale riguardo, ha valutato le fatture, giudicate inidone e alla prova del fatto controverso. Argomentando anche per relationem, la Corte di merito ha osservato come «decisivo ed assorbente nel caso di specie (fosse) il rilievo che l’erogazione fatturata quale cessione dei diritti di immagine non (trovasse) titoloin una corrispond e nte pattuizione contrattuale tra le parti»; 13.il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata imponeva di modulare diversamente le critiche in modo, eventualmente, da incrinar n e il fondamento giustificativo ; come prospettate, invece, restano prive di riferibilità alla decisione impugnata e sono inammissibili. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che «la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnat a comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366,comma 1, n r . 4» ( ex plurimis , Cass. nr. 206 52 del 2009; Cass. nr. 17125 del 2007; in motivazione, tra le tante,Cass. nr. 33132 del 20 2 1) ; 14.con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 DPR 917 del 1986 e dell’art. 2697 cod.civ. , in merito alla pretesa contributiva per i compensi corrisposti per noleggio strumenti; 15.la ricorrente censura l’operata ricostruzione dei fatti, all'esito delle prove espletate; in ogni caso, contesta l'applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio; 16.il motivo va, nel complesso, respinto; 17.l’onere di prova che determinat e somme versate al lavoratore siano sottratte, alla stregua di una determinata fattispecie giuridica, all’obbligo di integrale pagamento de i contributi spetta, evidentemente, alla parte che intenda beneficiare dell’agevolaz ione medesima, a fronte della presunzione generale di assoggettamento a contribuzione di quanto corrisposto al lavoratore in virtù del rapporto di lavoro(v., ex plurimis, Cass. nr.13011 del 2017, in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986). Non è, dunque, imputabile alcun errore alla Corte di appello di Milanonella dis tribuzione del carico probatorio e nella conseguente individuazione della parte soccombente; 18.per il resto, le censure si limitano ad una critica generica dell’itermotivazionale, con deduzioni che afferiscono al merito e alla valutazione delmateriale probatori o , aspetti che, a prescindere dai limiti derivanti da una pronuncia cd. « doppia conforme», non possono trovare ingresso in questa sede, pena la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (ex multis,v. Cass. nr. 19445 del 2021 ) ; 19.analoghi profili di inammissibilità presenta il terzo motivo, con cui – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art 3 del D.Lgs. nr. 708 del 1947 e dell’art. 2697 cod.civ.: le censure investono la statuizione secondo cui i lavoratori Bonardi e Frassinelli avrebbero svolto attività di fonici; 20.i rilievi, infatti, da un lato, richiamano in modo inappropriato la violazione dell’art. 2697 cod.civ., avendo la Corte del merito, in parte qua, proceduto all’accertamento del fatto controverso e , quindi, deciso la causa senza applicare la regola di giudizio basata sull’onere della prova(v., in argomento, ex plurimis, Cass. nr. 13395 del 2018); dall’altro, sotto l 'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradano in realtà verso l'inammissibilerichiesta alla Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione, così travalicando «dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all' art. 360 c.p.c. , perché pone a suo presupposto unadiversa ricostruzione del merito degli accadimenti»(v. tra le altre, Cass. , sez.un., n r . 34476 del 2019 ); 21.con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. b) della legge nr. 388 del 2000, per avere la Corte di appello giudicato corretto il regime sanzionatorio applicato dall’Istitutocioè quello dell’evasione, in luogo di quello, meno grave, dell’omissione; 22.l’ultimo motivo è infondato; 23.il regime sanzionatorio stabilito dalla Corte di appello è coerente con l’accertamento effettuato e con i principi d i questa Corte; 24.accertata la diversità tra la situazione « rappresentata » ( id est: quella formalmente risultante dai documenti ) e quella «effettiva»(id est: quella emersa all’esito della verifica giudiziale ) , deve ritenersi integrata la situazione tipica che dà luogo al più grave regime sanzionatorio dell’evasione per essere configurabile l’occultamento «dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi» che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti (v. , per esempio, Cass. nr. 6405 del 2017, sia pure resa in tema di omissioni contributive conseguenti all’accertamento dell'esistenza, tra le parti,di un contratto di lavoro subordinato in luogo di quello stipulato, formal mente , a progetto . Tra le recenti, in argomento, v. Cass. nr. 20446 del 2022); 25.sulla base di quanto precede, il ricorso va complessivamente respinto; 26.le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo; sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del15% e accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo pari a q