CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20145/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.1484/2022 depositata il 29/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26380/2022Numero sezionale 4861/2026Numero di raccolta generale 20145/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con l’avviso di accertamento n. TK306530514/2017, emesso nei confrontidella ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], inrelazione all’anno 2013, l’Agenzia delle Entrate provvedeva a rettificare ladichiarazione IVA, accertando una maggiore imposta pari ad €1.351.066,00, oltre sanzioni ed interessi, recuperando a tassazione l’IVAillegittimamente detratta in quanto riferita a costi per acquisti nondocumentati in sede di verifica.Successivamente all’accertamento il contribuente presentava unadichiarazione integrativa che riduceva le operazioni imponibili all’importocomplessivo di 490.021 euro, a fronte di un importo inizialmente dichiaratodi 6.575.578 euro, con conseguente riduzione dell’IVA a debito dalprecedente importo di 1.369.971 euro a 190.025 euro.[OSCURATO:PERSONA], adita da [OSCURATO:PERSONA], respingevail ricorso ritenendo che il ravvedimento operoso fosse applicabile solo inordine a dichiarazioni volte a correggere errori od omissioni, ma non nelcaso in cui la dichiarazione integrativa determini un mutamento totalefinalizzato ad evitare le conseguenze derivanti dalla verifica fiscale.[OSCURATO:PERSONA], adita dal contribuente, accoglieval’appello, ritenendo illegittimo l’operato dell’amministrazione finanziaria inquanto la dichiarazione successiva comporta una sostituzione integrale delladichiarazione a cui fa seguito, tanto che l’Agenzia delle Entrate ha emessouna cartella di pagamento relativa al credito IVA in conformità a quantoriportato dal contribuente nella propria dichiarazione integrativa.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.Per la decisione è stata fissata la camera di consiglio del 10.06.2026.Nelle more dell’udienza la Procura Generale, in persona del SostitutoProcuratore Dott. [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, ha depositato requisitoriaNumero registro generale 26380/2022Numero sezionale 4861/2026Numero di raccolta generale 20145/2026Data pubblicazione 16/06/2026scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenzaimpugnata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, dell’art. 5 del d.lgs. n. 193 del 2016e dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973.1.1. Ritiene la ricorrente che i giudici di appello siano incorsi nelle violazionicensurate avendo ritenuto legittima una dichiarazione integrativa che,anziché correggere meri errori di calcolo od omissioni specifiche presentinella dichiarazione originaria, ha totalmente stravolto la prima dichiarazioneal fine di paralizzare l’accertamento in corso.2. Secondo il controricorrente il motivo sarebbe infondato perché l’Agenziadelle Entrate non ha addotto elementi concreti o documentazione asupporto della maggiore pretesa azionata diversi dai dati esposti dalladichiarazione originaria che lo stesso contribuente aveva dichiarato essereerrata, la quale, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, dovevaritenersi emendata e superata, nei fatti, dalla dichiarazione integrativasuccessivamente presentata.3. Il motivo è fondato.3.1. Dalla sentenza impugnata risulta che “a seguito delle risultanzecontenute nel Processo verbale di constatazione del 28.7.2016, ilcontribuente presentava una dichiarazione integrativa così avvalendosidell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 5 DL 193/2016”. Ineffetti, dagli atti, accessibili a questa Corte a fronte di un errore procedurale,risulta che la dichiarazione integrativa è stata presentata il 14 novembre2016, dopo il processo verbale di constatazione, redatto in data 28 luglioNumero registro generale 26380/2022Numero sezionale 4861/2026Numero di raccolta generale 20145/2026Data pubblicazione 16/06/20262016 e che deve ritenersi essere stato notificato (circostanza non contestatadalle parti).3.2. Questa Corte, con insegnamento costante, ha ritenuto che la notificadella contestazione di una violazione commessa nella redazione di unaprecedente dichiarazione costituisce causa ostativa alla presentazione delladichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del1998, in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopola contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in uninammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore(ex multis Cass., Sez. 5, n. 11488 del 29/04/2024, Rv. 671069-01).3.3. La Corte ha escluso la possibilità del ricorso alla dichiarazioneintegrativa anche dopo la notifica di apposito processo verbale diconstatazione, in relazione all'omessa o lacunosa esposizione di componentinegative del reddito inerenti operazioni commerciali intercorse con impreseaventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati (Cass., Sez. 5, n. 5398del 04/04/2012, Rv. 622225-01, che ha escluso la possibilità del ricorso alladichiarazione integrativa tesa ad emendare l'errore commesso in sede dipresentazione della prima dichiarazione successivamente alla ricezionedell'avviso bonario).3.4. Ritiene questo Collegio che la condivisibile ratio sottesa al suddettoprincipio di diritto – evitare che la dichiarazione integrativa si trasformisurrettiziamente in uno strumento di elusione dell’accertamento fiscale –ricorra anche nel caso in cui il contribuente sia venuto a conoscenzadell’attività accertativa svolta nei suoi confronti dall’amministrazionefinanziaria tramite i contenuti del processo verbale di constatazione (chenel caso di specie è stato redatto in data 28.07.2016 a fronte di unadichiarazione integrativa depositata in data 4.11.2016), a prescindere dallaformale notificazione di una contestazione, poiché la conoscenza delleviolazioni accertate, o comunque di un accertamento in corso, consente alcontribuente di “allineare” la dichiarazione sostitutiva ai rilievi che gliNumero registro generale 26380/2022Numero sezionale 4861/2026Numero di raccolta generale 20145/2026Data pubblicazione 16/06/2026saranno di lì a breve formalmente contestati, ottenendo così quell’effettoelusivo che la norma di favore non intendeva certo consentire e che occorreevitare. Ciò vale ancor più nel caso di specie, dato che il contribuente, conla dichiarazione integrativa, non si è limitato ad una comprensibilecorrezione materiale, ma ha abbattuto il volume d'affari da 6,5 milioni dieuro a meno di 500.000 euro, peraltro senza allegare un qualsiasi elementogiustificativo di una rettifica della dichiarazione così incisiva.3.5. Va detto che nel controricorso il contribuente cita alcune risoluzionidell’Agenzia delle Entrate sulla valenza sostitutiva della dichiarazioneintegrativa. Tuttavia, in tali atti amministrativi l’effetto novativo èespressamente condizionato alla circostanza che la dichiarazione integrativasia presentata prima della scadenza del termine per la presentazione delladichiarazione originaria, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, dato chela dichiarazione integrativa, che riguardava l’anno di imposta 2013, è statadepositata in data 4.11.2016.3.6. La sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui ravvisa unasorta di comportamento concludente da parte dell’amministrazionefinanziaria nell’emissione di una cartella di pagamento basata sui dati delladichiarazione integrativa. In verità, la procedura di liquidazioneautomatizzata ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è un'attivitàmeccanica, priva di discrezionalità e di natura non istruttoria. L'Ufficio,ricevendo telematicamente una dichiarazione, è obbligato a procedere allaliquidazione delle imposte ivi indicate. Ciò, però, non comporta chel'Amministrazione "accetti" il debito tributario indicato nella dichiarazioneintegrativa, potendo recupero l’eventuale imposta evasa mediante l'avvisodi accertamento sostanziale basato sulle risultanze del P.V.C.4. In definitiva, il ricorso merita accoglimento e la sentenza deve esserecassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese delpresente giudizio.Numero registro generale 26380/2022Numero sezionale 4861/2026Numero di raccolta generale 20145/2026Data pubblicazione 16/06/2026 P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, per un nuovo esame,alla Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/06/2026.La PresidenteGiulia Iofrida