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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 00567/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2213-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatisi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1289/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 17/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 02213 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -2- Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugn ata che i risparmiatori chiesero e ottennero un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma corrispondente agli interessi ulteriori relativi al buono postale fruttifero della serie Q/P da loro sottoscritto nel 1987, scaturenti dall’applicazione del rendimento per gli anni di fruttuosità del buono dal 21° al 30° anno, ragguagliato a quello previsto per la precedente serie P, sebbene il timbro di modifica apposto a tergo del buono ne riportasse l’indicazione dell’appartenenza alla serie Q/P del rendimento del buono; - il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo, mentre il tribunale di Benevento ha accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] italiane; - a fondamento della decisione il giudice d’appello ha escluso la configurabilità dell’affidamento dei risparmiatori, in considerazione del suddetto timbro di modifica; e ciò sia perché ai buoni postali, che sono titoli di legittimazione, non sono applicabili i principi di letteralità propri dei titoli di credito, sia perché la nuova tabella degli interessi applicabili era contenuta nel decreto ministeriale 13 giugno 1986, di emissione della serie Q, pubblicato nella Gazzetta ufficiale; - contro questa sentenza propongono ricorso per ottenerne la cassazione i risparmiatori indicati in epigrafe, che affidano a un unico motivo, che illustrano con memoria, cui Poste italiane s.p.a. reagisce con controricorso, parimenti corredato di memoria; - è stata formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza- in camera di cons iglio ex art. 380 - bis , comma 1, c.p.c.

Considerato che: Ric. 2022 n. 02213 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -3- - col ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.m. 13 giugno 1986, nonché degli artt. 1339 e 1374 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, là dove il giudice d’appello avrebbe trascurato che il secondo timbro, conforme alle indicazioni del d.m., concerneva la determinazione dell’interesse spettante per il primo periodo ventennale, non già di quello che riguardava il periodo successivo, dal 21° al 30° anno; si sarebbe così ingenerato il ragionevole affidamento dei sottoscrittoriin ordine alla spettanza di interessi sul capitale in misura pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e della somma di lire 258.150 a bimestre per la decade successiva; - il ricorso presenta al contempo profili d’inammissibilità e d’infondatezza; - esso è inammissibile, là dove si assume una ricostruzione del contenuto del titolo (secondo la quale il timbro di modifica concernerebbe soltanto il primo ventennio e non già il secondo decennio), che si pone in contrasto con l’apprezzamento del giudice di merito, in base al quale«la tabella stampata a tergo del BPF risulta chiaramente annullata dal timbro di modifica ivi apposto, come si evince dai documenti prodotti in giudizio»: e l’appartenenza alla serie ineludibilmente comporta l’applicazione del relativo corredo disciplinare, anche con riguardo al regime degli interessi applicabili; - per quest’aspetto, dunque, i ricorrenti tentano di sovrapporre la propria lettura del contenuto del titolo a quella contenuta nella sentenza impugnata; - esso è poi infondato, in quanto, come questa Corte ha già osservato in relazione ad analoga fattispecie, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente Ric. 2022 n. 02213 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -4- emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell’applicazione dei principi basilari dell’interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell’intenzione delle parti, ai sensi dell’art.1362 c.c.: se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l’autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa (Cass. n. 4384/22); - quanto al principio di affidamento, del quale si assume la lesione, questa Corte, con l’ordinanza da ultimo indicata ha chiarito che l’esigenza di tutela dell’affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buo ni all’apparenza appartenenti auna determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che abbia modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestino alcun elemento dalquale il sottoscrittore possa desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato ―per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi― rechi l’apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie «Q/P», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente; - il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi Ric. 2022 n. 02213 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -5- rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro 1100,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2213-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatisi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1289/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 17/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 02213 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -2- Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugn ata che i risparmiatori chiesero e ottennero un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma corrispondente agli interessi ulteriori relativi al buono postale fruttifero della serie Q/P da loro sottoscritto nel 1987, scaturenti dall’applicazione del rendimento per gli anni di fruttuosità del buono dal 21° al 30° anno, ragguagliato a quello previsto per la precedente serie P, sebbene il timbro di modifica apposto a tergo del buono ne riportasse l’indicazione dell’appartenenza alla serie Q/P del rendimento del buono; - il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo, mentre il tribunale di Benevento ha accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] italiane; - a fondamento della decisione il giudice d’appello ha escluso la configurabilità dell’affidamento dei risparmiatori, in considerazione del suddetto timbro di modifica; e ciò sia perché ai buoni postali, che sono titoli di legittimazione, non sono applicabili i principi di letteralità propri dei titoli di credito, sia perché la nuova tabella degli interessi applicabili era contenuta nel decreto ministeriale 13 giugno 1986, di emissione della serie Q, pubblicato nella Gazzetta ufficiale; - contro questa sentenza propongono ricorso per ottenerne la cassazione i risparmiatori indicati in epigrafe, che affidano a un unico motivo, che illustrano con memoria, cui Poste italiane s.p.a. reagisce con controricorso, parimenti corredato di memoria; - è stata formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza- in camera di cons iglio ex art. 380 - bis , comma 1, c.p.c. Considerato che: Ric. 2022 n. 02213 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -3- - col ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.m. 13 giugno 1986, nonché degli artt. 1339 e 1374 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, là dove il giudice d’appello avrebbe trascurato che il secondo timbro, conforme alle indicazioni del d.m., concerneva la determinazione dell’interesse spettante per il primo periodo ventennale, non già di quello che riguardava il periodo successivo, dal 21° al 30° anno; si sarebbe così ingenerato il ragionevole affidamento dei sottoscrittoriin ordine alla spettanza di interessi sul capitale in misura pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e della somma di lire 258.150 a bimestre per la decade successiva; - il ricorso presenta al contempo profili d’inammissibilità e d’infondatezza; - esso è inammissibile, là dove si assume una ricostruzione del contenuto del titolo (secondo la quale il timbro di modifica concernerebbe soltanto il primo ventennio e non già il secondo decennio), che si pone in contrasto con l’apprezzamento del giudice di merito, in base al quale«la tabella stampata a tergo del BPF risulta chiaramente annullata dal timbro di modifica ivi apposto, come si evince dai documenti prodotti in giudizio»: e l’appartenenza alla serie ineludibilmente comporta l’applicazione del relativo corredo disciplinare, anche con riguardo al regime degli interessi applicabili; - per quest’aspetto, dunque, i ricorrenti tentano di sovrapporre la propria lettura del contenuto del titolo a quella contenuta nella sentenza impugnata; - esso è poi infondato, in quanto, come questa Corte ha già osservato in relazione ad analoga fattispecie, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente Ric. 2022 n. 02213 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -4- emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell’applicazione dei principi basilari dell’interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell’intenzione delle parti, ai sensi dell’art.1362 c.c.: se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l’autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa (Cass. n. 4384/22); - quanto al principio di affidamento, del quale si assume la lesione, questa Corte, con l’ordinanza da ultimo indicata ha chiarito che l’esigenza di tutela dell’affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buo ni all’apparenza appartenenti auna determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che abbia modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestino alcun elemento dalquale il sottoscrittore possa desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato ―per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi― rechi l’apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie «Q/P», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente; - il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi Ric. 2022 n. 02213 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -5- rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro 1100,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contr
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