CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 05847/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5538-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], avvocato difensore di sé stesso -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] N. 9 -CASSINO intimato avverso la sentenza n. 6351/2017 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 9.10.2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.1.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6351/2017 resa pubblica il 9.10.2017, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado (la n. 619/2010 del Tribunale di Cassino) che aveva accolto l’opposizione a precetto per spese legali proposta dal Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 in Cassino nei confronti dei creditori procedenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ravvisando l’ipotesi del pagamento a creditore apparente di cui all’art. 1189 cc, come sostenuto dal Condominio opponente il quale aveva affermato di avere già pagato in precedenza la somma nelle mani dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei due creditori nel giudizio presupposto conclusosi con sentenza di condanna n. 17/2000 emessa dalla sezione stralcio del Tribunale di Cassino. Per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale ha osservato, per quanto ancora interessa: -che non essendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] munito del potere di riscuotere somme, la normativa applicabile era quella sul pagamento al creditore apparente di cui all’art. 1189 cc; -che nel caso in esame il Condominio debitore doveva ritenersi liberato avendo dimostrato di aver ragionevolmente confidato nell’esistenza del suindicato potere; -che la disciplina dell’art. 1189 cc si applica, per identità di ratio, sia all’ipotesi di pagamento effettuato al creditore apparente sia all’ipotesi di pagamento effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo il quale abbia determinato o abbia concorso a determinare l’errore del solvens, facendo sorgere in quest’ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’accipiens (ex plurimis Cass, sentenza n. 15339 del 13.9.2012). Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, contrastato con controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], mentre il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente, va rilevato che il ricorso per cassazione non è stato notificato ad una delle parti del giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA] (appellante unitamente all’Abate), ma, considerato che l’impugnazione è - come si vedrà a breve - infondata, non è il caso di ordinare l’integrazione del contraddittorio. Trova infatti applicazione il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. tra le tante, Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 Rv. 648755; Sez. 1 -, Ordinanza n. 6924 del 11/03/2020 Rv. 657479; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 17/06/2019 Rv. 654313 e, da ultima, v. Sez. U, Ordinanza n. 37608 del 2022). 2 Ciò chiarito e passando all’esame del ricorso, con l’unico motivo si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc per avere la Corte d’Appello omesso di valutare i tre importantissimi documenti depositati in grado di appello (copia del verbale di udienza del 13.3.1991 relativo al giudizio presupposto n. 377/89 davanti al Tribunale di Cassino, copia della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suddetto giudizio all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunicazione di cancelleria del 27.3.1995, avente ad oggetto un rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e diretta all’avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore dell’Abate). Osserva il ricorrente che se la Corte di merito avesse valutato detti documenti, avrebbe escluso l’applicazione dell’art. 1189 cc e qualsivoglia efficacia liberatoria al pagamento eseguito dal Condominio nelle mani dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ormai non più difensore dell’odierno ricorrente sin dal mese di marzo del 1991 e quindi avrebbe rigettato integralmente l’opposizione al precetto svolta dal Condominio, nonchè le domande di risarcimento ex art.96 cpc, con i conseguenti provvedimenti anche in ordine alle spese di lite del doppio grado di giudizio. Precisa inoltre il ricorrente che detti documenti, prodotti per la prima volta nel giudizio di appello, erano contraddistinti con l’allegato 4 del proprio indice atti e rileva che la Corte di merito si è completamente dimenticata di esaminarli e di valutarne l’indispensabilità ex art. 345 comma 3 cpc nel testo applicabile ratione temporis, considerato anche che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto nessun mandato ad incassare, come accertato anche nella sentenza impugnata. Il motivo è infondato. Come esposto, l’omesso esame dei nuovi documenti prodotti in appello previa verifica della indispensabilità ex art. 345 cpc, ad avviso del ricorrente, rappresenta il cuore del ricorso per cassazione, perché – si sostiene – se tale verifica fosse stata eseguita, l’esito del giudizio sarebbe stato completamente diverso. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello, previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c. (fino alla riforma apportata dalla l. n. 134 del 2012, qui inapplicabile "ratione temporis") con riferimento al rito di cognizione ordinaria e dall'art. 437, comma 2, c.p.c. per il processo del lavoro, non attiene al merito della decisione, ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte; ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un "error in procedendo" è giudice anche del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire essa stessa se si trattasse di prova indispensabile (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 25/01/2016 Rv. 638499; Sez. 1, Sentenza n. 14098 del 17/06/2009 Rv. 609187). Il suddetto principio, di carattere generale, vale logicamente anche nel caso di specie, in cui la Corte d’Appello non si è espressa sulla indispensabilità di tali documenti, avendone tralasciato l’esame. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è chiamato dunque ad interrogarsi sulla valutazione della indispensabilità dei tre documenti. Le sezioni unite hanno affermato che nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 10790 del 04/05/2017 Rv. 643939). Ebbene, nel caso in esame, i documenti (o meglio gli atti processuali) che comprovavano la rinunzia al mandato da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non possono ritenersi indispensabili sulla scorta del principio citato. Infatti, la rinunzia al mandato che sarebbe avvenuta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corso del giudizio presupposto n. 377/89 davanti al Tribunale di Cassino, così come la coeva comparsa di costituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e il biglietto di cancelleria non eliminano in radice il dubbio che il soggetto destinatario dal precetto del 3.3.2000, cioè l’amministratore del Condominio di piazza [OSCURATO:PERSONA], fosse ignaro di tali vicende procedurali attinenti ai rapporti tra l’Abate e il suo difensore o, comunque, ai rapporti tra i rispettivi difensori, e avvenute quasi un decennio prima, soprattutto se si consideri un dato di fatto formale tutt’altro che secondario, e cioè che lo stesso precetto notificato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al Condominio menzionava il Raviele quale difensore “giusta delegaa margine dell’atto di citazione…da valere in ogni fase e grado e quindi anche per l’esecuzione” e richiamava espressamente la sentenza n. 17/2000 del Tribunale di Cassino, notificata unitamente allo stesso in formula esecutiva, sentenza che recava nell’intestazione, come difensore dei due attori-creditori non già l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma – si badi bene – proprio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] “giusta delega a margine dell’atto di citazione”. Sulla scorta di quanto esposto, la tesi difensiva del ricorrente non può essere accolta. Resta quindi l'indagine, compiuta dal giudice di merito sulla buona fede del terzo, e sulla ragionevolezza dell'affidamento. Ebbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla norma di cui all'art. 1189 cod. civ., che riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza. La suddetta indagine coinvolge, perciò, una mera "quaestio facti", le cui conclusioni non sono censurabili nel giudizio di legittimità ove si fondino su argomentazioni logiche e prive di contraddizioni (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 20906 del 27/10/2005 Rv. 584570; Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 05/04/2016 Rv. 639312). Nel caso in esame, la Corte di merito, pur confondendosi nel ritenere non perfezionata la rinunzia dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] al mandato, ha tuttavia ritenuto la sussistenza di un pagamento liberatorio da parte del Condominio nelle mani dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] valorizzando anche i seguenti elementi: -il fatto che il precetto fu intimato a mezzo del medesimo avvocato che aveva rappresentato e difeso l’Abate e il Gradini nel giudizio nel quale si formò il titolo e che tale precetto aveva ad oggetto proprio le spese legali di quel giudizio, sicché era innegabile l’idoneità di detto elemento ad indurre in errore il Condominio debitore circa la legittimazione del difensore a ricevere il pagamento, ancorché il predetto difensore non sifosse dichiarato antistatario e non fosse quindi l’effettivo creditore delle somme; -il fatto che la sentenza di primo grado non riportava la sostituzione del difensore; - che quindi non vi erano ragioni per escludere la prosecuzione dell’attività professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in favore dei suoi assistiti, come documentato proprio dalla notifica del precetto proprio da parte del predetto, delegato a rappresentare Abate e Gradini anche per la fase dell’esecuzione. Trattasi, come si vede, di un ragionamento in linea con la giurisprudenza di legittimità (v. non solo la già citata Sez. 2, Sentenza n. 15339 del 13/09/2012 Rv. 623809, ma ancheSez. 3, Sentenza n. 17484 del 09/08/2007 Rv. 599448, nonchè Sez. 2 -, Sentenza n. 1869 del 25/01/2018 Rv. 647131) e pertanto la decisione oggi impugnata si sottrae al sindacato di legittimità. In conclusione, il ricorso va respinto, con inevitabile addebito di spese a carico del soccombente in favore del controricorrente. Nessuna pronuncia sulle spese va emessa nei rapporti con il Condominio, rimasto intimato. Sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liqui