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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43781/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 20 settembre 2022, la Corte di appello di Catania riformava parzialmente - limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere degli imputati per il reato di cui al capo A) della rubrica per intervenuta prescrizione e alla rideterminazione della pena irrogata agli imputati per il reato di cui al capo B) in anni sei di reclusione - la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa, in data 17 maggio 2016, aveva condannato' S.G.

Lei S.C. lalla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati dì cui al capo A ( art 588 comma 2 cod. pen. in relazione agli artt. 582 e 583 comma 2, n. 4) cod. pen.) e al capo B (artt. 81, 110, 582 e 583 comma 2, n. 4) cod. pen.), oltre al risarcimento del danno derivante dal reato in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.

2. Avverso il suddetto provvedimento, ricorrono per cassazione gli imputati, con due distinti atti, aventi il medesimo contenuto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. Entrambi i ricorrenti, a mezzo dei rispettivi difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, ricorrono avverso la sentenza della corte territoriale, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale lamentano, attraverso argomenti sostanzialmente sovrapponibili, vizio di motivazione in relazione agli artt.110, 582 e 583 comma 2, n. 4) cod. pen. e 62 n. 2) cod. pen., nonché relativamente ai principi stabiliti in tema di valutazione della prova, con riferimento all'individuazione dell'autore del reato e/o del concorrente nel reato stesso ed, infine, alla verifica dello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto della persona offesa.

Si contesta, inoltre, l'inosservanza della legge penale con riferimento al reato di cui a) capo B) dell'imputazione e all'art. 62 n. 2) cod. pen.

In particolare, si ritiene che la Corte di appello non abbia operato una ricostruzione degli eventi ed una valutazione del compendio probatorio in maniera adeguata.

Soprattutto, l'impossibilità di individuare l'autore materiale del fatto contestato non è stata di ostacolo all'affermazione, da parte dei giudici di merito, della responsabilità penale di entrambi gli imputati, a titolo di concorso materiale o quanto meno morale.

L'argomentazione adottata sul punto dalla Corte territoriale si pone in contrasto con il principio costituzionale della personale responsabilità dell'imputato e con quello della pari responsabilità dei concorrenti nel reato di cui all'art. 110 cod. pen.

In sostanza, data la mancata individuazione dell'esecutore materiale del reato, la Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere gli imputati per non aver commesso il fatto, essendo impossibile, con riferimento alla posizione del ricorrente, l'attribuzione a titolo di concorso morale, non essendo ricostruibile un rapporto con l'autore materiale del reato, rimasto ignoto, Allo stesso modo, deve escludersi la responsabilità "alternativa" basata sulla correità morale, indipendentemente dall'attribuzione certa, ad uno dei due, del ruolo di autore materiale, a causa della mancanza dell'elemento soggettivo non desumibile dalla medesimezza del contesto.

Si contesta altresì la motivazione, ritenuta meramente assertiva sul punto, in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante della provocazione; di fatti la stessa si limiterebbe ad escluderla per la mancanza dei rapporto di causalità e per la sproporzione rispetto al fatto ingiusto verificatosi.

Si rileva come l'adeguatezza o proporzionalità tra la condotta tenuta dagli imputati ed 11 comportamento che l'ha provocata debba tener conto dello stato d'ira collegato e in reazione alla condotta della persona offesa.

2.2. In data 22 settembre 2022, l'imputato S.C. ricorreva avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catania aveva rigettato la richiesta di concordato -- rinunciando ai motivi principali di appello salvo quello sulle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena - formulata dal proprio difensore all'udienza del 15 settembre 2022.

Con un unico motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione ai principi di cui agli artt. 589 bis e 602 comma 1 bis cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale indicato í motivi del mancato accoglimento dell'accordo, nonostante vi fosse il parere favorevole dei pubblico ministero. 3.11 ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili.

Essi deducono motivi sovrapponibili e verranno pertanto esaminati congiuntamente.

1.1. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che lamenta la mancata assoluzione degli imputati facendo leva sui principi che regolano il concorso di persone nel reato, è aspecifico e manifestamente infondato, oltre che reiterativo di aspetti già ampiamente vagliati dai giudici di merito, rispetto ai quali peraltro in appello ci si era limitati a contestazioni ben più circoscritte rispetto a quelle svolte - anche in fatto - nella presente sede di legittimità.

Le critiche muovono dal fatto che la decisione impugnata ha confermato la responsabilità di entrambi gli imputati per le gravissime lesioni inferte a B. nonostante non sia stato possibile individuare con certezza l'autore materiale delle ferite infertegli al volto, che ebbero a causare lo sfregio permanente e la grave deformazione del viso.

Si assume in buona sostanza che la mancata individuazione, certa, dell'autore materiale dei fendenti inferti non consenta di ricostruire la eventuale condotta posta in essere dall'altro soggetto, che si assume abbia parimenti partecipato all'azione violenta, ossia di attribuirgli, e in che termini, il fatto a titolo di concorso morale.

Innanzitutto, dalla ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito - in particolare da quella più puntualmente svolta nella pronuncia di primo grado, che in quanto confermata e recepita dalla sentenza di secondo grado attraverso i medesimi parametri valutativi, si integra con questa, completandone la lettura - emerge che, a seguito della testata che S.C. ebbe a sferrare al B. , questi era corso con la bottiglia di birra, integra, in vetro, che già aveva in mano, verso il gruppo degli italiani, che si stava allontanando su invito degli operanti, e fu poi rinvenuto giacente a terra in una pozza di sangue con i fratelli S. che infierivano sopra di lui, uno dei due con un oggetto tagliente (verosimilmente cocci dì vetro di bottiglia), nonostante, appunto, la vittima si trovasse oramai riversa, inerme, sul suolo (il tutto peraltro mentre l'altro coimputato G. unitamente ad altri soggetti rimasti ignoti a loro volta colpivano la vittima con calci).

A fronte del dato certo - in quanto caduto sotto la diretta percezione degli operanti - della particolare concomitanza di posizione, comune ad entrambi i fratelli S. consistita nel sovrastare il corpo della vittima che giaceva a terra inerme, hanno ritenuto i giudici di merito che dovesse ritenersi irrilevante la mancata individuazione del soggetto che tra i due impugnasse l'arma tagliente, una volta che fosse comunque certo che essa fu adoperata da uno dei due - e non da altri - ossia proprio da uno di quei due soggetti che insieme incombevano sulla persona offesa in atteggiamento, evidentemente, di condivisa aggressione.

Indi, concludono i giudici di merito nella sentenza di primo grado - e su tale punto specifico in realtà non torna specificamente la corte di appello essendo gli appelli orientati soprattutto a contestare le risultanze probatorie poste a base della decisione di primo grado - che "..le concrete modalità della condotta (entrambi vicini e sopra la persona offesa) attestano in modo inequivocabile la volontà di entrambi di cagionare al I B. lesioni di tal fatta utilizzando i frammenti di vetro di una bottiglia (probabilmente come detto quella impugnata prima dalla persona offesa nel momento in cui decideva di affrontarli).

Una tale modalità lesiva rientrava in un evidente prevedibilissimo sviluppo dell'azione di sopraffazione in danno della vittima considerata anche l'estrema vicinanza dei due S. intenti a colpire insieme la persona offesa e non risultando quindi l'apporto di colui che non colpiva materialmente la persona offesa l'effetto di una mera presenza in quanto partecipante alla rissa".

Tale ricostruzione, a differenza di quanto si assume in rincorso, dà congruamente conto della sussistenza dell'elemento soggettivo anche in capo al soggetto che non ebbe a infliggere materialmente i colpi, che è in buona sostanza configurato non tanto sul piano della prevedibilità dell'evento bensì per la contestuale, concomitante, partecipazione di tale soggetto alla condotta solo materialmente realizzata dall'altro, essendo entrambi avvinti dal medesimo affiato criminoso.

Questa Corte - come giustamente rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta - ha avuto modo di affermare il principio, con riferimento al delitto di omicidio ma estensibile ai caso all'esame, secondo cui l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio, può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa - posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi - ancorché non sia stato possibile individuare l'autore materiale dell'azione tipica (Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Rv. 278628 - 01).

D'altra parte, nella dimensione plurisoggettiva del reato, la volontà di concorrere nel reato altrui può manifestarsi anche come intesa istantanea, o conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui, o, infine, semplice adesione all'opera di un altro che ne rimanga ignaro; e nel caso di specie - esclusa la partecipazione di terzi in particolare degli stessi altri corrissanti al reato di lesioni gravissime - si è ricostruito il concorso di uno dei due fratelli S. sulla base di elementi concreti che danno conto delle modalità con cui tale concorso si è estrinsecato - posizione di entrambi sovrastante il corpo della vittima in atteggiamento che, per come descritto, è indicativo di un agire all'unisono dei due di là del concreto apporto materiale da parte di uno solo di essi quanto alla inflizione dei fendenti; si e, cioè, registrata piena condivisione nell'agire.

Si è in altri termini affermato il pieno coinvolgimento di entrambi nell'azione criminosa, sebbene per uno di essi si debba più propriamente parlare di concorso precipuamente morale, in quanto risoltosi nel rafforzamento dell'azione altrui, con la conseguenza che il mancato accertamento del ruolo specifico di ciascuno non potesse assumere rilievo al fine di escludersi la responsabilità penale dell'uno o dell'altro (potendo la carenza di tale accertamento specifico avere al più ripercussioni sulla determinazione della pena, ma sul punto non si registra doglianza né in appello né nei ricorsi in scrutinio; d'altronde i giudici di secondo grado - come già il Tribunale - hanno in buona sostanza ritenuto dei tutto equivalenti le condotte dei fratelli S. anche sul piano del trattamento sanzionatorio, avendo rideterminato la pena, per entrambi, nel minimo edittale di anni sei di reclusione).

Improprio rimane dunque il riferimento, in ricorso, al concorso anomalo ex art 116 cod. pen. dal momento che nel caso di specie il concorso di uno dei due è stato ricostruito in termini di concorso quanto meno morale, laddove il concorso anomalo si configura a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell'omicidio (con la conseguenza che è in tali ipotesi che entra in gioco la prevedibilità degli sviluppi). 1.2.A fronte di siffatta dinamica della violenta aggressione, che cagionava uno sfregio permanente e la grave deformazione del viso della vittima, perpetrata congiuntamente dai fratelli S. la Corte di appello, come anche il primo giudice, ha giustamente concluso che non potesse riconoscersi l'attenuante della provocazione in applicazione del principio per cui la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 8945 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282823 - 01).

In ogni caso, dalla più puntuale ricostruzione svolta nella pronuncia di primo grado, che in quanto confermata e recepita da quella di secondo grado con i medesimi parametri valutativi si integra con essa completandone la lettura, emerge che in realtà a monte dell'aggressione da parte dei S. vi fu la testata che S.C. ebbe a sferrare al B. sia pure a seguito delle frasi ingiuriose da questi profferite all'indirizzo del gruppo degli italiani presenti nel bar ed in particolare di S.C. .

Fu infatti a seguito di tale testata che la persona offesa, riuscito a divincolarsi dalla presa dell'assistente capo F. che unitamente ad altro collega era sopraggiunto sul posto allertato dalla titolare del bar che aveva segnalato intemperanze di alcuni cittadini extracomunitari ubriachi - era corsa con la bottiglia di birra, integra, in vetro, che già aveva in mano, verso il gruppo degli italiani, che si stava allontanando su invito degli operanti, e fu poi rinvenuta giacente a terra in una pozza di sangue con i fratelli S. che infierivano sopra di lei con un oggetto tagliente (verosimilmente cocci di vetro di bottiglia), nonostante, appunto, la vittima si trovasse oramai riversa, inerme, sul suolo (il tutto peraltro mentre l'altro coimputato I G. I ed altr. soggetti rimasti ignoti a loro volta colpivano la vittima con calci).

La ricostruzione svolta in ricorso a sostegno della provocazione non si confronta quindi con quella operata dai giudici di merito che hanno evidenziato come ai comportamenti inziaii tenuti dagli extracomunitari all'interno del bar nei confronti della titolare - soggetto comunque diverso dai futuri aggressori e a quelli poi posti in essere dai predetti, in particolare dalla persona offesa B. verso gli Italiani e soprattutto verso S.C. - addotti nei ricorsi come circostanze idonee a dirigere verso la configurazione della provocazione - avesse fatto seguito la testata data da I S.C.

I ai I B. che innescò la poco avveduta reazione della vittima, che da sola si diresse verso il gruppo degli italiani, verosimilmente per affrontare I S. c.

L volendo, secondo quanto si riporta nella sentenza del Tribunale, conto e ragione della testata, trovando tuttavia subito pronti ad agire S. e gli altri connazionali (che nei modi sopra indicati infierivano, tutti insieme e contemporaneamente, sulla vittima provocandole lesioni gravissime).

Ai fini che occupano, in tale ricostruzione rimangono del tutto sullo sfondo le parole offensive pronunciate dalia persona offesa, né potrebbe assumere rilievo il comportamento scorretto assunto dagli stranieri nei confronti della titolare del bar.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento; mentre per il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello in relazione alla proposta di concordato in appello rimane da rilevarne la inammissibilità sotto il profilo della sua non proponibilità in maniera autonoma (Sez. 6, n. 33764 del 21/06/2021, Rv. 281933 -

01. Né risulta formulato motivo al riguardo nel ricorso principale); esso è comunque infondato avendo la Corte di appello, a differenza di quanto si lamenta in ricorso, specificato nella sentenza emessa le ragioni della ravvisata illegalità della pena come determinata dalla difesa di S. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P,Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 dAgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 17/10/2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 20 settembre 2022, la Corte di appello di Catania riformava parzialmente - limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere degli imputati per il reato di cui al capo A) della rubrica per intervenuta prescrizione e alla rideterminazione della pena irrogata agli imputati per il reato di cui al capo B) in anni sei di reclusione - la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa, in data 17 maggio 2016, aveva condannato' S.G. Lei S.C. lalla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati dì cui al capo A ( art 588 comma 2 cod. pen. in relazione agli artt. 582 e 583 comma 2, n. 4) cod. pen.) e al capo B (artt. 81, 110, 582 e 583 comma 2, n. 4) cod. pen.), oltre al risarcimento del danno derivante dal reato in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. 2. Avverso il suddetto provvedimento, ricorrono per cassazione gli imputati, con due distinti atti, aventi il medesimo contenuto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Entrambi i ricorrenti, a mezzo dei rispettivi difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, ricorrono avverso la sentenza della corte territoriale, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale lamentano, attraverso argomenti sostanzialmente sovrapponibili, vizio di motivazione in relazione agli artt.110, 582 e 583 comma 2, n. 4) cod. pen. e 62 n. 2) cod. pen., nonché relativamente ai principi stabiliti in tema di valutazione della prova, con riferimento all'individuazione dell'autore del reato e/o del concorrente nel reato stesso ed, infine, alla verifica dello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto della persona offesa. Si contesta, inoltre, l'inosservanza della legge penale con riferimento al reato di cui a) capo B) dell'imputazione e all'art. 62 n. 2) cod. pen. In particolare, si ritiene che la Corte di appello non abbia operato una ricostruzione degli eventi ed una valutazione del compendio probatorio in maniera adeguata. Soprattutto, l'impossibilità di individuare l'autore materiale del fatto contestato non è stata di ostacolo all'affermazione, da parte dei giudici di merito, della responsabilità penale di entrambi gli imputati, a titolo di concorso materiale o quanto meno morale. L'argomentazione adottata sul punto dalla Corte territoriale si pone in contrasto con il principio costituzionale della personale responsabilità dell'imputato e con quello della pari responsabilità dei concorrenti nel reato di cui all'art. 110 cod. pen. In sostanza, data la mancata individuazione dell'esecutore materiale del reato, la Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere gli imputati per non aver commesso il fatto, essendo impossibile, con riferimento alla posizione del ricorrente, l'attribuzione a titolo di concorso morale, non essendo ricostruibile un rapporto con l'autore materiale del reato, rimasto ignoto, Allo stesso modo, deve escludersi la responsabilità "alternativa" basata sulla correità morale, indipendentemente dall'attribuzione certa, ad uno dei due, del ruolo di autore materiale, a causa della mancanza dell'elemento soggettivo non desumibile dalla medesimezza del contesto. Si contesta altresì la motivazione, ritenuta meramente assertiva sul punto, in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante della provocazione; di fatti la stessa si limiterebbe ad escluderla per la mancanza dei rapporto di causalità e per la sproporzione rispetto al fatto ingiusto verificatosi. Si rileva come l'adeguatezza o proporzionalità tra la condotta tenuta dagli imputati ed 11 comportamento che l'ha provocata debba tener conto dello stato d'ira collegato e in reazione alla condotta della persona offesa. 2.2. In data 22 settembre 2022, l'imputato S.C. ricorreva avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catania aveva rigettato la richiesta di concordato -- rinunciando ai motivi principali di appello salvo quello sulle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena - formulata dal proprio difensore all'udienza del 15 settembre 2022. Con un unico motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione ai principi di cui agli artt. 589 bis e 602 comma 1 bis cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale indicato í motivi del mancato accoglimento dell'accordo, nonostante vi fosse il parere favorevole dei pubblico ministero. 3.11 ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili. Essi deducono motivi sovrapponibili e verranno pertanto esaminati congiuntamente. 1.1. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che lamenta la mancata assoluzione degli imputati facendo leva sui principi che regolano il concorso di persone nel reato, è aspecifico e manifestamente infondato, oltre che reiterativo di aspetti già ampiamente vagliati dai giudici di merito, rispetto ai quali peraltro in appello ci si era limitati a contestazioni ben più circoscritte rispetto a quelle svolte - anche in fatto - nella presente sede di legittimità. Le critiche muovono dal fatto che la decisione impugnata ha confermato la responsabilità di entrambi gli imputati per le gravissime lesioni inferte a B. nonostante non sia stato possibile individuare con certezza l'autore materiale delle ferite infertegli al volto, che ebbero a causare lo sfregio permanente e la grave deformazione del viso. Si assume in buona sostanza che la mancata individuazione, certa, dell'autore materiale dei fendenti inferti non consenta di ricostruire la eventuale condotta posta in essere dall'altro soggetto, che si assume abbia parimenti partecipato all'azione violenta, ossia di attribuirgli, e in che termini, il fatto a titolo di concorso morale. Innanzitutto, dalla ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito - in particolare da quella più puntualmente svolta nella pronuncia di primo grado, che in quanto confermata e recepita dalla sentenza di secondo grado attraverso i medesimi parametri valutativi, si integra con questa, completandone la lettura - emerge che, a seguito della testata che S.C. ebbe a sferrare al B. , questi era corso con la bottiglia di birra, integra, in vetro, che già aveva in mano, verso il gruppo degli italiani, che si stava allontanando su invito degli operanti, e fu poi rinvenuto giacente a terra in una pozza di sangue con i fratelli S. che infierivano sopra di lui, uno dei due con un oggetto tagliente (verosimilmente cocci dì vetro di bottiglia), nonostante, appunto, la vittima si trovasse oramai riversa, inerme, sul suolo (il tutto peraltro mentre l'altro coimputato G. unitamente ad altri soggetti rimasti ignoti a loro volta colpivano la vittima con calci). A fronte del dato certo - in quanto caduto sotto la diretta percezione degli operanti - della particolare concomitanza di posizione, comune ad entrambi i fratelli S. consistita nel sovrastare il corpo della vittima che giaceva a terra inerme, hanno ritenuto i giudici di merito che dovesse ritenersi irrilevante la mancata individuazione del soggetto che tra i due impugnasse l'arma tagliente, una volta che fosse comunque certo che essa fu adoperata da uno dei due - e non da altri - ossia proprio da uno di quei due soggetti che insieme incombevano sulla persona offesa in atteggiamento, evidentemente, di condivisa aggressione. Indi, concludono i giudici di merito nella sentenza di primo grado - e su tale punto specifico in realtà non torna specificamente la corte di appello essendo gli appelli orientati soprattutto a contestare le risultanze probatorie poste a base della decisione di primo grado - che "..le concrete modalità della condotta (entrambi vicini e sopra la persona offesa) attestano in modo inequivocabile la volontà di entrambi di cagionare al I B. lesioni di tal fatta utilizzando i frammenti di vetro di una bottiglia (probabilmente come detto quella impugnata prima dalla persona offesa nel momento in cui decideva di affrontarli). Una tale modalità lesiva rientrava in un evidente prevedibilissimo sviluppo dell'azione di sopraffazione in danno della vittima considerata anche l'estrema vicinanza dei due S. intenti a colpire insieme la persona offesa e non risultando quindi l'apporto di colui che non colpiva materialmente la persona offesa l'effetto di una mera presenza in quanto partecipante alla rissa". Tale ricostruzione, a differenza di quanto si assume in rincorso, dà congruamente conto della sussistenza dell'elemento soggettivo anche in capo al soggetto che non ebbe a infliggere materialmente i colpi, che è in buona sostanza configurato non tanto sul piano della prevedibilità dell'evento bensì per la contestuale, concomitante, partecipazione di tale soggetto alla condotta solo materialmente realizzata dall'altro, essendo entrambi avvinti dal medesimo affiato criminoso. Questa Corte - come giustamente rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta - ha avuto modo di affermare il principio, con riferimento al delitto di omicidio ma estensibile ai caso all'esame, secondo cui l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio, può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa - posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi - ancorché non sia stato possibile individuare l'autore materiale dell'azione tipica (Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Rv. 278628 - 01). D'altra parte, nella dimensione plurisoggettiva del reato, la volontà di concorrere nel reato altrui può manifestarsi anche come intesa istantanea, o conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui, o, infine, semplice adesione all'opera di un altro che ne rimanga ignaro; e nel caso di specie - esclusa la partecipazione di terzi in particolare degli stessi altri corrissanti al reato di lesioni gravissime - si è ricostruito il concorso di uno dei due fratelli S. sulla base di elementi concreti che danno conto delle modalità con cui tale concorso si è estrinsecato - posizione di entrambi sovrastante il corpo della vittima in atteggiamento che, per come descritto, è indicativo di un agire all'unisono dei due di là del concreto apporto materiale da parte di uno solo di essi quanto alla inflizione dei fendenti; si e, cioè, registrata piena condivisione nell'agire. Si è in altri termini affermato il pieno coinvolgimento di entrambi nell'azione criminosa, sebbene per uno di essi si debba più propriamente parlare di concorso precipuamente morale, in quanto risoltosi nel rafforzamento dell'azione altrui, con la conseguenza che il mancato accertamento del ruolo specifico di ciascuno non potesse assumere rilievo al fine di escludersi la responsabilità penale dell'uno o dell'altro (potendo la carenza di tale accertamento specifico avere al più ripercussioni sulla determinazione della pena, ma sul punto non si registra doglianza né in appello né nei ricorsi in scrutinio; d'altronde i giudici di secondo grado - come già il Tribunale - hanno in buona sostanza ritenuto dei tutto equivalenti le condotte dei fratelli S. anche sul piano del trattamento sanzionatorio, avendo rideterminato la pena, per entrambi, nel minimo edittale di anni sei di reclusione). Improprio rimane dunque il riferimento, in ricorso, al concorso anomalo ex art 116 cod. pen. dal momento che nel caso di specie il concorso di uno dei due è stato ricostruito in termini di concorso quanto meno morale, laddove il concorso anomalo si configura a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell'omicidio (con la conseguenza che è in tali ipotesi che entra in gioco la prevedibilità degli sviluppi). 1.2.A fronte di siffatta dinamica della violenta aggressione, che cagionava uno sfregio permanente e la grave deformazione del viso della vittima, perpetrata congiuntamente dai fratelli S. la Corte di appello, come anche il primo giudice, ha giustamente concluso che non potesse riconoscersi l'attenuante della provocazione in applicazione del principio per cui la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 8945 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282823 - 01). In ogni caso, dalla più puntuale ricostruzione svolta nella pronuncia di primo grado, che in quanto confermata e recepita da quella di secondo grado con i medesimi parametri valutativi si integra con essa completandone la lettura, emerge che in realtà a monte dell'aggressione da parte dei S. vi fu la testata che S.C. ebbe a sferrare al B. sia pure a seguito delle frasi ingiuriose da questi profferite all'indirizzo del gruppo degli italiani presenti nel bar ed in particolare di S.C. . Fu infatti a seguito di tale testata che la persona offesa, riuscito a divincolarsi dalla presa dell'assistente capo F. che unitamente ad altro collega era sopraggiunto sul posto allertato dalla titolare del bar che aveva segnalato intemperanze di alcuni cittadini extracomunitari ubriachi - era corsa con la bottiglia di birra, integra, in vetro, che già aveva in mano, verso il gruppo degli italiani, che si stava allontanando su invito degli operanti, e fu poi rinvenuta giacente a terra in una pozza di sangue con i fratelli S. che infierivano sopra di lei con un oggetto tagliente (verosimilmente cocci di vetro di bottiglia), nonostante, appunto, la vittima si trovasse oramai riversa, inerme, sul suolo (il tutto peraltro mentre l'altro coimputato I G. I ed altr. soggetti rimasti ignoti a loro volta colpivano la vittima con calci). La ricostruzione svolta in ricorso a sostegno della provocazione non si confronta quindi con quella operata dai giudici di merito che hanno evidenziato come ai comportamenti inziaii tenuti dagli extracomunitari all'interno del bar nei confronti della titolare - soggetto comunque diverso dai futuri aggressori e a quelli poi posti in essere dai predetti, in particolare dalla persona offesa B. verso gli Italiani e soprattutto verso S.C. - addotti nei ricorsi come circostanze idonee a dirigere verso la configurazione della provocazione - avesse fatto seguito la testata data da I S.C. I ai I B. che innescò la poco avveduta reazione della vittima, che da sola si diresse verso il gruppo degli italiani, verosimilmente per affrontare I S. c. L volendo, secondo quanto si riporta nella sentenza del Tribunale, conto e ragione della testata, trovando tuttavia subito pronti ad agire S. e gli altri connazionali (che nei modi sopra indicati infierivano, tutti insieme e contemporaneamente, sulla vittima provocandole lesioni gravissime). Ai fini che occupano, in tale ricostruzione rimangono del tutto sullo sfondo le parole offensive pronunciate dalia persona offesa, né potrebbe assumere rilievo il comportamento scorretto assunto dagli stranieri nei confronti della titolare del bar. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento; mentre per il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello in relazione alla proposta di concordato in appello rimane da rilevarne la inammissibilità sotto il profilo della sua non proponibilità in maniera autonoma (Sez. 6, n. 33764 del 21/06/2021, Rv. 281933 - 01. Né risulta formulato motivo al riguardo nel ricorso principale); esso è comunque infondato avendo la Corte di appello, a differenza di quanto si lamenta in ricorso, specificato nella sentenza emessa le ragioni della ravvisata illegalità della pena come determinata dalla difesa di S. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P,Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 dAgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 17/10/2023.
Sentenza Cassazione n. 43781/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris