CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 36758/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 614 cod. pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia; Entrambi i ricorrenti, con l'unico motivo, chiedono che venga dichiarato estinto il reato loro ascritto per intervenuta remissione di querela; Il ricorso è fondato. Invero, ritenuto che risulta maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che, in particolare, in data 07/05/2025 è intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dagli imputati, occorre dichiarare estinto il reato loro ascritto per mancanza della condizione di procedibilità. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08