CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 27364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARI Chiara e TUZZI Annalisa, elettivamente domiciliati in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 123, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della sua procuratrice [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2643/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24.11.2020, R.G.n. 2122/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la s entenza in epigrafe indicata , la Corte d'appello di Roma accoglieva il reclamo che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale, in accoglimento dell’opposizione proposta dai lavoratori, attuali ricorrenti per cassazione, avverso l’ordinanza resa nella fase sommaria, erano stati annullati i recessi intimati agli attori con lettere del 22.12.2016, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo intrapresa dalla società datrice di lavoro, e, in applicazione dell’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, la stessa era stata condannata a reintegrare gli stessi nel posto di lavoro, nonché al pagamento, in favore di ciascuno di essi, di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre ad accessori di legge e previa detrazione del TFR eventualmente erogato, e alla regolarizzazione previdenziale prevista dalla citata normativa di riferimento, con compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Pertanto, detta Corte respingeva gli originari ricorsi dei lavoratori reclamati; dichiarava l’inammissibilità della domanda restitutoria azionata dalla reclamante, e compensava integralmente le spese del doppio grado di giudizio. 2. Per quanto qui ora interessa, la Corte d’appello anzitutto respingeva l’eccezione d’inammissibilità del reclamo, sollevata dai reclamati “per mancata specifica censura a passi nodali della sentenza impugnata”, “avendo la società attrice specificamente censurato la sentenza in oggetto nella parte in cui non aveva ritenuto validamente raggiunto, in data 22.12.2016, un accordo per i dipendenti impiegati presso le Direzioni 1 e 2 esistenti presso la sede di Roma, così finendo per censurare, ritenendola illegittima, la scelta datoriale di licenziare i soli dipendenti ivi addetti”. Per altro verso, precisava che si trattava “delle uniche questioni sulle quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi, non avendo parte reclamata mosso alcuna contestazione in merito alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha – come detto – ritenuto infondate buona parte delle doglianze in quella sede proposte (e in questa sede ripetute nella memoria di costituzione)”. 3. Inoltre, la stessa Corte riteneva fondato nel merito il reclamo per i motivi già espressi in propri indicati precedenti sulla medesima fattispecie di licenziamento collettivo.E, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, giungeva alla conclusione che l’accertato raggiungimento dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] comportava che era legittima la scelta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di limitare il personale da licenziare a quello della sola sede di Roma, senza procedere a comparazione con i lavoratori delle altre unità produttive. 4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5. L’intimata ha resistito con controricorso. 6.I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono “Violazione e falsa applicazione degli articoli 434 e 112 cpc. Conseguente nullità per omessa pronuncia. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 della legge 223 del 1991”. 2. Con il secondo motivo, denunciano: “Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla inammissibilità dell’appello per violazione del disposto dell’art. 414 cpc”.3. Con il terzo motivo, denunciano: “Omessa pronuncia sulla razionalità dei criteri di scelta”. 4. Occorre muovere dall’esame del secondo motivo di ricorso, che attiene all’inammissibilità del reclamo avverso, perché il suo eventuale accoglimento renderebbe all’evidenza superfluo l’esame delle ulteriori censure, che rimarrebbero assorbite. 4.1. In proposito, giova premettere che è consolidato l’indirizzo di questa Corte, secondo il quale l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. (in tal senso Cass. civ., sez. II, 28.2.2022, n. 6596; id.,sez. I, 6.9.2021, n. 24048; id., sez. V, 17.3.2020, n. 7335; id., sez. V, 29.9.2017, n. 22880). 4.2. Orbene, i ricorrenti deducono testualmente a sostegno del secondo motivo anzitutto che: “Nella parte iniziale della memoria i ricorrenti avevano affermato che l’appello dell’intimata non contenesse una esposizione dei fatti ai sensi dell’art. 414 cpc. Le relative deduzioni sono state trascritte a partire da pagina tre”. 4.3. Benché la censura sia formulata in termini piuttosto oscuri, il Collegio rileva che gli attuali ricorrenti per cassazione alludono al dato che nella memoria con la quale si erano costituiti nel procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d’appello avevano affermato che il reclamo (indicato come appello)dell’attuale intimata ed allora reclamante non contenesse un’esposizione dei fatti ai sensi dell’art. 414 c.p.c., come richiesto dall’art. 434, comma primo, primo periodo, c.p.c. In tal senso richiamano le deduzioni svolte in tale memoria, che sono state trascritte alla pagg. 3-5 del ricorso in esame. 4.4. Pur così delucidato il senso della doglianza in esame, essa dev’essere respinta, perché nella trascrizione operata in tali pagine di quella memoria non risulta formulata alcuna eccezione d’inammissibilità del reclamo avverso sotto lo specifico profilo dell’essere nullo l’atto relativo perché non conteneva le indicazioni prescritte dall’art. 414 c.p.c., come sancito dall’art. 434, comma primo, primo periodo, dello stesso codice di rito civile; con conseguente inammissibilità del gravame portato da tale atto invalido. Come, infatti, emerge dai passi trascritti, ivi i reclamati scrivevano che: “Si dubita della conferenza all’art. 434 cpc del reclamo, al prudente apprezzamento di codesta Eccellentissima Corte stabilire se l’atto contenga i requisiti di cui all’art. 414 cpc.”, oppure che: “Sorge il dubbio che questa differente descrizione dei fatti, non solo debba essere valutata per la conformità agli artt. 414 e 434 cpc, ma prudentemente apprezzata da codesta Eccellentissima Corte perché l’appellata potrebbe avere rappresentato fatti diversi da quelli contenuti nei documenti interpretandoli, in modo diverso dai canoni codicistici, perché i documenti non sono trascritti ma sintetizzati, senza però alcun riferimento alla pagina del documento”. Resta, perciò, confermato che gli allora reclamati esprimevano meri dubbi sulla conformità del reclamo di controparte agli artt. 414 e 434 c.p.c., senza formulare alcuna espressa eccezione a riguardo, sulla quale fosse doveroso esprimersi ai sensi dell’art. 112 c.p.c. da parte della Corte d’appello. 4.5. La Corte territoriale, perciò, come risulta anche dalla narrativa che precede, si era invece pronunciata sull’unica eccezione d’inammissibilità del reclamo che aveva ritenuto sollevata, ossia quella con la quale ci si doleva della “mancata specifica censura a passi nodali della sentenza impugnata”, vale a dire, per non essere specifici i motivi di reclamo a riguardo rispetto a quanto previsto sempre dall’art. 434, comma primo, c.p.c., ma nei periodi seguenti al primo. 5. Inammissibile è il primo motivo. 5.1. Esso, non solo è privo della specificazione dei vizi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c. che si vorrebbero far valere , ma rappresenta promiscuamente errores in procedendo , nonché la violazione di una norma di diritto sostanziale, quale l’art. 5 L. n. 223/1991. 5.2. La censura, inoltre, difetta dell’occorrente chiarezza. Esordisce con un richiamo dei rilievi svolti dagli attuali ricorrenti per cassazione circa l’inammissibilità del reclamo avversario sotto diversi profili, compreso quello già visto nell’esaminare il secondomotivo di ricorso, relativo alla c.d. “inossequienza del reclamo agli artt. 414 e 434 cpc”; quindi, richiama taluni passi dell’impugnata sentenza. Successivamente, facendo riferimento alla memoria degli allora reclamati, si assume: “Inammissibilità del reclamo per mancata critica a passi nodali della sentenza impugnata”; “Nell’appello nel passo in cui, pur evidenziandone gli snodi, non muove critiche specifiche alla sentenza impugnata, che se ritenute tali sarebbero comunque infondate”; “Incongruenza delle critiche alla sentenza, nelle successive pagine”, alludendo, in realtà, ai rilievi svolti in precedenza rispetto sempre all’avverso reclamo. Il tutto si conclude con la seguente affermazione che: “La Corte territoriale, sul punto, avrebbe dovuto rilevare il giudicato interno. La ragione individuata dal primo Giudicante era autonoma rispetto alla ragione fondata sulla inesistenza di un accordo per derogare ai criteri legali: i criteri scelti erano discriminatori”.6. E’ infine inammissibile anche il terzo motivo. 6.1. In questo caso, non solo non è specificato il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c. cui farebbe riferimento il motivo, ma nemmeno sono indicate le norme che verrebbero in considerazione. Del resto, i ricorrenti non si dolgono dell’omessa pronuncia su una domanda o su un’eccezione, il che sarebbe in ipotesi riconducibile alla violazione dell’art. 112 c.p.c., ma lamentano un’omessa pronuncia sulla razionalità dei criteri di scelta, vale e dire, su un aspetto rientrante in ipotesi nel merito della controversia. Lo sviluppo del motivo, inoltre, tratta confusamente rilievi circa la logicità e la razionalità dei criteri di scelta per come esposti nella dichiarazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, ossia, aspetti relativi al merito della fattispecie, e rilievi riferiti alla illogicità e contraddizione della motivazione della sentenza impugnata. 7. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p er il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso ar