CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43548/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena a mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'ad, 62 n. 6 c.p. per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di arresto circa il controllo effettuato presso l'altra abitazione dell'imputato — va reputato inammissibile perché, pur predicando l'inutilizzabilità di un dato probatorio, non opina circa la decisività di esso, non indicando le ragioni per cui il materiale residuo all'esito della ideale eliminazione del dato inutilizzabile non superi la cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv, 278123; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro