CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06651/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Gaspare ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo di conferma di quella del Tribunale di Trapani, con la quale il predetto è stato condannato per un furto aggravato in abitazione (in Trapani, 8/6/2016), con la recidiva qualificata; ritenuto che il ricorso é inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità: il primo in quanto del tutto generico, a fronte della dettagliata disamina degli elementi probatori, costituiti dall'esame del DNA, ma anche dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza, oltre che silente sulle ragioni di diritto e i dati in fatto a sostegno della richiesta (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); i restanti, siccome inerenti al trattamento sanzionatorio (aumento per la recidiva qualificata e dosimetria della pena), giustificato congruamente dai giudici territoriali attraverso la valorizzazione di elementi rientranti tra i parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen., mediante rinvio alla maggiore pericolosità espressa con la condotta ai fini della ritenuta recidiva e ai numerosi e gravi precedenti penali per reati specifici in epoca immediatamente antecedente, argomentare coerente con í principi più volte affermati da questa Corte di legittimità in punto maggiore pericolosità dell'imputato (sez. 2 n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533; sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il esidente [OSCURATO:PERSONA] el