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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18071/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 127/2025 depositata il 14/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/2026Con avviso n.

T9VCRN100046/2022, notificato alla Gi-emme SocietàCooperativa a r.l. in data 9.09.2022, l’Agenzia delle Entrate recuperava atassazione il credito d’IVA indebitamente utilizzato in compensazioneorizzontale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, relativo al secondoe al terzo trimestre dell'anno 2017, per complessivi € 19.673,38, applicandole relative sanzioni.

L’atto di recupero si basava sulla costatazione che ilvisto di conformità era stato apposto da un professionista che, a far datadal 6.02.2016, risultava cancellato dall’elenco dei soggetti abilitati di cuiall’art. 21 del d.m. n. 164 del 1999 per la sopravvenuta insussistenza deirequisiti oggettivi e soggettivi.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, adita dalla contribuente,accoglieva il ricorso e annullava l'atto di recupero, compensando le spesedel giudizio.

Si affermava che, “a fronte della violazione formale, legata allaapposizione del visto di conformità ad opera di soggetto non legittimato,perché, come nella specie, cancellato dal relativo albo, si giustappone poila sostanziale fondatezza del credito Iva, utilizzato quindi regolarmente incompensazione, e quindi la legittimità dell'abbattimento quota parte delcarico tributario, facente capo al ricorrente”, evidenziando che quest'ultimo“risulta essersi, senza colpa, affidato alla cura tecnica del professionista(non abilitato), ignorando in buona fede il sopraggiunto difetto dellaiscrizione all'albo, per motivi di carattere soggettivo ed oggettivo”, eprecisando, altresì, che “la giurisprudenza, in proposito, ha sottolineato che,fintantoché non ricorre pregiudizio alcuno sulla attività di controllo spettanteall'Ufficio accertatore, né sulla corretta determinazione di imponibile edimposta, non è ravvisabile danno erariale conseguente ad omessoversamento”.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dall’Agenzia delleEntrate, ha accolto l'appello e ha riformato la sentenza di primo grado,condannando la società al pagamento delle spese di lite.

I giudici di appellorilevano che “l'Ufficio ha correttamente riportato che è certo che la societàNumero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/2026non potesse essere né in buonafede né all'oscuro della vicenda, dato quantoavvenuto in precedenza (il 15.12.2021 aveva ricevuto la notifica di un primoapposizione del visto); per il 2017, anno de quo, la stessa ha tenuto uncomportamento del tutto omissivo (né dichiarazione integrativa né denuncianei confronti del commercialista privo dei requisiti richiesti)”.

Si aggiunge,infine, che “è inoltre inaccettabile quanto sostenuto dalla società, e cioè cheavrebbe dovuto tempestivamente avvisare la società della cancellazione delprofessionista dall'elenco dei soggetti abilitati”.Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] a r.l.lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazionedell'art. 111 Cost. e dell'art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1.

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata sia nulla perchémotivata in modo apparente essendosi limitata ad asserire che “la norma èchiara”, senza spiegare l'iter logico-giuridico sotteso alla conferma dell'attodi recupero, ed avendo fatto riferimento all'asserita carenza di buona fededella società ed alla consapevolezza dell'inabilitazione del professionistaall'apposizione del visto senza chiarire a quali condotte ed a quali tempisiano riferibili tali condizioni, con profili di contraddittorietà laddove lestesse, nell'incertezza derivante dall'inadeguatezza delle espressioniutilizzate, siano retroattivamente riferite ad un periodo precedente di annial fatto dal quale si desumerebbe la medesima consapevolezza.Numero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/20262.

La controricorrente sostiene, invece, che la motivazione sia completa,perfettamente attinente al caso di specie e, quindi, priva dei vizi denunciatidal ricorrente.3.

Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e precisamente degli artt. 17 e 35 del d.lgs.n. 241 del 1997, dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e dell'art.6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997.3.1.

Sostiene la ricorrente che la corretta lettura ed esegesi della disciplinanormativa di riferimento conduce alla conclusione che la mancataapposizione del visto di conformità, come pure l’apposizione effettuata daun soggetto privo dei requisiti, costituiscono violazioni meramente formalie pertanto non sono sanzionabili e non sono idonee a giustificare ildisconoscimento del diritto all’utilizzo del credito d'imposta a titolo di IVAmediante compensazione orizzontale, a maggior ragione nel caso in cui atali carenze non si accompagni l'accertamento dell'insussistenza deirequisiti sostanziali ed invece sia accertata la spettanza dello stesso creditod'imposta dichiarato.4.

Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente eccepisce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art.36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 100 c.p.c.4.1.

Sostiene parte ricorrente che i giudici di appello avrebbero violato ilgiudicato interno formatosi a seguito dell’omessa impugnazione del capodella sentenza di primo grado che ha riconosciuto la fondatezza e laspettanza del credito compensato.5.

Parte controricorrente rileva che la sussistenza del credito non è maistata oggetto di doglianze e la relativa affermazione contenuta nellasentenza di primo grado rappresenta un mero obiter dictum.6.

Il primo motivo di ricorso è fondato.Numero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/20266.1.

Va premesso che per le Sezioni Unite di questa Corte la motivazione èapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudiceper la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez.

U. n. 16159/2018 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez.

U. n.22232/2016; conf.: Cass. Sez.

U. n. 22229/2016, 22230/2016 e22231/2016; i medesimi concetti giuridici sono stati espressi da Cass. Sez.U. n. 766/2017; Cass. Sez.

U. n. 14430/2014 [p. 2.4.]; Cass. Sez.

U. n.9557/2018 [p. 3.5.]).6.2.

Successivamente, questa Corte ha avuto modo di ribadire che “nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez.

U. n.34476/2019; Cass. Sez.

U. n. 9558/2018; Cass. Sez.

U. n. 336792018).6.3.

Dunque, per costante giurisprudenza, la mancanza di motivazione,quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata tanto nei casi di suaradicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in formedel tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto,poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili,Numero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/2026perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass. n.8427/2021; Cass. n. 9975/2021).6.4.

Va ricordato, inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.6.5.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

Un., 7aprile 2014 n. 8053).6.6.

Nel caso di specie risulta evidente che il decisum in ordine alla ritenutaillegittimità della compensazione orizzontale non raggiunge la soglia delminimo costituzionale.Dalle difese delle parti si evince che il tema devoluto al giudice di appelloconcerneva la detraibilità di un credito IVA sussistente ma privo del requisitodel visto di conformità in quanto apposto da soggetto non abilitato.

Inparticolare, mentre l’amministrazione finanziaria sosteneva che il vizioformale avesse l'effetto di precludere l'efficacia delle compensazioniorizzontali effettuate dal contribuente, a meno che la violazione inerente alvisto non fosse stata sanata con la presentazione di una dichiarazionecorrettiva, entro la scadenza del termine ordinario, senza applicazione disanzioni, oppure con dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma8, del d.P.R. n. 322 del 1998, con applicazione della sanzione di cui all’art.Numero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/20268, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensidell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, la società appellante riteneva trattarsidi violazioni meramente formali, non sanzionabili e inidonee a comportareil venir meno del diritto all’utilizzo in compensazione del credito IVA.A fronte di questo dibattito, i giudici di appello si sono limitati a dichiarareche “la norma è chiara”, svolgendo poi alcune considerazioni con riguardoalla “buonafede” della società ricorrente e alla sua consapevolezza “dellavicenda”.La prima affermazione risulta del tutto apodittica, non avendo i giudici diseconde cure spiegato quale sia la norma di riferimento, quale sia ladisciplina da essa dedotta e in base a quale percorso logico siano giunti adindividuare tale regola.Tale vuoto motivazionale non può essere riempito ricorrendo alla secondaparte della motivazione e al contenuto della parte dispositiva, perchél’assenza di buona fede del contribuente appare irrilevante rispetto alle tesigiuridiche messe in campo dalle parti.6.7.

In definitiva, la sentenza impugnata non reca una spiegazione chiara,logica ed esaustiva delle ragioni che hanno portato i giudici di seconde curead accogliere l'appello e a confermare l'atto di recupero che ha dato originealla presente controversia.6.8.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento deirestanti motivi.7.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondoe il terzo, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Cortedi Giustizia territorialmente competente in diversa composizione per unnuovo esame P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e ilterzo, cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto, rinviando, per unNumero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/2026nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 127/2025 depositata il 14/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/2026Con avviso n. T9VCRN100046/2022, notificato alla Gi-emme SocietàCooperativa a r.l. in data 9.09.2022, l’Agenzia delle Entrate recuperava atassazione il credito d’IVA indebitamente utilizzato in compensazioneorizzontale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, relativo al secondoe al terzo trimestre dell'anno 2017, per complessivi € 19.673,38, applicandole relative sanzioni. L’atto di recupero si basava sulla costatazione che ilvisto di conformità era stato apposto da un professionista che, a far datadal 6.02.2016, risultava cancellato dall’elenco dei soggetti abilitati di cuiall’art. 21 del d.m. n. 164 del 1999 per la sopravvenuta insussistenza deirequisiti oggettivi e soggettivi.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, adita dalla contribuente,accoglieva il ricorso e annullava l'atto di recupero, compensando le spesedel giudizio. Si affermava che, “a fronte della violazione formale, legata allaapposizione del visto di conformità ad opera di soggetto non legittimato,perché, come nella specie, cancellato dal relativo albo, si giustappone poila sostanziale fondatezza del credito Iva, utilizzato quindi regolarmente incompensazione, e quindi la legittimità dell'abbattimento quota parte delcarico tributario, facente capo al ricorrente”, evidenziando che quest'ultimo“risulta essersi, senza colpa, affidato alla cura tecnica del professionista(non abilitato), ignorando in buona fede il sopraggiunto difetto dellaiscrizione all'albo, per motivi di carattere soggettivo ed oggettivo”, eprecisando, altresì, che “la giurisprudenza, in proposito, ha sottolineato che,fintantoché non ricorre pregiudizio alcuno sulla attività di controllo spettanteall'Ufficio accertatore, né sulla corretta determinazione di imponibile edimposta, non è ravvisabile danno erariale conseguente ad omessoversamento”.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dall’Agenzia delleEntrate, ha accolto l'appello e ha riformato la sentenza di primo grado,condannando la società al pagamento delle spese di lite. I giudici di appellorilevano che “l'Ufficio ha correttamente riportato che è certo che la societàNumero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/2026non potesse essere né in buonafede né all'oscuro della vicenda, dato quantoavvenuto in precedenza (il 15.12.2021 aveva ricevuto la notifica di un primoapposizione del visto); per il 2017, anno de quo, la stessa ha tenuto uncomportamento del tutto omissivo (né dichiarazione integrativa né denuncianei confronti del commercialista privo dei requisiti richiesti)”. Si aggiunge,infine, che “è inoltre inaccettabile quanto sostenuto dalla società, e cioè cheavrebbe dovuto tempestivamente avvisare la società della cancellazione delprofessionista dall'elenco dei soggetti abilitati”.Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] a r.l.lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazionedell'art. 111 Cost. e dell'art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata sia nulla perchémotivata in modo apparente essendosi limitata ad asserire che “la norma èchiara”, senza spiegare l'iter logico-giuridico sotteso alla conferma dell'attodi recupero, ed avendo fatto riferimento all'asserita carenza di buona fededella società ed alla consapevolezza dell'inabilitazione del professionistaall'apposizione del visto senza chiarire a quali condotte ed a quali tempisiano riferibili tali condizioni, con profili di contraddittorietà laddove lestesse, nell'incertezza derivante dall'inadeguatezza delle espressioniutilizzate, siano retroattivamente riferite ad un periodo precedente di annial fatto dal quale si desumerebbe la medesima consapevolezza.Numero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/20262. La controricorrente sostiene, invece, che la motivazione sia completa,perfettamente attinente al caso di specie e, quindi, priva dei vizi denunciatidal ricorrente.3. Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e precisamente degli artt. 17 e 35 del d.lgs.n. 241 del 1997, dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e dell'art.6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997.3.1. Sostiene la ricorrente che la corretta lettura ed esegesi della disciplinanormativa di riferimento conduce alla conclusione che la mancataapposizione del visto di conformità, come pure l’apposizione effettuata daun soggetto privo dei requisiti, costituiscono violazioni meramente formalie pertanto non sono sanzionabili e non sono idonee a giustificare ildisconoscimento del diritto all’utilizzo del credito d'imposta a titolo di IVAmediante compensazione orizzontale, a maggior ragione nel caso in cui atali carenze non si accompagni l'accertamento dell'insussistenza deirequisiti sostanziali ed invece sia accertata la spettanza dello stesso creditod'imposta dichiarato.4. Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente eccepisce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art.36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 100 c.p.c.4.1. Sostiene parte ricorrente che i giudici di appello avrebbero violato ilgiudicato interno formatosi a seguito dell’omessa impugnazione del capodella sentenza di primo grado che ha riconosciuto la fondatezza e laspettanza del credito compensato.5. Parte controricorrente rileva che la sussistenza del credito non è maistata oggetto di doglianze e la relativa affermazione contenuta nellasentenza di primo grado rappresenta un mero obiter dictum.6. Il primo motivo di ricorso è fondato.Numero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/20266.1. Va premesso che per le Sezioni Unite di questa Corte la motivazione èapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudiceper la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. n. 16159/2018 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U. n.22232/2016; conf.: Cass. Sez. U. n. 22229/2016, 22230/2016 e22231/2016; i medesimi concetti giuridici sono stati espressi da Cass. Sez.U. n. 766/2017; Cass. Sez. U. n. 14430/2014 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. n.9557/2018 [p. 3.5.]).6.2. Successivamente, questa Corte ha avuto modo di ribadire che “nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U. n.34476/2019; Cass. Sez. U. n. 9558/2018; Cass. Sez. U. n. 336792018).6.3. Dunque, per costante giurisprudenza, la mancanza di motivazione,quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata tanto nei casi di suaradicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in formedel tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto,poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili,Numero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/2026perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass. n.8427/2021; Cass. n. 9975/2021).6.4. Va ricordato, inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.6.5. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7aprile 2014 n. 8053).6.6. Nel caso di specie risulta evidente che il decisum in ordine alla ritenutaillegittimità della compensazione orizzontale non raggiunge la soglia delminimo costituzionale.Dalle difese delle parti si evince che il tema devoluto al giudice di appelloconcerneva la detraibilità di un credito IVA sussistente ma privo del requisitodel visto di conformità in quanto apposto da soggetto non abilitato. Inparticolare, mentre l’amministrazione finanziaria sosteneva che il vizioformale avesse l'effetto di precludere l'efficacia delle compensazioniorizzontali effettuate dal contribuente, a meno che la violazione inerente alvisto non fosse stata sanata con la presentazione di una dichiarazionecorrettiva, entro la scadenza del termine ordinario, senza applicazione disanzioni, oppure con dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma8, del d.P.R. n. 322 del 1998, con applicazione della sanzione di cui all’art.Numero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/20268, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensidell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, la società appellante riteneva trattarsidi violazioni meramente formali, non sanzionabili e inidonee a comportareil venir meno del diritto all’utilizzo in compensazione del credito IVA.A fronte di questo dibattito, i giudici di appello si sono limitati a dichiarareche “la norma è chiara”, svolgendo poi alcune considerazioni con riguardoalla “buonafede” della società ricorrente e alla sua consapevolezza “dellavicenda”.La prima affermazione risulta del tutto apodittica, non avendo i giudici diseconde cure spiegato quale sia la norma di riferimento, quale sia ladisciplina da essa dedotta e in base a quale percorso logico siano giunti adindividuare tale regola.Tale vuoto motivazionale non può essere riempito ricorrendo alla secondaparte della motivazione e al contenuto della parte dispositiva, perchél’assenza di buona fede del contribuente appare irrilevante rispetto alle tesigiuridiche messe in campo dalle parti.6.7. In definitiva, la sentenza impugnata non reca una spiegazione chiara,logica ed esaustiva delle ragioni che hanno portato i giudici di seconde curead accogliere l'appello e a confermare l'atto di recupero che ha dato originealla presente controversia.6.8. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento deirestanti motivi.7. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondoe il terzo, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Cortedi Giustizia territorialmente competente in diversa composizione per unnuovo esame P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e ilterzo, cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto, rinviando, per unNumero registro generale 15960/2025Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 18071/2026Data pubblicazione 05/06/2026nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente