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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1964

Cassazione n. 04790/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00HZQDI) nato il 21/07/1964 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i tre i motivi di ricorso di seguito elencati: - Il primo, che deduce il vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., e dell'art. 383 cod. proc. pen.; - Il secondo, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; - terzo, che deduce il vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla prova della sottrazione e del successivo impossessamento della merce, quali elementi costitutivi della fattispecie di reato addebitata, oltre che generici perché reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese, sono anche manifestamente infondati poiché il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la sentenza impugnata motiva con argomentazioni esenti da vizi scrutinabili in sede di legittimità (si vedano pagg. 6-7 con riguardo alla prova del fatto di rapina e pagg. 7-8 relativamente all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in ragione della gravità del fatto complessivamente considerata), e considerato che la Corte ha comunque riconosciuto la sussistenza del fatto di lieve entità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024, valutando la complessiva azione posta in essere che in sé assorbiva anche la valutazione di lieve entità del danno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00HZQDI) nato il 21/07/1964 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i tre i motivi di ricorso di seguito elencati: - Il primo, che deduce il vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., e dell'art. 383 cod. proc. pen.; - Il secondo, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; - terzo, che deduce il vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla prova della sottrazione e del successivo impossessamento della merce, quali elementi costitutivi della fattispecie di reato addebitata, oltre che generici perché reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese, sono anche manifestamente infondati poiché il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la sentenza impugnata motiva con argomentazioni esenti da vizi scrutinabili in sede di legittimità (si vedano pagg. 6-7 con riguardo alla prova del fatto di rapina e pagg. 7-8 relativamente all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in ragione della gravità del fatto complessivamente considerata), e considerato che la Corte ha comunque riconosciuto la sussistenza del fatto di lieve entità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024, valutando la complessiva azione posta in essere che in sé assorbiva anche la valutazione di lieve entità del danno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 04790/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris