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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2023

Cassazione n. 36612/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.690/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MATERA n. 449/2022 depositata il23/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 449 del 2021 del Tribunale di Matera, esponendo che: - aveva concordato con una carrozzeria lavori di riparazione di un’auto a séguito di un incidente stradale, i lavori erano stati eseguiti e, all’esito , aveva chiesto alla compagnia di assicurazione interessata il rimborso del costo dell’effettuato noleggio del mezzo sostitutivo; - la compagnia aveva negato il rimborso poiché la fattura dei lavori risultava essere antecedente al noleggio e, dunque, quest’ultimo non correlato ai primi; - la carrozzeria aveva quindi rilasciato dichiarazione, in uno a certificato di garanzia afferente ai lavori medesimi, attestante che aveva emesso fattura anticipata, ma la compagnia aveva continuato a negare il rimborso; - aveva quindi convenuto la ditta titolare della carrozzeria per ottenere l’importo che l’assicuratrice aveva negato; - il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda ritenendo la ditta carente di legittimazione passiva, e il Tribunale aveva disatteso l’appello osservando che la legittimazione in parola sussisteva in base alla prospettazione della domanda, ma quest’ultima era infondata poiché la ditta convenuta aveva rilasciato la dichiarazione che spiegava come i lavori fossero stati effettivamente successivi alla fatturazione, sicché non poteva rispondere delle valutazioni fatte sul punto dalla società di assicurazioni; resiste con controricorso la ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]”; Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe pronunciato “ultra petita” posto che l’attrice si doleva dell’errata emissione della fattura in occasione della riparazione dell’auto, motivata dalla finalità di monetizzare subito i lavori, e non della portata della successiva dichiarazione della stessa, contenuta in una dichiarazione non oggetto di discussione o di eccezione della parte convenuta ovvero di contestazione; Consideratoche il ricorso è infondato; parte ricorrente: - afferma ma non spiega in cosa sarebbe consistita l’ultrapetizione, posto che il Tribunale ha pronunciato sulla domanda di rifusione del costo del noleggio del mezzo sostitutivo, quale negato dalla società di assicurazione, in base alla condotta della ditta convenuta perché ritenuta responsabile; - afferma ma non spiega perché il Tribunale avrebbe posto a base elementi estranei all’istruttoria prima che al decidere, posto che è la stessa deducente a riferire e palesare in ricorso (pag. 17) che aveva sin dal primo grado allegato che la ditta convenuta le aveva poi rilasciato la dichiarazione con cui spiegava la fatturazione anticipata e il tempo di effettivo svolgimento dei lavori, in sostanziale risposta al rilievo della compagnia di assicurazione per cui non poteva rifondersi il costo del noleggio di un mezzo sostitutivo quando, dalla fattura sino a quel momento esibita, i lavori al mezzo incidentato erano stati precedenti; è del tutto evidente, quindi, che non era possibile addebitare alla convenuta il diniego opposto, anche in tesi infondatamente, dall’assicurazione; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in euro 1.200,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Spese distratte in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.690/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MATERA n. 449/2022 depositata il23/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 449 del 2021 del Tribunale di Matera, esponendo che: - aveva concordato con una carrozzeria lavori di riparazione di un’auto a séguito di un incidente stradale, i lavori erano stati eseguiti e, all’esito , aveva chiesto alla compagnia di assicurazione interessata il rimborso del costo dell’effettuato noleggio del mezzo sostitutivo; - la compagnia aveva negato il rimborso poiché la fattura dei lavori risultava essere antecedente al noleggio e, dunque, quest’ultimo non correlato ai primi; - la carrozzeria aveva quindi rilasciato dichiarazione, in uno a certificato di garanzia afferente ai lavori medesimi, attestante che aveva emesso fattura anticipata, ma la compagnia aveva continuato a negare il rimborso; - aveva quindi convenuto la ditta titolare della carrozzeria per ottenere l’importo che l’assicuratrice aveva negato; - il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda ritenendo la ditta carente di legittimazione passiva, e il Tribunale aveva disatteso l’appello osservando che la legittimazione in parola sussisteva in base alla prospettazione della domanda, ma quest’ultima era infondata poiché la ditta convenuta aveva rilasciato la dichiarazione che spiegava come i lavori fossero stati effettivamente successivi alla fatturazione, sicché non poteva rispondere delle valutazioni fatte sul punto dalla società di assicurazioni; resiste con controricorso la ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]”; Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe pronunciato “ultra petita” posto che l’attrice si doleva dell’errata emissione della fattura in occasione della riparazione dell’auto, motivata dalla finalità di monetizzare subito i lavori, e non della portata della successiva dichiarazione della stessa, contenuta in una dichiarazione non oggetto di discussione o di eccezione della parte convenuta ovvero di contestazione; Consideratoche il ricorso è infondato; parte ricorrente: - afferma ma non spiega in cosa sarebbe consistita l’ultrapetizione, posto che il Tribunale ha pronunciato sulla domanda di rifusione del costo del noleggio del mezzo sostitutivo, quale negato dalla società di assicurazione, in base alla condotta della ditta convenuta perché ritenuta responsabile; - afferma ma non spiega perché il Tribunale avrebbe posto a base elementi estranei all’istruttoria prima che al decidere, posto che è la stessa deducente a riferire e palesare in ricorso (pag. 17) che aveva sin dal primo grado allegato che la ditta convenuta le aveva poi rilasciato la dichiarazione con cui spiegava la fatturazione anticipata e il tempo di effettivo svolgimento dei lavori, in sostanziale risposta al rilievo della compagnia di assicurazione per cui non poteva rifondersi il costo del noleggio di un mezzo sostitutivo quando, dalla fattura sino a quel momento esibita, i lavori al mezzo incidentato erano stati precedenti; è del tutto evidente, quindi, che non era possibile addebitare alla convenuta il diniego opposto, anche in tesi infondatamente, dall’assicurazione; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in euro 1.200,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore im
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