Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:158
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989CJ0324_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-324/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, con sede in Amburgo (Repubblica federale di Germania),
e
[OSCURATO:PERSONA]Ericus,
domanda vertente sull' interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, [OSCURATO:PERSONA] e R. Joliet, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la società [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo,
- per la Commissione, dal sig. J. Sack, consigliere giuridico della Commissione, e dalla sig.ra R. Kubicki, dipendente del ministero della Giustizia della Repubblica federale di Germania, messa a disposizione del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee nell' ambito degli scambi di funzionari nazionali, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione all' udienza del 14 novembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 gennaio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 settembre 1989, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre successivo, il [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 4 novembre 1983, n. 3333, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (GU L 313, pag. 1).
2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite fra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e lo [OSCURATO:PERSONA]Ericus (Ufficio doganale principale di Amburgo-Ericus, in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]"), vertente sulla classificazione doganale di una purea di albicocche che è stata sottoposta ad un processo di concentrazione sotto vuoto.
3 Nel gennaio 1984 la [OSCURATO:PERSONA] importava della purea di albicocche proveniente dall' Argentina. Tale purea era stata ottenuta pressando in un setaccio la polpa di frutta ed è stata poi riscaldata in un concentratore sotto vuoto fino a raggiungere il punto di ebollizione per una trentina di secondi al massimo. Questa operazione mirava a provocare l' evaporazione di una parte dell' acqua contenuta nel prodotto in modo da ridurne il volume e facilitarne il trasporto.
4 [OSCURATO:PERSONA] classificava inizialmente tale prodotto nella voce 20.06 della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, che riguarda le "frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole". Tale classificazione dava luogo nel caso di specie alla riscossione di un dazio doganale del 22% e di un dazio addizionale sullo zucchero fissato forfettariamente al 2%.
5 Con avviso rettificativo 20 marzo 1984, lo [OSCURATO:PERSONA] classificava in seguito la purea di albicocche nella voce 20.05, che riguarda le "puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri". Dato che questa nuova classificazione determinava la riscossione di un dazio doganale del 30% e di un dazio addizionale sullo zucchero, lo [OSCURATO:PERSONA] esigeva dazi doganali ed un prelievo supplementari.
6 [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale classificazione mediante opposizione presso lo [OSCURATO:PERSONA]. Dopo il rigetto dell' opposizione, essa adiva il Finanzgericht, che, a sua volta, confermava il punto di vista dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi ricorso in cassazione ("Revision") davanti al [OSCURATO:PERSONA], il quale ha deciso di sospendere il procedimento sino a che la Corte non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (1984) vada interpretata nel senso che una purea di albicocche ottenuta pressando la polpa di frutta in un setaccio e portata al punto di ebollizione per un massimo di trenta secondi in un concentratore sotto vuoto sia classificabile sotto la voce doganale 20.05 C, come purea di frutta ottenuta mediante cottura.
2) In caso di soluzione negativa della questione n. 1:
se l' interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] doganale consenta di classificare i prodotti sopra descritti nella voce doganale 20.06 B, come 'frutta altrimenti preparate o conservate' .
3) In caso di soluzione negativa della questione n. 2:
sotto quale altra voce della [OSCURATO:PERSONA] siano da classificare dette merci".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione pregiudiziale
8 Per risolvere la prima questione, si deve, anzitutto, rilevare che un' operazione che consiste, mediante un processo di concentrazione sotto vuoto, nell' elevare la temperatura di un prodotto per portarlo al suo punto di ebollizione per una trentina di secondi non può essere equiparata ad una cottura ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune. La nozione di cottura deve, infatti, essere riservata ai trattamenti termici che operano una trasformazione delle proprietà gustative e chimiche del prodotto. Una trasformazione del genere non si è verificata nel caso del prodotto che costituisce oggetto della causa principale: il procedimento seguito ha avuto il solo effetto di ridurre il contenuto di acqua della purea, ed il prodotto ottenuto è identico, quanto alla sostanza, al prodotto base.
9 Si deve poi osservare che, dato che il prodotto esisteva già allo stato di purea prima di essere sottoposto al processo di concentrazione sotto vuoto, non può considerarsi "ottenuto" per cottura, come esige la voce 20.05. L' uso della parola "ottenuto" implica anch' esso un cambiamento dello stato del prodotto, il quale, al termine del processo di cottura seguito, deve presentarsi in forma di purea.
10 La prima questione pregiudiziale va quindi risolta dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] doganale comune va interpretata nel senso che una purea di albicocche ottenuta pressando la polpa di frutta in un setaccio e portata al punto di ebollizione per trenta secondi al massimo in un concentratore sotto vuoto non deve essere considerata purea di frutta ottenuta mediante cottura rientrante nella voce 20.05.
Sulla seconda questione pregiudiziale
11 Per risolvere la seconda questione pregiudiziale, si deve osservare che la voce 20.06 è una voce residua destinata a comprendere i preparati di frutta che non rientrano in una precedente voce della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune.
12 Questo è proprio il caso della purea di albicocche controversa: essa non possiede, infatti, né le caratteristiche richieste per i prodotti contemplati nel capitolo 8 relativo alle "frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni" né le caratteristiche descritte nel testo delle voci del capitolo 20 che precedono la voce 20.06.
13 La seconda questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che dall' interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune risulta che i prodotti descritti devono essere considerati "frutta altrimenti preparate o conservate" rientranti nella voce 20.06.
Sulla terza questione pregiudiziale
14 Data la soluzione fornita alla seconda questione pregiudiziale, non occorre risolvere la terza questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 7 settembre 1989, dichiara:
1) [OSCURATO:PERSONA] doganale comune deve essere interpretata nel senso che una purea di albicocche ottenuta pressando la polpa di frutta in un setaccio e portata al punto di ebollizione per trenta secondi al masssimo in un concentratore sotto vuoto non deve essere considerata purea di frutta ottenuta mediante cottura rientrante nella voce 20.05.
2) Dall' interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune risulta che i prodotti descritti devono essere considerati "frutta altrimenti preparate o conservate" rientranti nella voce 20.06.