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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2003

Cassazione n. 43918/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/09/2003 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono meramente generici, essendo limitati a contestare la eccessività della pena inflitta (punto sull'entità della pena che la Corte di appello ha motivato in modo specifico, cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/09/2003 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono meramente generici, essendo limitati a contestare la eccessività della pena inflitta (punto sull'entità della pena che la Corte di appello ha motivato in modo specifico, cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/10/2
Sentenza Cassazione n. 43918/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris