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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32827/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10749/24 — [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto in relazione alla condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Con un unico motivo di ricorso, la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato in punto di trattamento sanzionatorio.

In disparte la genericità dell'allegazione, deve rilevarsi che il giudice di appello ha operato una valutazione sanzionatoria autonoma rispetto al giudice di primo grado, coerente con il compendio probatorio, e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10749/24 — [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto in relazione alla condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Con un unico motivo di ricorso, la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato in punto di trattamento sanzionatorio. In disparte la genericità dell'allegazione, deve rilevarsi che il giudice di appello ha operato una valutazione sanzionatoria autonoma rispetto al giudice di primo grado, coerente con il compendio probatorio, e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 32827/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris