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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14916/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20540/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 133, Roma; - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a., in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello di Palermo pubblicata il 21/3/2019; letta l a rinunc ia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 27 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20540/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 133, Roma; - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a., in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 615/2019 della Corte di Appello di Palermo pubblicata il 21/3/2019; letta l a rinunc ia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27 maggio 20
Decreto Cassazione n. 14916/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris