CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdete-avv-ise-alie ~- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a RIZZO Emmanuele e a [OSCURATO:PERSONA] Hayat - imputati dei delitti di cui ai capi A), B) e C) della rubrica premessa alla sentenza stessa - la pena concordata con il Procuratore Generale; - che ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando un solo motivo con il quale denunciano vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che i ricorsi sono inammissibili, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiannento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi oggetto di impugnazione (che, nel caso al vaglio erano limitati al solo trattamento sanzionatorio, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così