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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 06266/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di rigetto del reclamo proposto ex art. 410 bis c.p.p. è inammissibile.

L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.

Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

Va peraltro rilevato che l'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie - per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di rigetto del reclamo proposto ex art. 410 bis c.p.p. è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Va peraltro rilevato che l'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie - per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
Decreto Cassazione n. 06266/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris