CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; rilevato che il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dalle associazioni forensi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del 16 novembre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 1), per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della M. 8/. [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 2), per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 6), per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale relativo al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 7) e l'aveva condannato, con le circostanze attenuanti prevalenti e ritenuta la continuazione tra tali reati nonché tra questi e quelli per i quali il Musso aveva già riportato condanna con sentenza ormai irrevocabile del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 4 dicembre 2015, alla pena di giustizia oltre che alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle curatele fallimentari delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituitesi parti civili. 2. In particolare, la Corte di appello, essendosi l'imputato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accordato sulla entità della pena con il Pubblico ministero con rinunzia agli altri motivi di impugnazione, ha dichiarato di condividere tale accordo e ha ridotto la pena inflitta all'imputato con la sentenza di primo grado, nonché la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale eccepisce, in relazione alla condanna per i reati di cui ai capi 1), 2) e 7), il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto, con riguardo a tali reati, si contestava al Musso di avere partecipato alla loro commissione in qualità di amministratore di fatto delle società fallite, mentre egli è stai:o condannato quale concorrente esterno e quindi per un fatto diverso, con conseguente nullità della sentenza di primo grado, limitatamente a tali delitti, ai sensi dell'art. 522 cod. pen. La relativa eccezione era stata già sollevata con l'atto di appello, ma la Corte territoriale non si era pronunciata; né poteva ritenersi che la rinuncia ai motivi di gravame ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. investisse anche la predetta eccezione. Inoltre, dovrebbe essere corretto il dispositivo della sentenza laddove si pronuncia condanna anche per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose di cui al capo 7, lett. b), atteso che nella motivazione della sentenza di primo grado si afferma che il Musso è responsabile solo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 7, che corrisponde alla lettera c).[OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente osservarsi che il difensore dell'Imputato abbia fatto pervenire dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dalle associazioni forensi, ma la stessa deve ritenersi inefficace, non essendo stata fatta pervenire tempestiva istanza di trattazione orale. In tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione secondo la disciplina ennergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartolare (Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724. 2. Il motivo di ricorso è inammissibile La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217; Sez. 4, n. 14180 del 29/11/2005, dep. 2006, Pelle, Rv. 233952; Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Ricco, Rv. 231833). Trattandosi di nullità generale a regime intermedio, trova applicazione l'art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., secondo il quale le nullità sono sanate se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rinunciato al motivo di appello volto ad eccepire la nullità conseguente alla pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, cosicché egli, in ogni caso, non può più far valere la nullità in questa sede (in tal senso Sez. 2, n. 19535 del 17/05/2006, Antonuccio, Rv. 234199). 3. Stante l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen., neppure questa Corte di cassazione può provvedere sulla istanza di correzione delle due sentenze di merito. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non luogo a provvedere, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, sulla richiesta di correzione dell'errore materiale avente ad oggetto la conda