CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37805/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] junior Nappi - articolato in due motivi, che deducono il vizio di motivazioneelazione all'affermazione della penale responsabilità - è inammissibile perché generico e perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d'appello ribadito, con autonoma valutazione - e non mediante un mero "copia e incolla", denunciato con il secondo motivo - per un verso, quanto al capo 1), che la prospettazione difensiva, secondo cui l'imputato era una mera "testa di legno" del fratello, non trova riscontro nei dati probatori, non avendo il Nappi mai reso alcuna dichiaraziont-nel corso del procedimento, e considerando che il Nappi medesimo aveva collaborato con il fratello nella fase di consegna delle sedici vetture (cfr. p. 14-15 della sentenza impugnata); per altro verso, quanto al capo 2), la sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato (cfr. p. 15-16 della sentenza impugnata), stante il mancato rinvenimento delle fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, poi rinvenute presso l'acquirente, ed essendo l'operazione volta a favorire l'evasione i.v.a. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che, appunto, non aveva mai presentato la relativa dichiarazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottob