CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39950/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLZANOigzatert2 --) udita la relazione svo ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda di rideterminazione della pena inflittagli per reati concernenti le sostanze stupefacenti per effetto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al A agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co iere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]\pp talu la [OSCURATO:PERSONA] FYIE7-A 2, is