CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, di conferma della sentenza del Tribunale di Gela che ha condannato gli imputati alla pena di mesi nove di reclusione per i reati di lesioni personali e minacce, commessi in data 12 novembre 2013; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — proposto in punto responsabilità da tutti gli imputati per censurare la valutazione di attendibilità delle persone offese — propone doglianze in fatto e meramente reiterative di quelle svolte in sede di gravame, senza considerare oltretutto che le deposizioni testimoniali ricevono riscontro dai certificati medici; Considerato che il secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Malvè, che lamenta la mancata concessione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., è inedito e ricordato che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se, come nella specie, il predetto istituto era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, e chiarito che sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta (come nella specie), alcun obbligo di pronunciarsi sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d