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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 24102/2026

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a del 14/01/2026 della CORTE D'APPELLO DI TORINOUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso deciso de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’imputato lamenta la mancanza di motivazione della sentenza ‘concordata’,con particolare riferimento alla quantificazione della pena.2.

Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito,dato che, per giurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili conricorso per cassazione avverso una sentenza che abbia pronunciato a seguito dirinuncia parziale sui motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., sono quellerelative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato inappello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01), ipotesi nemmeno dedotte nel caso.3.

L’impugnazione è inammissibile con condanna (art. 616 c.p.p.) delricorrente alle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, in ragione della colpa nel proporre il ricorso, si fissain € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 28 aprile 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 14/01/2026 della CORTE D'APPELLO DI TORINOUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso deciso de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’imputato lamenta la mancanza di motivazione della sentenza ‘concordata’,con particolare riferimento alla quantificazione della pena.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito,dato che, per giurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili conricorso per cassazione avverso una sentenza che abbia pronunciato a seguito dirinuncia parziale sui motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., sono quellerelative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato inappello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice di appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01), ipotesi nemmeno dedotte nel caso.3. L’impugnazione è inammissibile con condanna (art. 616 c.p.p.) delricorrente alle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, in ragione della colpa nel proporre il ricorso, si fissain € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 28 aprile 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24102/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris