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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14545/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]„ difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere ribadito i motivi di ricorso, si è riportato alle conclusioni dello stesso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati e alla determinazione della pena nonché per la mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, sono privi di specificità perché fondati su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano le pagg. 4-6); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che i reati, i quali sono stati contestati come commessi «fino al 25/10/2012», non risultano essersi prescritti, tanto meno alla data della sentenza di appello; che, infatti, considerando il reato di minaccia (per quello di tentata estorsione è previsto il più lungo termine prescrizionale di sei anni e otto mesi), tenuto conto della ritenuta recidiva reiterata, esso si prescrive in 16 anni e 8 mesi (sei anni + due terzi ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, secondo comma, e 99, quarto comma, cod. pen. = dieci anni + due terzi, per la presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. = 16 anni e 8 mesi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]„ difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere ribadito i motivi di ricorso, si è riportato alle conclusioni dello stesso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati e alla determinazione della pena nonché per la mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, sono privi di specificità perché fondati su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano le pagg. 4-6); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che i reati, i quali sono stati contestati come commessi «fino al 25/10/2012», non risultano essersi prescritti, tanto meno alla data della sentenza di appello; che, infatti, considerando il reato di minaccia (per quello di tentata estorsione è previsto il più lungo termine prescrizionale di sei anni e otto mesi), tenuto conto della ritenuta recidiva reiterata, esso si prescrive in 16 anni e 8 mesi (sei anni + due terzi ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, secondo comma, e 99, quarto comma, cod. pen. = dieci anni + due terzi, per la presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. = 16 anni e 8 mesi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat
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