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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 17972/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7433/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona de l legale rappresentante pro tempore,domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 184/2021R.G.N. 223/2020 depositata i l 06/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dal Tribunale di Lanusei un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già sua datrice di lavoro, per il pagamento di € 19.576,63.

Aveva dedotto di essere rimasto creditore di complessivi € 24.576,63 per competenze varie maturate nel corso del rapporto di lavoro, e di aver stipulato con tale società un accordo transattivo per il pagamento rateale di € 9.600,00; ma che, avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. omesso il pagamento dell’ultima rata di € 4.600,00, egli aveva invocato la clausola di cui all’art. 4 della transazione, in base al quale il mancato pagamento anche di una sola rata comporta il venir meno del “beneficio” e l’obbligo della società di pagare immediatamente l’intero debito originario, detratti gli eventuali pagamenti già effettuati, che di fatto ammontavano complessivamente ad € 5.000,00; sicché egli rimaneva creditore della somma di € 19.576,63, oggetto dell’ingiunzione chiesta ed ottenuta.

2. Con sentenza n. 6/2020, il Tribunale di Lanusei aveva rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il suddetto decreto ingiuntivo, concordando con il lavoratore opposto sull’interpretazione del contratto di transazione nel senso del tacito riconoscimento della pretesa complessiva del Pusole.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Cagliari accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la decisione di primo grado e, in riforma della stessa, revocava il decreto ingiuntivo suddetto e condannava la società a pagare al Pusole € 4.600,00, oltre accessori dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al saldo; compensava per tre quarti le spese del giudizio, comprese quelle della fase monitoria, e condannava l’appellante alla rifusione del restante quarto in favore dell’appellato, come liquidato.

4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riteneva che il Tribunale non sembrava aver attribuito la debita importanza alla premessa dell’accordo transattivo in questione (che riteneva di natura conservativa, in ciò concordando con il primo giudice), e in particolare al punto 2 di tale premessa, che costituiva parte integrante dello stesso atto, e che, anche avuto riguardo al tenore letterale della clausola di cui all’art. 4 dell’accordo, nulla autorizzava a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse obbligata, per il caso di mancato pagamento di una rata, a pagare al Pusole l’intero credito da lui esposto nella premessa dell’atto.

5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

6. Ha resistito l’intimata con controricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., degli articoli da 1362 a 1371 del codice civile, per avere la Corte territoriale violato i criteri di ermeneutica contrattuale in relazione all’interpretazione dell’atto transattivo stipulato tra le parti, per aver ritenuto non riconosciuto l’originario credito del lavoratore, pur costituente presupposto dell’atto transattivo stipulato tra le parti”.

2. Con il secondo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., degli articoli da 1362 a 1371 del codice civile, per avere la Corte territoriale violato i criteri di ermeneutica contrattuale in relazione all’interpretazione dell’atto transattivo stipulato tra le parti, per aver ritenuto che il “beneficio”, venuto meno a seguito dell’inadempimento della società datoriale agli impegni assunti con l’atto transattivo stipulato tra le parti, fosse da intendersi riferito alla sola rateazione del debito e non anche alla sua significativa decurtazione”.

3. Tali motivi, in quanto all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

4. Essi sono infondati.

5. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la denuncia in cassazione diun errore di diritto nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile essendo necessario specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, se il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacché le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest’ultima essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (così, tra le altre, di recente Cass. civ., sez.

II, 28.3.2022, n. 9961).

5.1. La Corte territoriale condivisibilmente ha osservato che l’accordo transattivo doveva essere valutato (anche) alla luce delle “premesse” alla parte dispositiva in senso stretto dell’accordo; premesse che, ai sensi dell’art. 1 dello stesso facevano “parte integrante e sostanziale del presente atto”; il che imponeva dall’interno del testo negoziale l’utilizzo del criterio ermeneutico dell’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c., criterio che la stessa Corte ha effettivamente applicato.

Tuttavia, la Corte distrettuale, dopo aver dato conto del punto 2) di tali premesse (nel quale si esponeva quanto “lamentato” dal lavoratore per il complessivo importo di € 24.576,63 con l’indicazione dei relativi titoli), ha considerato il successivo punto in cui si enuncia che “Ad oggi le parti, al fine di evitare una lunga e costosa lite giudiziaria e risolvere ogni altra ragione di contesa tra loro esistente, hanno deciso di transigere la controversia” ; ed ha ritenuto che: “Tale formulazione fa escludere un riconoscimento del suddetto credito da parte della [OSCURATO:PERSONA], neppure implicito; prospetta al contrario una controversia giudiziale”.

La Corte d’appello, pertanto, incensurabilmente ha ritenuto che dalle riferite “premesse” sul piano squisitamente letterale non si traeva un riconoscimento del complessivo credito vantato dal lavoratore.

Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, infatti, non può affatto reputarsi violato il canone dell’interpretazione anzitutto letterale di tali prime clausole, perché, da un lato, la mera indicazione di quanto “lamentava” il lavoratore in termini di mancato pagamento di determinati emolumenti non esprimeva ovviamente un riconoscimento, da parte della datrice di lavoro, del credito così vantato dal lavoratore, e, dall’altro, la deduzione del ricorrente che in tali premesse la richiesta di pagamento del lavoratore non sarebbe in qualche modo “contestata” dalla datrice di lavoro pone in luce un dato meramente negativo, e quindi non letterale, peraltro controvertibile, in quanto nel punto 3) delle premesse, considerato dalla Corte territoriale, le parti alludevano comunque ad una reslitigiosa.

5.2. Nota ancora questo Collegio che la stessa Corte territoriale ha condiviso il convincimento del Tribunale circa il trattarsi di una transazione conservativa, o semplice, che – vale ricordare – è atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione con l’originario rapporto (cfr. Cass. civ., sez. trib. 23.6.2021, n. 17869), modifiche che possono essere anche solo quantitative (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14.6.2006, n. 13717).

La Corte, infatti, ha più specificamente ritenuto che: “Correttamente il Tribunale ha evidenziato che si tratta di una transazione conservativa, e non novativa, perché gli artt. 2 e 3 fanno riferimento alla natura del credito, ossia competenze retributive varie, distintamente elencate; le parti insomma hanno inteso solamente ridurre, per brevità, il credito conteso, non anche sostituirlo con una nuova obbligazione di natura diversa”.

5.3. La Corte distrettuale ha, poi, riportato il testo dell’art. 4 dell’accordo: “Le parti dichiarano che in ipotesi di ritardo nel pagamento anche di una sola scadenza, così come stabilito nel precedente articolo 2, il beneficio concesso con la presente transazione alla società datrice di lavoro non sarà ritenuto più valido ed efficace tra le parti, e la stessa [OSCURATO:PERSONA] srl sarà obbligata all’immediato pagamento dell’intero debito, decurtato degli eventuali pagamenti già effettuati”.

Quindi, ha osservato: “Alla luce di quanto detto sopra riguardo all’intento delle parti, nulla autorizza a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] si sia obbligata, per il caso di mancato versamento di una rata, a pagare a Pusole l’intero credito da lui esposto in premessa.

Neppure il tenore letterale della clausola depone in tal senso, dal momento che nel linguaggio giuridico il “beneficio” non è la riduzione delle proprie pretese in sede di conciliazione, ma è la pattuizione di un termine dilazionato per il pagamento; sicché tale clausola, pressoché identica a quelle che compaiono normalmente nelle transazioni, stabilisce semplicemente il venir meno della rateazione in caso di mancato pagamento anche di una sola scadenza”.

5.4. Ebbene, alla luce di tale motivazione resta anzitutto confermato che la Corte di merito ha senz’altro considerato il testo della conciliazione transattiva tenendo conto delle sue varie clausole salienti, giusta l’art. 1363 c.c.

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la stessa Corte ha annesso a tali clausole un senso in base al quale esse avevano precisi effetti, in conformità all’art. 1367 c.c. Né l’interpretazione fornita dai giudici di secondo grado può reputarsi in contrasto con il principio dell’interpretazione di buona fede ex art. 1369 c.c., perché “la richiesta del lavoratore costituiva il presupposto del regolamento pattizio, che ha disciplinato espressamente anche la decurtazione di tale credito”, come sostenuto dal ricorrente: secondo quanto si è già visto, infatti, la Corte di merito non ha mancato di considerare anche le “premesse” dell’accordo transattivo, dalle quali, tuttavia, correttamente non ha tratto che la controparte datoriale avesse riconosciuto l’intero credito vantato dal lavoratore.

5.5. Quanto, infine, ai rilievi della Corte d’appello specificamente riferiti all’art. 4 della transazione, il ricorrente assume la violazione del canone ermeneutico “letterale” perché il termine “beneficio” sia nel linguaggio tecnico-giuridico che nel linguaggio comune non corrisponde per nulla alla “pattuizione di un termine dilazionato”.

Più precisamente si traduce con un qualunque “vantaggio” riconosciuto dalla legge o dalle parti” .

Salvo, poi, concludere che, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt.1363 e 1367 c.c., si dovrebbe ritenere “che il “beneficio” concesso dal lavoratore allaparte datoriale con la transazione era duplice: - da un canto, la decurtazione del complessivo credito retributivo (ridotto proporzionalmente per ogni titolo richiesto); - da un altro canto, la rateazione del pagamento” (così a pag. 17 del ricorso).

Nota allora il Collegio che dalle stesse deduzioni del ricorrente si desume conferma della perfetta plausibilità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale.

E’ notorio, infatti, che rispetto all’istituto della “Decadenza dal termine” di cui all’art. 1186 c.c., suole parlarsi nel gergo giuridico e negoziale di decadenza dal “beneficio” del termine, e lo riconosce anche l’impugnante (cfr. pag. 16 del suo ricorso), tanto che, come si è visto, finisce con l’assumere che il “beneficio concesso” alla datrice di lavoro riguardava sì “la rateazione del pagamento”, anche se, secondo il suo punto di vista, riguardava ancor prima e soprattutto “la decurtazione del complessivo credito retributivo”.

Sennonché, quest’ultimo significato aggiuntivo che il ricorrente attribuisce all’art. 4 della transazione non trova alcun riscontro nel tenore di questa specifica clausola come di ogni altra del testo, che mai si esprime in termini di “decurtazione” o riduzione del credito vantato dal lavoratore; e, proprio in base al canone di cui all’art.1363 c.c. che invoca il ricorrente, deve considerarsi che l’art. 4 dell’accordo all’inizio fa precipuo riferimento solo a quanto “stabilito nel precedente articolo 2”, vale a dire, alla clausola che prevedeva la c.d. rateazione del pagamento della complessiva somma che le parti avevano pattuito in via transattiva dovesse essere corrisposta al lavoratore, senza far cenno alcuno al maggior credito esposto da quest’ultimo.

5.6. Resta, perciò, confermato che l’interpretazione del testo negoziale, fornita dai giudici di secondo grado, senz’altro plausibile, non è stata fondatamente censurata in questa sede di legittimità.

6. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spesedi questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7433/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona de l legale rappresentante pro tempore,domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 184/2021R.G.N. 223/2020 depositata i l 06/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dal Tribunale di Lanusei un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già sua datrice di lavoro, per il pagamento di € 19.576,63. Aveva dedotto di essere rimasto creditore di complessivi € 24.576,63 per competenze varie maturate nel corso del rapporto di lavoro, e di aver stipulato con tale società un accordo transattivo per il pagamento rateale di € 9.600,00; ma che, avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. omesso il pagamento dell’ultima rata di € 4.600,00, egli aveva invocato la clausola di cui all’art. 4 della transazione, in base al quale il mancato pagamento anche di una sola rata comporta il venir meno del “beneficio” e l’obbligo della società di pagare immediatamente l’intero debito originario, detratti gli eventuali pagamenti già effettuati, che di fatto ammontavano complessivamente ad € 5.000,00; sicché egli rimaneva creditore della somma di € 19.576,63, oggetto dell’ingiunzione chiesta ed ottenuta. 2. Con sentenza n. 6/2020, il Tribunale di Lanusei aveva rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il suddetto decreto ingiuntivo, concordando con il lavoratore opposto sull’interpretazione del contratto di transazione nel senso del tacito riconoscimento della pretesa complessiva del Pusole. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Cagliari accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la decisione di primo grado e, in riforma della stessa, revocava il decreto ingiuntivo suddetto e condannava la società a pagare al Pusole € 4.600,00, oltre accessori dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al saldo; compensava per tre quarti le spese del giudizio, comprese quelle della fase monitoria, e condannava l’appellante alla rifusione del restante quarto in favore dell’appellato, come liquidato. 4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riteneva che il Tribunale non sembrava aver attribuito la debita importanza alla premessa dell’accordo transattivo in questione (che riteneva di natura conservativa, in ciò concordando con il primo giudice), e in particolare al punto 2 di tale premessa, che costituiva parte integrante dello stesso atto, e che, anche avuto riguardo al tenore letterale della clausola di cui all’art. 4 dell’accordo, nulla autorizzava a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse obbligata, per il caso di mancato pagamento di una rata, a pagare al Pusole l’intero credito da lui esposto nella premessa dell’atto. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 6. Ha resistito l’intimata con controricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., degli articoli da 1362 a 1371 del codice civile, per avere la Corte territoriale violato i criteri di ermeneutica contrattuale in relazione all’interpretazione dell’atto transattivo stipulato tra le parti, per aver ritenuto non riconosciuto l’originario credito del lavoratore, pur costituente presupposto dell’atto transattivo stipulato tra le parti”. 2. Con il secondo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., degli articoli da 1362 a 1371 del codice civile, per avere la Corte territoriale violato i criteri di ermeneutica contrattuale in relazione all’interpretazione dell’atto transattivo stipulato tra le parti, per aver ritenuto che il “beneficio”, venuto meno a seguito dell’inadempimento della società datoriale agli impegni assunti con l’atto transattivo stipulato tra le parti, fosse da intendersi riferito alla sola rateazione del debito e non anche alla sua significativa decurtazione”. 3. Tali motivi, in quanto all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 4. Essi sono infondati. 5. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la denuncia in cassazione diun errore di diritto nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile essendo necessario specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, se il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacché le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest’ultima essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (così, tra le altre, di recente Cass. civ., sez. II, 28.3.2022, n. 9961). 5.1. La Corte territoriale condivisibilmente ha osservato che l’accordo transattivo doveva essere valutato (anche) alla luce delle “premesse” alla parte dispositiva in senso stretto dell’accordo; premesse che, ai sensi dell’art. 1 dello stesso facevano “parte integrante e sostanziale del presente atto”; il che imponeva dall’interno del testo negoziale l’utilizzo del criterio ermeneutico dell’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c., criterio che la stessa Corte ha effettivamente applicato. Tuttavia, la Corte distrettuale, dopo aver dato conto del punto 2) di tali premesse (nel quale si esponeva quanto “lamentato” dal lavoratore per il complessivo importo di € 24.576,63 con l’indicazione dei relativi titoli), ha considerato il successivo punto in cui si enuncia che “Ad oggi le parti, al fine di evitare una lunga e costosa lite giudiziaria e risolvere ogni altra ragione di contesa tra loro esistente, hanno deciso di transigere la controversia” ; ed ha ritenuto che: “Tale formulazione fa escludere un riconoscimento del suddetto credito da parte della [OSCURATO:PERSONA], neppure implicito; prospetta al contrario una controversia giudiziale”. La Corte d’appello, pertanto, incensurabilmente ha ritenuto che dalle riferite “premesse” sul piano squisitamente letterale non si traeva un riconoscimento del complessivo credito vantato dal lavoratore. Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, infatti, non può affatto reputarsi violato il canone dell’interpretazione anzitutto letterale di tali prime clausole, perché, da un lato, la mera indicazione di quanto “lamentava” il lavoratore in termini di mancato pagamento di determinati emolumenti non esprimeva ovviamente un riconoscimento, da parte della datrice di lavoro, del credito così vantato dal lavoratore, e, dall’altro, la deduzione del ricorrente che in tali premesse la richiesta di pagamento del lavoratore non sarebbe in qualche modo “contestata” dalla datrice di lavoro pone in luce un dato meramente negativo, e quindi non letterale, peraltro controvertibile, in quanto nel punto 3) delle premesse, considerato dalla Corte territoriale, le parti alludevano comunque ad una reslitigiosa. 5.2. Nota ancora questo Collegio che la stessa Corte territoriale ha condiviso il convincimento del Tribunale circa il trattarsi di una transazione conservativa, o semplice, che – vale ricordare – è atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione con l’originario rapporto (cfr. Cass. civ., sez. trib. 23.6.2021, n. 17869), modifiche che possono essere anche solo quantitative (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14.6.2006, n. 13717). La Corte, infatti, ha più specificamente ritenuto che: “Correttamente il Tribunale ha evidenziato che si tratta di una transazione conservativa, e non novativa, perché gli artt. 2 e 3 fanno riferimento alla natura del credito, ossia competenze retributive varie, distintamente elencate; le parti insomma hanno inteso solamente ridurre, per brevità, il credito conteso, non anche sostituirlo con una nuova obbligazione di natura diversa”. 5.3. La Corte distrettuale ha, poi, riportato il testo dell’art. 4 dell’accordo: “Le parti dichiarano che in ipotesi di ritardo nel pagamento anche di una sola scadenza, così come stabilito nel precedente articolo 2, il beneficio concesso con la presente transazione alla società datrice di lavoro non sarà ritenuto più valido ed efficace tra le parti, e la stessa [OSCURATO:PERSONA] srl sarà obbligata all’immediato pagamento dell’intero debito, decurtato degli eventuali pagamenti già effettuati”. Quindi, ha osservato: “Alla luce di quanto detto sopra riguardo all’intento delle parti, nulla autorizza a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] si sia obbligata, per il caso di mancato versamento di una rata, a pagare a Pusole l’intero credito da lui esposto in premessa. Neppure il tenore letterale della clausola depone in tal senso, dal momento che nel linguaggio giuridico il “beneficio” non è la riduzione delle proprie pretese in sede di conciliazione, ma è la pattuizione di un termine dilazionato per il pagamento; sicché tale clausola, pressoché identica a quelle che compaiono normalmente nelle transazioni, stabilisce semplicemente il venir meno della rateazione in caso di mancato pagamento anche di una sola scadenza”. 5.4. Ebbene, alla luce di tale motivazione resta anzitutto confermato che la Corte di merito ha senz’altro considerato il testo della conciliazione transattiva tenendo conto delle sue varie clausole salienti, giusta l’art. 1363 c.c. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la stessa Corte ha annesso a tali clausole un senso in base al quale esse avevano precisi effetti, in conformità all’art. 1367 c.c. Né l’interpretazione fornita dai giudici di secondo grado può reputarsi in contrasto con il principio dell’interpretazione di buona fede ex art. 1369 c.c., perché “la richiesta del lavoratore costituiva il presupposto del regolamento pattizio, che ha disciplinato espressamente anche la decurtazione di tale credito”, come sostenuto dal ricorrente: secondo quanto si è già visto, infatti, la Corte di merito non ha mancato di considerare anche le “premesse” dell’accordo transattivo, dalle quali, tuttavia, correttamente non ha tratto che la controparte datoriale avesse riconosciuto l’intero credito vantato dal lavoratore. 5.5. Quanto, infine, ai rilievi della Corte d’appello specificamente riferiti all’art. 4 della transazione, il ricorrente assume la violazione del canone ermeneutico “letterale” perché il termine “beneficio” sia nel linguaggio tecnico-giuridico che nel linguaggio comune non corrisponde per nulla alla “pattuizione di un termine dilazionato”. Più precisamente si traduce con un qualunque “vantaggio” riconosciuto dalla legge o dalle parti” . Salvo, poi, concludere che, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt.1363 e 1367 c.c., si dovrebbe ritenere “che il “beneficio” concesso dal lavoratore allaparte datoriale con la transazione era duplice: - da un canto, la decurtazione del complessivo credito retributivo (ridotto proporzionalmente per ogni titolo richiesto); - da un altro canto, la rateazione del pagamento” (così a pag. 17 del ricorso). Nota allora il Collegio che dalle stesse deduzioni del ricorrente si desume conferma della perfetta plausibilità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale. E’ notorio, infatti, che rispetto all’istituto della “Decadenza dal termine” di cui all’art. 1186 c.c., suole parlarsi nel gergo giuridico e negoziale di decadenza dal “beneficio” del termine, e lo riconosce anche l’impugnante (cfr. pag. 16 del suo ricorso), tanto che, come si è visto, finisce con l’assumere che il “beneficio concesso” alla datrice di lavoro riguardava sì “la rateazione del pagamento”, anche se, secondo il suo punto di vista, riguardava ancor prima e soprattutto “la decurtazione del complessivo credito retributivo”. Sennonché, quest’ultimo significato aggiuntivo che il ricorrente attribuisce all’art. 4 della transazione non trova alcun riscontro nel tenore di questa specifica clausola come di ogni altra del testo, che mai si esprime in termini di “decurtazione” o riduzione del credito vantato dal lavoratore; e, proprio in base al canone di cui all’art.1363 c.c. che invoca il ricorrente, deve considerarsi che l’art. 4 dell’accordo all’inizio fa precipuo riferimento solo a quanto “stabilito nel precedente articolo 2”, vale a dire, alla clausola che prevedeva la c.d. rateazione del pagamento della complessiva somma che le parti avevano pattuito in via transattiva dovesse essere corrisposta al lavoratore, senza far cenno alcuno al maggior credito esposto da quest’ultimo. 5.6. Resta, perciò, confermato che l’interpretazione del testo negoziale, fornita dai giudici di secondo grado, senz’altro plausibile, non è stata fondatamente censurata in questa sede di legittimità. 6. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spesedi questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pr
Decreto Cassazione n. 17972/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris