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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28928/2026

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[OSCURATO:PERSONA];n. 42701/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato, con cui si contesta il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva reiterata infraquinquennale, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello fatto corretta applicazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen.; rilevato che la questione di costituzionalità di tale ultima disposizione è prospettata in modo del tutto generico e, comunque,è manifestamente infondata (sul punto si veda: Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01, secondo cui "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati"); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];n. 42701/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato, con cui si contesta il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva reiterata infraquinquennale, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello fatto corretta applicazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen.; rilevato che la questione di costituzionalità di tale ultima disposizione è prospettata in modo del tutto generico e, comunque,è manifestamente infondata (sul punto si veda: Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01, secondo cui "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati"); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M
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