CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03378/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25225/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARMACIA DELLE 6 MIGLIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARMACIA DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARMACIA INTERNAZIONALE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARMACIA S ANDREA, FARMACIA S MARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARMACIA VERSILIAdomiciliate ex lege in RG 25225/20Farmacia Calandra-Az. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONErappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 3060/2019 depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 3060/2019 del 17.12.2019 , la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto dalle Farmacie oggi ricorrenti, avverso la decisione che in primo grado, accogliendo l'opposizione dell'Azienda USL [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato il decreto ingiuntivo a mezzo del quale le odierne ricorrenti avevano reclamato il pagamento dei farmaci distribuiti direttamente in eccesso rispetto ai prefissati tetti di spesa; e , confermando le statuizione della sentenza impugnata, ha , in particolare , escluso l'erroneità dell'interpretazione resa dal decidente del grado,in ordine all'accordo regolante i rapporti tra le parti sulla considerazione che il tetto di spesa, a cui esso pure si riportava. non andava frazionato tra le varie Aziende ma riguardava l'intero comparto delle farmacie della Regione. RG 25225/20Farmacia Calandra-Az. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la predetta decisione le soccombenti instano questa Corte per la sua cassazione sulla base di un solo motivo seguito da memoria, al quale resiste con controricorso e memoria l'intimata. Requisitorie scritte del P.M. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con l'unico motivo del proposto ricorso le farmacie ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. per avere la Corte territoriale «interpretato in maniera falsa ed errata il contenuto e la natura degli accordi e protocolli di intesa stipulati, ritenendo erroneamente vincolante, anche per l'[OSCURATO:PERSONA] 12 della Versilia, un tetto di spesa unitario e non frazionato e considerando sempre erroneamente il servizio di distribuzione remunerato con un compenso determinato a forfait ed indipendente dalle unità di medicinali erogati DPC». 3. Il motivo, come già riconosciuto da questa Corte in relazione ad una vicenda esattamente corrispondente a quella in esame (Cass., Sez. I, 8/06/2023, n. 16317), non ha pregio sottraendosi, perciò, al sindacato qui richiesto. Come si è in allora osservato, va qui nuovamente ribadito che la divergenza interpretativa insorta tra le parti,in ordine al modo in cui determinare il tetto di spesa espressamente stabilito nel protocollo d'intesa attuativo della Delib. Giunta regionale n. 88 del 2010 è , stata risolta dai giudici di merito nel senso che il suddetto tetto sia da intendere in senso regionale e unitario, senza possibilità di frazionamento in relazione alle singole aziende sanitarie. Orbene, in presenza di un accertamento della volontà delle parti svolto dal giudice di merito in relazione al contenuto di un negozio giuridico – volendo attribuire un simile valore al protocollo d'intesa e agli atti attuativi della Delib. regionale n. 88 del 2010 posti in essere con il RG 25225/20Farmacia Calandra-Az. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli concorso delle farmacie tramite i loro organi rappresentativi –, le ricorrenti, al fine di far valere la violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ ., giusta il consolidato insegnamento di questa Corte, non solo avrebbero dovuto specificamente indicare le norme e i principi in esse contenuti asseritamente violati, ma avrebbero dovuto, altresì, precisare in quale modo e in quale punto della sentenza il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali violandoli o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni manifestamente illogiche, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. I, 09/04/2021, n. 9461); né qui condurrebbe a diversa conclusione, ove si volesse attribuire al protocollo d'intesa, in quanto attuativo della citata delibera regionale, natura amministrativa, il sindacato di legittimità sulla interpretazione degli atti amministrativi, atteso che anche agli atti amministrativi si applicano,ai fini della loro interpretazione, i canoni dell'ermeneutica contrattuale, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione (Cass., Sez. I, 23/02/2022 n. 5966). 4. Poiché per mezzo delle declinate censure le ricorrenti non offrono argomenti utili a dimostrare la violazione dei richiamati canoni ermeneutici legali, ma contrappongono all'interpretazion e resa dai giudici di merito solo un'interpretazione diversa e più favorevole per loro, nel tentativo improprio di sollecitare un diverso giudizio di fatto, il ricorso va dichiarato conseguentemente inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. RG 25225/20Farmacia Calandra-Az. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della parte ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera d