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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 13285/2026

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rte di appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 30 settembre 2025 la Corte di appello diCatanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanzapresentata da [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione dell'istituto della continuazionetra i reati giudicati con due sentenze, emesse l'una in data 24 luglio 2018 el'altra in data 26 aprile 2019 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale diCatanzaro, ritenendola una mera riproposizione di un'istanza già respinta dalmedesimo giudice dell'esecuzione, con la sola differenza che l'istanzaprecedentemente respinta comprendeva anche altre sentenze, oltre alle dueindicate, e che l'unico elemento diverso allegato era la decisione di applicazionedella continuazione emessa in favore di due coimputati, con le relativeargomentazioni, elemento non qualificabile come un “fatto nuovo”.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il qualededuce la violazione di legge e il vizio di motivazione.L'ordinanza è apodittica, perché dichiara l'inammissibilità della nuova istanzasenza compiere una effettiva ed attenta comparazione con la richiestaprecedente, già esaminata dal giudice dell'esecuzione, al fine di verificare se essasi fondi sui medesimi argomenti o se prospetti elementi nuovi, di fatto o didiritto.

L'istanza dichiarata inammissibile diverge dalla precedente, sia perchériguarda solo due sentenze, e non tutte quelle oggetto della precedente richiesta,sia perché sono stati addotti altri argomenti, in particolare allegando le ordinanzedi concessione della continuazione emesse in favore di due coimputati, ritenutiresponsabili dei medesimi reati per i quali l'istante è stato condannato.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentodel provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2.

L'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanzanuovamente proposta dal ricorrente richiamando il consolidato principio di questaCorte, secondo cui «In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod.proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibilel'istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata,configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quandovengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto dellaprecedente decisione» (Sez. 1, n. 4671 del 25/10/2024, dep. 2025, Rv.287553).Tale principio individua la “novità” del fatto o della questione proposti conl'istanza successiva non nella allegazione di un elemento o di una questioneprima non esistenti, ma nella deduzione di argomenti non affrontati nellaprecedente decisione, e che potrebbero consentire una diversa valutazione.

Si èaffermato, infatti, che «Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenutoformalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod.proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettinoelementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparentenovità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuovequestioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti,che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedentedecisione» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Rv. 261394).3.

L'ordinanza non si conforma a tale principio, in quanto ha ritenutol'istanza meramente reiterativa di quella precedentemente esaminata e rigettata,pur affermando che l'istante ha allegato due provvedimenti del medesimo giudicedell'esecuzione, emessi nei confronti di coimputati in senso ad essi favorevole,«le cui argomentazioni sono state poste a fondamento dell'istanza in esame».Il giudice stesso, pertanto, evidenzia che la nuova istanza è fondata suargomentazioni che appaiono nuove e diverse rispetto a quelle su cui era fondatal'istanza precedente, o che comunque non possono essere state prospettate inprecedenza, in quanto contenute in provvedimenti mai sottoposti alla suavalutazione.

Egli doveva, pertanto, esaminare tali argomentazioni, peraccertarne e dichiararne, eventualmente, l'assenza di novità, indicando la loroanalogia con quelle già prospettate dal medesimo istante o con la motivazione dirigetto della precedente istanza da lui presentata, ovvero per valutarne lafondatezza con riferimento alla specifica posizione del ricorrente.4.

La mera esistenza di una decisione difforme, adottata in relazione ad uncerto soggetto su un'istanza analoga da questi presentata, non comporta lanecessità di applicare la medesima valutazione in favore di un diverso soggetto,sia per la autonomia decisionale di ciascun giudice, sia per la possibilesussistenza di elementi particolari e specifici, che incidono sul fatto da valutare.E' consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui «Intema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione èsolo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisionecon altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame cheappartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che sirisolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sedeprocessuale» (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Rv. 287429) esecondo cui «Il vizio di motivazione del provvedimento impugnato deve risultaredal testo del provvedimento stesso e non dal confronto di esso con altriprovvedimenti che il ricorrente ritenga relativi a casi analoghi» (Sez. 1, n. 6194del 30/11/1995, dep. 2016, Rv. 203811).

La mera emissione di una sentenza diassoluzione del coimputato, separatamente giudicato, non costituisce di per séun ”fatto nuovo” neppure ai fini della revisione della sentenza di condannadefinitiva, emessa nei confronti di altro imputato (Sez. 5, n. 4225 del09/12/2008, dep. 2009, Rv. 242950).Nel giudizio di esecuzione, però, nel quale «La preclusione del cd. giudicatoesecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e nonanche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibilima non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedentedecisione definitiva» (Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, Rv. 288873), laprospettazione di argomentazioni e questioni scaturite da difformi decisioni suistanze analoghe, sempre che tali argomentazioni non siano state già oggettodella precedente decisione, impedisce la declaratoria di inammissibilità diun'istanza nuovamente presentata in quanto, pur non imponendo alcunaadesione alla decisione assunta nei confronti di altri esecutati, rappresenta unelemento di novità, sufficiente per escludere che la nuova istanza costituisca unamera riproposizione di quella già decisa.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio allaCorte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, da svolgersi con pienalibertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Catanzaro.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 30 settembre 2025 la Corte di appello diCatanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanzapresentata da [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione dell'istituto della continuazionetra i reati giudicati con due sentenze, emesse l'una in data 24 luglio 2018 el'altra in data 26 aprile 2019 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale diCatanzaro, ritenendola una mera riproposizione di un'istanza già respinta dalmedesimo giudice dell'esecuzione, con la sola differenza che l'istanzaprecedentemente respinta comprendeva anche altre sentenze, oltre alle dueindicate, e che l'unico elemento diverso allegato era la decisione di applicazionedella continuazione emessa in favore di due coimputati, con le relativeargomentazioni, elemento non qualificabile come un “fatto nuovo”.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il qualededuce la violazione di legge e il vizio di motivazione.L'ordinanza è apodittica, perché dichiara l'inammissibilità della nuova istanzasenza compiere una effettiva ed attenta comparazione con la richiestaprecedente, già esaminata dal giudice dell'esecuzione, al fine di verificare se essasi fondi sui medesimi argomenti o se prospetti elementi nuovi, di fatto o didiritto. L'istanza dichiarata inammissibile diverge dalla precedente, sia perchériguarda solo due sentenze, e non tutte quelle oggetto della precedente richiesta,sia perché sono stati addotti altri argomenti, in particolare allegando le ordinanzedi concessione della continuazione emesse in favore di due coimputati, ritenutiresponsabili dei medesimi reati per i quali l'istante è stato condannato.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentodel provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. L'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanzanuovamente proposta dal ricorrente richiamando il consolidato principio di questaCorte, secondo cui «In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod.proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibilel'istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata,configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quandovengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto dellaprecedente decisione» (Sez. 1, n. 4671 del 25/10/2024, dep. 2025, Rv.287553).Tale principio individua la “novità” del fatto o della questione proposti conl'istanza successiva non nella allegazione di un elemento o di una questioneprima non esistenti, ma nella deduzione di argomenti non affrontati nellaprecedente decisione, e che potrebbero consentire una diversa valutazione. Si èaffermato, infatti, che «Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenutoformalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod.proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettinoelementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparentenovità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuovequestioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti,che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedentedecisione» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Rv. 261394).3. L'ordinanza non si conforma a tale principio, in quanto ha ritenutol'istanza meramente reiterativa di quella precedentemente esaminata e rigettata,pur affermando che l'istante ha allegato due provvedimenti del medesimo giudicedell'esecuzione, emessi nei confronti di coimputati in senso ad essi favorevole,«le cui argomentazioni sono state poste a fondamento dell'istanza in esame».Il giudice stesso, pertanto, evidenzia che la nuova istanza è fondata suargomentazioni che appaiono nuove e diverse rispetto a quelle su cui era fondatal'istanza precedente, o che comunque non possono essere state prospettate inprecedenza, in quanto contenute in provvedimenti mai sottoposti alla suavalutazione. Egli doveva, pertanto, esaminare tali argomentazioni, peraccertarne e dichiararne, eventualmente, l'assenza di novità, indicando la loroanalogia con quelle già prospettate dal medesimo istante o con la motivazione dirigetto della precedente istanza da lui presentata, ovvero per valutarne lafondatezza con riferimento alla specifica posizione del ricorrente.4. La mera esistenza di una decisione difforme, adottata in relazione ad uncerto soggetto su un'istanza analoga da questi presentata, non comporta lanecessità di applicare la medesima valutazione in favore di un diverso soggetto,sia per la autonomia decisionale di ciascun giudice, sia per la possibilesussistenza di elementi particolari e specifici, che incidono sul fatto da valutare.E' consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui «Intema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione èsolo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisionecon altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame cheappartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che sirisolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sedeprocessuale» (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Rv. 287429) esecondo cui «Il vizio di motivazione del provvedimento impugnato deve risultaredal testo del provvedimento stesso e non dal confronto di esso con altriprovvedimenti che il ricorrente ritenga relativi a casi analoghi» (Sez. 1, n. 6194del 30/11/1995, dep. 2016, Rv. 203811). La mera emissione di una sentenza diassoluzione del coimputato, separatamente giudicato, non costituisce di per séun ”fatto nuovo” neppure ai fini della revisione della sentenza di condannadefinitiva, emessa nei confronti di altro imputato (Sez. 5, n. 4225 del09/12/2008, dep. 2009, Rv. 242950).Nel giudizio di esecuzione, però, nel quale «La preclusione del cd. giudicatoesecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e nonanche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibilima non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedentedecisione definitiva» (Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, Rv. 288873), laprospettazione di argomentazioni e questioni scaturite da difformi decisioni suistanze analoghe, sempre che tali argomentazioni non siano state già oggettodella precedente decisione, impedisce la declaratoria di inammissibilità diun'istanza nuovamente presentata in quanto, pur non imponendo alcunaadesione alla decisione assunta nei confronti di altri esecutati, rappresenta unelemento di novità, sufficiente per escludere che la nuova istanza costituisca unamera riproposizione di quella già decisa.5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio allaCorte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, da svolgersi con pienalibertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Catanzaro.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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