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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 42501/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE del RIESAME di BRESCIA, con ordinanza del 19/1/2021, depositata il 26/1/2021, ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BERGAMO in data 13/10/2017, eseguita il 14/12/2020, con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di BIBA3 ERMAL in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 624 bis cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta individuazione del ricorrente effettuata dalla polizia giudiziaria.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, in specifico, quanto alla individuazione del ricorrente.

La doglianza, reiterativa della medesima censura già proposta e nella quale si sollecita una rilettura del compendio indiziario che non è consentita in questa sede, è comunque manifestamente infondate.

1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 21528; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885).

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, quindi, deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (da ultimo Sez. 4, n. 10153 del 20/10/2020, dep. 2021, Scattina, non massimata; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997).

1.2. Diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, il giudice del riesame, rispondendo all'analoga censura in quella sede formulata, ha evidenziato le ragioni per le quali all'esito delle indagini effettuate l'identificazione del ricorrente appare corretta e ha indicato le ragioni per le quali le critiche della difesa non erano decisive.

Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato che sullo specifico punto ha dato atto della del riconoscimento effettuato dagli operanti nel corso di diversi pedinamenti anche con una ricerca incrociata, è corretta, adeguata ed esente da vizi logici. (cfr. pag. 3 e 4 ordinanza impugnata) L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 23/4/202 [OSCURATO:PERSONA] ere es sor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE del RIESAME di BRESCIA, con ordinanza del 19/1/2021, depositata il 26/1/2021, ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BERGAMO in data 13/10/2017, eseguita il 14/12/2020, con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di BIBA3 ERMAL in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 624 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta individuazione del ricorrente effettuata dalla polizia giudiziaria.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, in specifico, quanto alla individuazione del ricorrente. La doglianza, reiterativa della medesima censura già proposta e nella quale si sollecita una rilettura del compendio indiziario che non è consentita in questa sede, è comunque manifestamente infondate. 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 21528; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, quindi, deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (da ultimo Sez. 4, n. 10153 del 20/10/2020, dep. 2021, Scattina, non massimata; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997). 1.2. Diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, il giudice del riesame, rispondendo all'analoga censura in quella sede formulata, ha evidenziato le ragioni per le quali all'esito delle indagini effettuate l'identificazione del ricorrente appare corretta e ha indicato le ragioni per le quali le critiche della difesa non erano decisive. Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato che sullo specifico punto ha dato atto della del riconoscimento effettuato dagli operanti nel corso di diversi pedinamenti anche con una ricerca incrociata, è corretta, adeguata ed esente da vizi logici. (cfr. pag. 3 e 4 ordinanza impugnata) L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23/4/202 [OSCURATO:PERSONA] ere es sor