Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:916
Testo integrale del provvedimento
62023CO0141(05)_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 20 novembre 2025 –
Telefónica de España / Commissione
(causa C‑141/23 P (R) - DEP)
«Liquidazione delle spese»
1.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Nozione – Onorari versati da una parte al proprio avvocato – Inclusione – Elementi da prendere in considerazione ai fini della liquidazione
[Regolamento di procedura della Corte, artt. 144, b), e 184, § 1]
(v. punti 54‑58)
2.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento – Criteri
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 68‑70)
3.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Conoscenza della causa da parte degli avvocati – Avvocati che hanno rappresentato la parte ricorrente in detta causa sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte – Presa in considerazione di tale circostanza al momento della fissazione dell’importo delle spese ripetibili
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 71‑73)
4.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione – Procedimento standardizzato caratterizzato dall’assenza di difficoltà
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punto 80)
Dispositivo
1)
L’importo totale che la Commissione europea deve rimborsare alla Telefónica de España SA nelle cause C‑141/23 P(R) e C‑141/23 P(R)-R è fissato in EUR 35800.
2)
Tale importo produrrà interessi ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue operazioni principali di rifinanziamento, in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, costituita dalla data di notifica della presente ordinanza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, e ciò a decorrere da tale data e fino al pagamento integrale delle spese.