CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2021
Cassazione n. 37242/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO . La CORTE APPELLO di _L'AQUILA, con sentenza in data 15/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AVEZZANO, in data 27/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa senza adeguata disamina di altri aspetti di contorno; - vizio di motivazione per incompatibilità tra fonti e risultanze probatorie e contenuto della decisione. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. E comunque, volendo ritenere di poter accedere al controllo della motivazione pur a fronte della dedotta genericità, dal complesso degli argomenti utilizzati dai giudici del merito emerge la corretta valutazione dell'unica discrasia rilevata (mancata indicazione in querela della presenza al fatto di [OSCURATO:PERSONA], circostanza invece affermata in dibattimento) , giudicata come dimostrativa dell'iniziale ritrosia della persona offesa a denunciare un vecchio compagno di scuola da cui temeva anche che potessero provenire ritorsioni. A fronte di valutazione effettiva e non manifestamente illogica delle risultanze probatorie, non vi è ulteriore spazio di sindacato per questa Corte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02