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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16664/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; premesso che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Cagliari, alla pena di 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato, fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un manganello di 45 cm.; letti il ricorso per cassazione e la memoria successivamente depositata dalla difesa, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli e alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità, tenuto conto, quanto al secondo motivo, della motivazione apparente in cui è incorso il Tribunale in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., coincidendo le ragioni della ritenuta inapplicabilità con gli stessi elementi di fattispecie (possesso del manganello da ritenersi non giustificato per le circostanze di tempo e di luogo, per le sue dimensioni e per l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato); ritenuto che il ricorso, quindi, non può dirsi inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di rilevare di ufficio una causa di non punibilità (v.

Sez.

U, n. 32 del 22/01/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266-01; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01); rilevato che il reato ascritto all'imputato risulta commesso in data 11/10/2017 e che lo stesso deve, pertanto, reputarsi ormai prescritto; ritenuto che, dalle esposte considerazioni, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato contestato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; premesso che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Cagliari, alla pena di 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato, fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un manganello di 45 cm.; letti il ricorso per cassazione e la memoria successivamente depositata dalla difesa, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli e alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità, tenuto conto, quanto al secondo motivo, della motivazione apparente in cui è incorso il Tribunale in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., coincidendo le ragioni della ritenuta inapplicabilità con gli stessi elementi di fattispecie (possesso del manganello da ritenersi non giustificato per le circostanze di tempo e di luogo, per le sue dimensioni e per l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato); ritenuto che il ricorso, quindi, non può dirsi inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di rilevare di ufficio una causa di non punibilità (v. Sez. U, n. 32 del 22/01/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01); rilevato che il reato ascritto all'imputato risulta commesso in data 11/10/2017 e che lo stesso deve, pertanto, reputarsi ormai prescritto; ritenuto che, dalle esposte considerazioni, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato contestato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Co
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