CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con domicilio digitale presso gliindirizzi pec dei difensori;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 14, presso presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoMARTIN GABRIELI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 95/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO– [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 24331/2021Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 14115/2026Data pubblicazione 14/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], proprietario tavolare delle particelle nn.305/6, 305/2 e 474 in C.C. Vadena, conveniva in giudizio innanzial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esperendo actio confessoriaservitutis volta all'accertamento del diritto di passaggio pedonale ecarrabile a favore dei fondi sopra indicati e a carico delle particellenn. 305/9, 305/10 e 154, di proprietà della convenuta. L'attoredomandava, altresì, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla rimozione di unarecinzione che ostacolava il passaggio a piedi ed impediva del tuttoil transito veicolare.2. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale, nelresistere alla pretesa attorea, in via riconvenzionale chiedevaaccertarsi: - l'aggravamento del passaggio sulla stradina esistentein loco, conseguente alla realizzazione sul fondo preteso dominantedi una struttura ricettiva; - l'inesistenza di qualsivoglia servitù acarico della striscia di terreno scorporata dalla p.f. 305/6, ceduta inpermuta dal Florian alla [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], edaccorpata alla particella 154; - l'inesistenza del diritto di parcheggioo sosta a carico degli immobili della [OSCURATO:PERSONA]; - l'estinzione per nonuso ventennale della servitù di passaggio pedonale sulle particelle305/6 (ora 305/9) e 305/2 (ora 154).3. [OSCURATO:PERSONA], in via di reconventio reconventionis, domandaval'accertamento dell'esistenza delle reclamate servitù anche sullaporzione di fondo permutata alla [OSCURATO:PERSONA] nel 2012.4. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 97/2018, dichiaravainammissibile per difetto di interesse le domande dell'attore volteall'accertamento dell'esistenza delle servitù risultanti dagli estrattiNumero registro generale 24331/2021Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 14115/2026Data pubblicazione 14/05/2026tavolari, in quanto non contestate, mentre respingeva nel merito ladomanda avente ad oggetto la servitù pedonale e carrabile sullaparticella n. 154, non risultando quest'ultima iscritta; accoglieva,inoltre, la riconvenzionale volta ad interdire al Florian la sosta conil proprio mezzo agricolo sui fondi della convenuta, rigettando ognialtra domanda.5. Avverso tale decisione interponevano gravame SparerNarcisa e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima nella qualità di successore atitolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,per aver ricevuto in donazione dall'originaria convenuta, con attodel 03.11.2016, i fondi oggetto di causa.6. [OSCURATO:PERSONA] proponeva a sua volta appello incidentale,insistendo nelle domande e conclusioni formulate prime cure.7. La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,espletata CTU volta a individuare le servitù oggetto del giudizio, inriforma della pronuncia impugnata, accoglieva l’appello incidentalerigettava l’appello principale e di conseguenza accoglieva ledomande attoree, rigettando le riconvenzionali.In particolare la Corte d'Appello accertava e dichiaraval'esistenza di due servitù di passaggio, l'una solo pedonale, l'altraanche carrabile, a carico dei fondi di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta inprimo grado quale avente causa a titolo particolare da SparerNarcisa, originaria convenuta, ed a favore dei fondi di FlorianRichard; quindi condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alripristino dei luoghi, mediante l'eliminazione di opere impeditive delpassaggio, oltre alla rifusione delle spese di lite del primo e delsecondo grado del giudizio, nella misura della metà, in favore delNumero registro generale 24331/2021Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 14115/2026Data pubblicazione 14/05/2026A fondamento della propria decisione, la Corte distrettualeosservava che: a) il CTU, dall'esame del titolo del [OSCURATO:DATA_NASCITA],costitutivo del diritto di passaggio sui fondi oggetto di causa, avevadistinto due gruppi di servitù: quelle “a piedi e con veicoli diqualunque genere” e quelle “di passo a piedi”; b) per quanto dirilievo ai fini del giudizio, dovevano prendersi in considerazione dueservitù, descritte in contratto nelle posizioni n. 6 e n. 8, ovvero:posizione n. 6, consistente nella servitù di passaggio solamentepedonale a favore delle particelle attoree nn. 306/2 e 474 (già305/7), lungo il confine tra le particelle nn. 305/10, 305/1 e 305/9,poste sul lato nord, e le nn. 305/6 e 154 (già 305/2), poste sul latosud; posizione n. 8, consistente nella servitù di passaggio a piedi econ veicoli di ogni genere a favore della p.f. 305/6, lungo il confinetra le pp.ff. 305/10, 305/1 e 305/9, poste sul lato nord, per unalarghezza di m. 1,50, e la p.ed. 154 sul lato sud, per un larghezzadi m. 1,50; d) l'actio confessoria esperita dal Florian dovevapertanto essere accolta, nei limiti di quanto accertato dalconsulente dell'ufficio, in quanto le servitù risultavanocontrattualmente costituite, sebbene si fosse chiarito che letrascrizioni tavolari erano “in buona parte non corrette” (cfr. pag.12 della sentenza); e) le appellanti andavano quindi condannatealla rimozione del muretto e del cancello con listelli in legnopresenti in loco, poiché essi comportavano il restringimento deltracciato a 2,66 metri, in luogo dei 3 metri contrattualmentestabiliti; f) era meritevole di accoglimento anche la domandaproposta dall'originario attore in via di reconventio reconventionis,posto che, a seguito dell'atto di permuta del 2012, una porzione difondo dominante (la p.f. 305/6) era andata a far parte del fondoservente (la p.ed. 154), acquisendone anche i pesi; g) dovevaNumero registro generale 24331/2021Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 14115/2026Data pubblicazione 14/05/2026inoltre darsi atto della facoltà del titolare della servitù di passaggiodi sostare temporaneamente sul fondo servente con il propriomezzo, “sempre che non lo abbandoni, ma resti presente” (cfr. pag.14 della sentenza); h) viceversa, andavano respinte le domandericonvenzionali reiterate dalle appellanti principali, dovendosiescludere, in ragione delle caratteristiche morfologiche dei luoghi,che la creazione della struttura ricettiva sul fondo dominanteavesse comportato un aggravamento della servitù; aggravamentola cui deduzione, peraltro, implicando il perdurante esercizio delpassaggio, smentiva il non uso ventennale dedotto a fondamentodella domanda di estinzione del diritto reale.8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la suddettasentenza sulla base di quattro motivi, illustrato anche da memoria.9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.10 All’udienza del 17 giugno 2025 questa Corte ha rilevato chenonostante nel ricorso si desse atto del decesso di [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della proposizione dell'impugnazione,come da certificato di morte allegato, il ricorso non era statonotificato agli eredi della [OSCURATO:PERSONA], la quale non era stata estromessadal giudizio a seguito dell'intervento della Ritsch, ed anzi era statacondannata in solido con quest'ultima al ripristino dei luoghi e alpagamento delle spese di lite. Il collegio, inoltre, ha rilevato che lasentenza impugnata in una sua parte non risultava tradotta inlingua italiana (in particolare quanto alle conclusioni della parteappellata da pag. 4 a pag. 6).Pertanto, richiamato l’orientamento secondo il quale: «Ilsuccessore a titolo particolare di una delle parti nel rapportogiuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso lasentenza pronunciata nei confronti del suo autore, che non sia statoNumero registro generale 24331/2021Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 14115/2026Data pubblicazione 14/05/2026in precedenza estromesso e che perciò conservi la veste dilitisconsorte necessario, deve chiamare nell'istituito giudizio digravame detto suo dante causa» (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.11195 del 27/10/1995, Rv. 494420; conf. Cass. Sez. 3, Sentenzan. 5000 del 05/06/1997, Rv. 504947) ha disposto l'integrazione neiconfronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e ha mandato alla cancelleriadi richiedere alla Corte d’Appello di Trento, sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] latraduzione integrale della sentenza impugnata.11. In data 12 agosto 2025 è pervenuta dalla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] copia della sentenza con allegata la traduzione in linguaitaliana.12. Parte ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorsounitamente all’ordinanza interlocutoria di questa Corte a mezzoufficiale giudiziario il 9 settembre 2025 agli eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione diinammissibilità del controricorso formulata da parte ricorrenteperché depositato mediante copia analogica mentre tale modalitàsarebbe consentita solo ed esclusivamente se non si possaprocedere al deposito telematico. Dunque, il controricorrenteavrebbe dovuto depositare il controricorso solo con modalitàtelematiche e non con modalità analogica (come fatto nel caso dispecie parte resistente), dal momento che, in tal ultimo caso, nonè possibile dare prova dell’avvenuta notifica nei termini di legge.1.1 L’eccezione è manifestamente infondata.In conformità con la disciplina vigente in relazione al ricorsoper cassazione, il deposito di copia analogica del controricorso,predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senzaNumero registro generale 24331/2021Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 14115/2026Data pubblicazione 14/05/2026ter, della l. n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizioneautografa, non ne comporta l'inammissibilità ove il controricorrentedepositi copia informale del proprio atto di costituzione, insiemealle attestazioni delle ricevute della notifica a mezzo PEC, quandoil ricorrente non contesti la conformità dell'atto analogicodepositato con l'originale ricevuto presso la propria casella PEC(Cass. Sez. 6, 13/12/2018, n. 32231, Rv. 651826 - 01).1.1 Con il primo motivo, nel denunciare, in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 342 c.p.c., laricorrente deduce che l'appello incidentale proposto dal Florianavrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quantol'originario attore non si era confrontato con le argomentazioni delTribunale, secondo cui la servitù di passaggio carrabile sullaparticella n. 154 non poteva ritenersi costituita in mancanza diiscrizione tavolare. Sostiene che su tale statuizione, in difetto dispecifica censura, si sarebbe formato il giudicato interno.1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto dispecificità.La ricorrente, infatti, si è limitata a trascrivere un brano dellamotivazione della sentenza di primo grado, ove il primo giudice haaffermato che la servitù di passaggio pedonale e carrabile risultavaiscritta solamente a carico delle particelle 305/9 e 305/10, e nonanche della p.ed. 154 (cfr. pagg. 7-8 del ricorso), sostenendo chetali argomentazioni non sarebbero state specificamente attintedall'appellante incidentale; la Ritsch, tuttavia, non ha riportato nelcorpo del ricorso, nemmeno per estratto, le doglianze del Florianche assume generiche su tale specifico punto. Ciò comportal'inammissibilità della censura, dovendosi ribadire che “Il principioNumero registro generale 24331/2021Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 14115/2026Data pubblicazione 14/05/2026di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propriaragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimitàdi valutare la fondatezza del motivo senza dover procedereall'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anchein relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestatierrori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove ilricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto diappello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loroimpianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte;l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un"error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità delmotivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere dispecificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anchespecificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, etale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso percassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio diautosufficienza di esso” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24945 del12/12/2020, Rv. 660190; conf. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 3612del 04/02/2022, Rv. 663837).D'altra parte, è pacifico che il Florian, con il proprio atto diappello incidentale, abbia insistito per l'accoglimento di tutte ledomanda formulate in primo grado, cosicché deve escludersi laformazione del giudicato sugli accertamenti del Tribunale soprariportati, tenuto conto che il giudicato interno non si determina sulfatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dallasequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile diNumero registro generale 24331/2021Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 14115/2026Data pubblicazione 14/05/2026acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito dellacontroversia, ragion per cui l'appello motivato con riguardo ad unosoltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizionesull'intera questione che essa identifica, così espandendonuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla(cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022,Rv. 666050; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32563 del 14/12/2024, Rv.673072).2. Il secondo motivo è così rubricato: “ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. - violazione norma sostanziale di cui all'art. 2 delle“disposizioni generali sulla pubblicità dei diritti immobiliari” R.D. 28marzo 1929, n. 499”.La ricorrente deduce che la consulenza tecnica disposta insecondo grado aveva confermato quanto già accertato dalTribunale, e cioè che sulla particella 154 risultava iscritta solamenteuna servitù di passaggio pedonale, non anche carrabile. Talerisultanza, prosegue la Ritsch, alla luce della disciplina che governail regime di pubblicità immobiliare propria del sistema tavolare, nonavrebbe potuto essere superata dalla Corte d'Appello sul rilievo chele servitù oggetto di actio confessoria risultavano comunquecontrattualmente stabilite.2.1 Il secondo motivo è fondato.Dalla lettura dei passi dell'elaborato peritale trascritti nelprovvedimento impugnato (pagg. 10-11), emerge che sullaparticella 154, come risultante all'esito del frazionamento dellaparticella 305/2 eseguito nel 2007, poteva ritenersi tavolarmenteiscritta la servitù di passaggio pedonale di cui alla pozione n. 6: “laservitù a carico della p.ed. 154 deriva dal fatto che tale particellaedificiale è stata creata successivamente al 1953 ed inizialmenteNumero registro generale 24331/2021Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 14115/2026Data pubblicazione 14/05/2026era riferita solo al perimetro della costruzione … per cui l'areacircostante (anche sul tracciato della servitù) ha mantenuto laqualifica di p.f. 305/2 fino al 2007. Con il tipo di frazionamento n.55 del 2007 … la p.f. 305/2 è stata divisa e l'area circostante allacostruzione aggregata alla p.ed. 154, mentre la p.f. 305/2 individuaora un'area posta a sud della p.ed. 154. Ma l'originario tracciatodella servitù di passo pedonale ha mantenuto la sua posizione … acarico della striscia di confine a nord dell'attuale p.ed. 154 (cometavolarmente iscritta)” (cfr. pagg. 10-11 della sentenza); quantoalla servitù di passaggio pedonale e carrabile di cui alla posizionen. 8, la Corte distrettuale, nel recepire la consulenza tecnica, si èlimitata ad affermare che l'originaria particella 305/2 prevista neltitolo del 1953 doveva intendersi sostituita dall'odierna particella154; tuttavia, a differenza di quanto accaduto in relazione allaservitù di passo a piedi di cui alla posizione n. 6, il giudice diseconde cure non ha dato atto di alcuna iscrizione tavolare delpassaggio pedonale e carrabile di cui alla posizione n. 8 a carico didetta particella: “Nell'attuale situazione al posto dell'originaria p.f.305/1 (sul lato nord) ora vi sono le pp.ff. 305/10, 305/1 e 305/9,mentre sul lato sud al posto della p.f. 305/2 vi è la p.ed. 154 (pergli effetti di quanto visto sopra, nella pos. 6)” (cfr. pag. 11 dellasentenza). In effetti, la Corte territoriale ha accolto l'actioconfessoria servitutis proposta dal Florian sulla scorta dellaseguente, decisiva, argomentazione: “Chiarito che le trascrizionitavolari sono in buona parte non corrette, che le servitù sono statecontrattualmente costituite e che non vi è alcuna menzione nellepattuizioni su un esercizio per finalità esclusivamente agricole, ladomanda di accertamento della servitù riproposta in appello daNumero registro generale 24331/2021Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 14115/2026Data pubblicazione 14/05/2026il giudice di merito, senza peraltro chiarire sotto quale aspetto leiscrizioni tavolari erano risultate “non corrette”, pare aver colmatole lacune riscontrate nelle risultanze del sistema di pubblicitàimmobiliare facendo riferimento direttamente alla volontànegoziale espressa dalle parti nel contratto del 1953, comeaccertata dal CTU, attribuendo ad essa efficacia costitutiva delleservitù oggetto di causa.Sennonché, tale argomentazione non tiene conto che neiterritori ove vige il sistema tavolare, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.499 del 1929, l'intavolazione costituisce un elemento genetico dellafattispecie acquisitiva dei diritti reali: la disposizione in commento,infatti, prevede espressamente che “A modificazione di quantodisposto dal codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altridiritti reali su beni immobili non si acquistano per atto tra vivi senon con l'iscrizione del diritto nel Libro fondiario. Parimenti nonhanno effetto la modificazione o l'estinzione per atto tra vivi deidiritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione. I diritti egli obblighi iscritti nei libri fondiari non si estinguono con laconfusione fino a che non siano cancellati”. Si è affermato, inproposito, che, “Ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 499 del 1929(modificato dalle leggi n. 594 del 1974 e 564 del 1977), nei territoriitaliani già facenti parti dell'impero austro-ungarico, nei quali vigeil cosiddetto sistema tavolare, il consenso manifestato daicontraenti alla stipulazione di un atto di trasferimento dellaproprietà o di altro diritto reale su beni immobili, generanell'acquirente un diritto di natura personale nei confrontidell'alienante e non quindi idoneo ad effettuare il trasferimento inquestione, il quale si verifica solo con l'intavolazione dell'atto nellibro fondiario” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1356 delNumero registro generale 24331/2021Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 14115/2026Data pubblicazione 14/05/202622/02/1996, Rv. 495956). Dunque, se nel sistema del codice civile“il consenso delle parti legittimamente manifestato” è sufficiente,ai sensi dell'art. 1376 c.c., al trasferimento o alla costituzione di undiritto reale, tanto non avviene nel sistema tavolare, nel quale,secondo il costante insegnamento di questa Corte, cui il Collegiointende assicurare continuità, il consenso delle parti è un requisitosì necessario, ma non sufficiente a produrre l'acquisto del diritto, inquanto tale effetto si raggiunge solo attraverso l'espletamento dellarelativa pubblicità nel Libro fondiario (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.25491 del 20/10/2008, Rv. 605213; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 29806 del 27/10/2023, Rv. 669305). Il che comporta che ancheeventuali errori nella intavolazione possono avere rilievo ai fini delmancato perfezionamento della fattispecie costitutiva del dirittoreale, a prescindere dalle indicazioni contenute nel titolo: comequesta Corte ha del resto affermato in un caso che presentaanalogie con la presente fattispecie, “In base al sistema tavolarevigente nelle province già facenti parte dell'impero austroungarico,la intavolazione di una servitù di passo pedonale, effettuata dalconservatore del libro fondiario in difformità del decreto del giudicetavolare - che aveva ordinato l'intavolazione anche della servitù dipasso carraio - non è idonea a costituire quest'ultima, nonostantela generica indicazione del titolo (contratto di compravendita) e nonanche della precisa rispettiva disposizione” (cfr. Cass. Sez. 2,Sentenza n. 1902 del 19/06/1971, n. 1902, Rv. 352466).È pertanto errata l'affermazione della Corte territoriale,secondo cui le servitù, a fronte dell'“errore nelle trascrizionitavolari, riscontrato solo in seguito all'espletamento della CTU” (cfr.pag. 14 del ricorso), dovevano comunque ritenersi costituite,perché previste dalle parti nel contratto del 1953.Numero registro generale 24331/2021Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 14115/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il giudice di merito, fermo restando il necessario edimprescindibile accertamento della volontà negoziale deicontraenti, avrebbe invero dovuto porsi anche il problema dellanatura e dell'entità degli errori di intavolazione riscontrati dalconsulente tecnico, al fine di verificare se le servitù potevanoritenersi effettivamente iscritte o meno, non potendosi prescindereda tale adempimento per il perfezionamento della fattispeciecostitutiva dei diritti reali.3. Le restanti censure, relative alla sussistenza delle servitù incontestazione sulla striscia di terreno scorporata da una particelladominante ed aggregata ad una posizione di fondo servente (terzomotivo), nonché all'estensione della servitù di passo carrabileanche alla facoltà di sosta del mezzo agricolo (quarto motivo), sonoassorbite per effetto dell'accoglimento del secondo motivo diricorso, al quale consegue la cassazione della sentenza impugnatacon rinvio della causa per un nuovo esame del merito, oltre che peril regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, allaCorte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in diversacomposizione, che si atterrà, nella verifica dell'esistenza, ovvero,per quanto di ragione, dell’estensione e delle facoltà connesse aidiritti reali oggetto di causa, ai principi di diritto sopra menzionati.8. Va dato atto, infine, che non vi è luogo a provvedere, inquesta sede, sulla domanda di restituzione delle somme che laricorrente deduce di aver pagato in esecuzione della sentenzacassata, trattandosi di domanda che, ai sensi dell'art. 389 c.p.c.,va proposta al giudice del rinvio (cfr. ex plurimis Cass. Sez. L,Sentenza n. 11115 del 27/04/2021, Rv. 661104; Cass. Sez. 6-3,Ordinanza n. 3527 del 13/02/2020, Rv. 657015). P.Q.MNumero registro generale 24331/2021Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 14115/2026Data pubblicazione 14/05/2026La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo, assorbiti i restanti; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai profili accolti e rinvia la causa per unnuovo esame del merito, oltre che per il regolamento delle spesedel presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Trento,Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 24 febbraio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco