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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39177/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cosenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 25/1/2021 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso -udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Castrovillari in data 14/12/2017 che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di estorsione continuata, condannandolo alla pena di anni tre,mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Si ascrive all'imputato in qualità di responsabile di zona della ditta Revolution di aver costretto alcune commesse, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], minacciandole di licenziamento, a retrocedere parte del danaro loro corrisposto a titolo di salario e risultante dalle buste paga mensili.,„. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 Il vizio di motivazione per contraddittorietà della stessa in relazione alle dichiarazioni testimoniali della parte civile Sciarrotta e della teste Santella circa la data di formalizzazione della richiesta estorsiva.

Omessa valutazione di prova decisiva, costituita dalle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], ritenute ininfluenti ai fini della decisione.

La difesa sostiene che la Corte territoriale ha convalidato la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice senza vagliare adeguatamente i profili di censura svolti nell'atto d'appello con particolare riguardo alla collocazione temporale della cena tenutasi tra le dipendenti del negozio [OSCURATO:PERSONA] e il Montesanto nel corso della quale quest'ultimo avrebbe formulato le minacce di licenziamento nell'ipotesi in cui le commesse non avessero acconsentito alla restituzione di parte della retribuzione mensilmente corrisposta mediante busta paga.

La difesa segnala che la parte civile Sciarrotta, sentita una prima volta nel maggio 2013, collocava la cena intorno alla metà del mese di gennaio 2008 mentre, nuovamente esaminata nell'ottobre 2015 a seguito di mutamento del giudice, collocava l'incontro nel dicembre 2007.

La circostanza, secondo il ricorrente, ha rilievo decisivo giacché la collocazione dell'incontro nel mese di dicembre accorda risolutiva rilevanza probatoria alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, licenziatasi il 4 gennaio 2008, in sede di sit rese in fase di indagini ed acquisite con il consenso delle parti, ha escluso di aver ricevuto pressioni da parte dell'imputato per la parziale restituzione del salario; 2.2 la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle censure difensive relative all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa la Corte territoriale ha omesso il doveroso scrutinio delle doglianze difensive in punto di attendibilità delle pp.00., ritenendo le contraddizioni segnalate minime ed insuscettibili di incidere sul nucleo essenziale della narrazione.

Segnala, in particolare, l'omessa considerazione dell'incongruenza relativa alle somme che la Sciarrotta avrebbe retrocesso; l'assenza di specifiche indicazioni al riguardo da parte della teste Santella, che faceva più volte riferimento alle dichiarazioni della Sciarrotta, dimostrando di conoscerne il contenuto; la pretermissione delle ragioni di interesse alla base delle dichiarazioni rese, atteso il contenzioso lavoristico promosso nei confronti della società a seguito del licenziamento; 2.3 la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni delle testi Pisano, Vallecca e Zampino, di cui la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza con motivazione incongrua, avendo i giudici territoriali erroneamente ritenuto ininfluente il verbale di sit di [OSCURATO:PERSONA], stimato inattendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ragione del perdurante rapporto lavorativo alle dipendenze della R.Evolution al momento in cui era stata sentita e trascurato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Geox, che detto esercizio era gestito dalla stessa società del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi che hanno trovato compiuta valutazione già nella sentenza di primo grado e che la Corte territoriale ha correttamente scrutinato e motivatamente disatteso con un supporto argomentativo che non presta il fianco a censura per completezza e coerenza logica. 1.1 Deve innanzitutto escludersi che la esatta collocazione della cena nel corso della quale il Montesanto ebbe ad illustrare alle pp.00. il meccanismo di retrocessione di parte della retribuzione, formalmente riportata in busta paga e conferita attraverso assegno alle dipendenti, rivesta una valenza scardinante l'assetto motivazionale posto a base delle conformi sentenze di merito.

Infatti, la Corte di merito ha chiarito che le denunziate discrasie, attribuibili al lungo lasso temporale intercorso tra i fatti e gli esami dibattimentali resi, non incidono sull'attendibilità della p.c.

Sciarrotta e della teste [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno riferito in maniera concorde della richiesta del Montesanto in occasione della cena e del prospettato licenziamento o mancato rinnovo del contratto a tempo determinato per coloro che avessero rifiutato di accedere alla parziale retrocessione dello stipendio formalmente corrisposto.

La pretesa decisività che la difesa accorda alle sit di [OSCURATO:PERSONA] trascura il dato relativo alla brevissima permanenza della stessa alle dipendenze della R.Evolution in quanto, secondo le risultanze della sentenza di primo grado, pag.9, ella, assunta a fine novembre 2007, si licenziò il 4 gennaio seguente e, soprattutto, ha riferito alla P.g. di non aver subito richieste di restituzione di parte del salario che, a suo dire, ammontava in busta paga ad euro 700,00.

Detta informazione è coerente con l'importo effettivamente percepito anche dalle altre commesse, non con le retribuzioni indicate in busta paga e oggetto di incontestata prova documentale.

Né può trascurarsi che la Vallecca ha escluso di aver ricevuto lamentele dalle colleghe, rimarcando di "essere stata la prima a lasciare il lavoro".

La prospettazione difensiva, dunque, omette la valutazione di un dato dirimente ai fini del giudizio di credibilità, ovvero l'assunto dell'informatrice, mai sentita in dibattimento, circa l'entità della retribuzione percepita e indicata in busta paga, dato smentito da tutte le altre voci processuali che hanno, invece, riferito di una retribuzione superiore ai mille euro.4 1.2 Quanto all'attendibilità delle pp.00, i giudici di merito hanno ampiamente argomentato la coerenza, la precisione e la convergenza delle dichiarazioni della Sciarrotta e della Santelia, valorizzando a fini di conferma la documentazione acquisita in atti e le dichiarazioni deì testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e fidanzato di [OSCURATO:PERSONA], i quali ne avevano ricevuto le confidenze circa le richieste estorsive dell'imputato e le condizioni di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] (sent. primo grado pag.7) ha anche ricordato la diretta interlocuzione avuta con il Montesanto il 2512/2008 allorché l'imputato le comunicò che il contratto alla figlia non sarebbe stato rinnovato, e la conversazione intrattenuta con [OSCURATO:PERSONA], la quale le aveva confermato la prassi della retrocessione di parte dello stipendio, affermando che era sua intenzione accettarla perché aveva bisogno dì lavorare.

Alla luce delle dichiarazioni della Russo sfugge a censura la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto le sit della Pisano assistite da scarsa credibilità in quanto rese allorché prestava la propria attività alle dipendenze della R.Evolution e si trovava esposta al concreto rischio della perdita del lavoro in caso di affermazioni contrastanti con gli interessi della parte datoriale. 2.Del tutto generiche risultano, infine, le censure relative alla pretermissione delle dichiarazioni della teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], la quale prestava la propria attività presso il negozio Geox, anch'esso riferibile alla R.Evolution.

I giudici di merito non hanno ignorato il fatto che detto esercizio facesse capo alla stessa società gestrice del [OSCURATO:PERSONA], dal momento che le pp.00. hanno riferito che la parte di retribuzione da restituire veniva conferita direttamente in busta chiusa al Montesanto o custodita, su sua indicazione, nella cassaforte presso il negozio Geox. 3.Analogamente destituito di fondamento è il rilievo circa la pretesa contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la Sciarrotta nell'indicare in euro 700,00 l'effettiva retribuzione percepita giacché dalla documentazione prodotta risulta che, a fronte dell'accredito di euro 1168,45, ella aveva prelevato la somma di euro 647,00, trattenendo sul conto poco più di 500 euro.

La tesi difensiva omette di considerare che la somma prelevata ben poteva essere comprensiva di un modesto importo per le esigenze della p.o. sicché la circostanza non si presta ad alcun rilievo in punto di contraddittorietà motivazionale ma conferma che dopo l'accredito della retribuzione parte della stessa, esorbitante l'importo dì euro 700,00, doveva essere restituita al datore di lavoro.

La difesa, dunque, attraverso il denunziato vizio di motivazione tende ad una rilettura dei materiali processuali, precluso in sede di legittimità alla luce dell' adeguato e persuasivo scrutinio operato dai giudici di merito.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del rìcorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cosenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 25/1/2021 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso -udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Castrovillari in data 14/12/2017 che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di estorsione continuata, condannandolo alla pena di anni tre,mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Si ascrive all'imputato in qualità di responsabile di zona della ditta Revolution di aver costretto alcune commesse, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], minacciandole di licenziamento, a retrocedere parte del danaro loro corrisposto a titolo di salario e risultante dalle buste paga mensili.,„. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 Il vizio di motivazione per contraddittorietà della stessa in relazione alle dichiarazioni testimoniali della parte civile Sciarrotta e della teste Santella circa la data di formalizzazione della richiesta estorsiva. Omessa valutazione di prova decisiva, costituita dalle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], ritenute ininfluenti ai fini della decisione. La difesa sostiene che la Corte territoriale ha convalidato la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice senza vagliare adeguatamente i profili di censura svolti nell'atto d'appello con particolare riguardo alla collocazione temporale della cena tenutasi tra le dipendenti del negozio [OSCURATO:PERSONA] e il Montesanto nel corso della quale quest'ultimo avrebbe formulato le minacce di licenziamento nell'ipotesi in cui le commesse non avessero acconsentito alla restituzione di parte della retribuzione mensilmente corrisposta mediante busta paga. La difesa segnala che la parte civile Sciarrotta, sentita una prima volta nel maggio 2013, collocava la cena intorno alla metà del mese di gennaio 2008 mentre, nuovamente esaminata nell'ottobre 2015 a seguito di mutamento del giudice, collocava l'incontro nel dicembre 2007. La circostanza, secondo il ricorrente, ha rilievo decisivo giacché la collocazione dell'incontro nel mese di dicembre accorda risolutiva rilevanza probatoria alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, licenziatasi il 4 gennaio 2008, in sede di sit rese in fase di indagini ed acquisite con il consenso delle parti, ha escluso di aver ricevuto pressioni da parte dell'imputato per la parziale restituzione del salario; 2.2 la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle censure difensive relative all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa la Corte territoriale ha omesso il doveroso scrutinio delle doglianze difensive in punto di attendibilità delle pp.00., ritenendo le contraddizioni segnalate minime ed insuscettibili di incidere sul nucleo essenziale della narrazione. Segnala, in particolare, l'omessa considerazione dell'incongruenza relativa alle somme che la Sciarrotta avrebbe retrocesso; l'assenza di specifiche indicazioni al riguardo da parte della teste Santella, che faceva più volte riferimento alle dichiarazioni della Sciarrotta, dimostrando di conoscerne il contenuto; la pretermissione delle ragioni di interesse alla base delle dichiarazioni rese, atteso il contenzioso lavoristico promosso nei confronti della società a seguito del licenziamento; 2.3 la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni delle testi Pisano, Vallecca e Zampino, di cui la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza con motivazione incongrua, avendo i giudici territoriali erroneamente ritenuto ininfluente il verbale di sit di [OSCURATO:PERSONA], stimato inattendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ragione del perdurante rapporto lavorativo alle dipendenze della R.Evolution al momento in cui era stata sentita e trascurato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Geox, che detto esercizio era gestito dalla stessa società del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi che hanno trovato compiuta valutazione già nella sentenza di primo grado e che la Corte territoriale ha correttamente scrutinato e motivatamente disatteso con un supporto argomentativo che non presta il fianco a censura per completezza e coerenza logica. 1.1 Deve innanzitutto escludersi che la esatta collocazione della cena nel corso della quale il Montesanto ebbe ad illustrare alle pp.00. il meccanismo di retrocessione di parte della retribuzione, formalmente riportata in busta paga e conferita attraverso assegno alle dipendenti, rivesta una valenza scardinante l'assetto motivazionale posto a base delle conformi sentenze di merito. Infatti, la Corte di merito ha chiarito che le denunziate discrasie, attribuibili al lungo lasso temporale intercorso tra i fatti e gli esami dibattimentali resi, non incidono sull'attendibilità della p.c. Sciarrotta e della teste [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno riferito in maniera concorde della richiesta del Montesanto in occasione della cena e del prospettato licenziamento o mancato rinnovo del contratto a tempo determinato per coloro che avessero rifiutato di accedere alla parziale retrocessione dello stipendio formalmente corrisposto. La pretesa decisività che la difesa accorda alle sit di [OSCURATO:PERSONA] trascura il dato relativo alla brevissima permanenza della stessa alle dipendenze della R.Evolution in quanto, secondo le risultanze della sentenza di primo grado, pag.9, ella, assunta a fine novembre 2007, si licenziò il 4 gennaio seguente e, soprattutto, ha riferito alla P.g. di non aver subito richieste di restituzione di parte del salario che, a suo dire, ammontava in busta paga ad euro 700,00. Detta informazione è coerente con l'importo effettivamente percepito anche dalle altre commesse, non con le retribuzioni indicate in busta paga e oggetto di incontestata prova documentale. Né può trascurarsi che la Vallecca ha escluso di aver ricevuto lamentele dalle colleghe, rimarcando di "essere stata la prima a lasciare il lavoro". La prospettazione difensiva, dunque, omette la valutazione di un dato dirimente ai fini del giudizio di credibilità, ovvero l'assunto dell'informatrice, mai sentita in dibattimento, circa l'entità della retribuzione percepita e indicata in busta paga, dato smentito da tutte le altre voci processuali che hanno, invece, riferito di una retribuzione superiore ai mille euro.4 1.2 Quanto all'attendibilità delle pp.00, i giudici di merito hanno ampiamente argomentato la coerenza, la precisione e la convergenza delle dichiarazioni della Sciarrotta e della Santelia, valorizzando a fini di conferma la documentazione acquisita in atti e le dichiarazioni deì testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e fidanzato di [OSCURATO:PERSONA], i quali ne avevano ricevuto le confidenze circa le richieste estorsive dell'imputato e le condizioni di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] (sent. primo grado pag.7) ha anche ricordato la diretta interlocuzione avuta con il Montesanto il 2512/2008 allorché l'imputato le comunicò che il contratto alla figlia non sarebbe stato rinnovato, e la conversazione intrattenuta con [OSCURATO:PERSONA], la quale le aveva confermato la prassi della retrocessione di parte dello stipendio, affermando che era sua intenzione accettarla perché aveva bisogno dì lavorare. Alla luce delle dichiarazioni della Russo sfugge a censura la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto le sit della Pisano assistite da scarsa credibilità in quanto rese allorché prestava la propria attività alle dipendenze della R.Evolution e si trovava esposta al concreto rischio della perdita del lavoro in caso di affermazioni contrastanti con gli interessi della parte datoriale. 2.Del tutto generiche risultano, infine, le censure relative alla pretermissione delle dichiarazioni della teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], la quale prestava la propria attività presso il negozio Geox, anch'esso riferibile alla R.Evolution. I giudici di merito non hanno ignorato il fatto che detto esercizio facesse capo alla stessa società gestrice del [OSCURATO:PERSONA], dal momento che le pp.00. hanno riferito che la parte di retribuzione da restituire veniva conferita direttamente in busta chiusa al Montesanto o custodita, su sua indicazione, nella cassaforte presso il negozio Geox. 3.Analogamente destituito di fondamento è il rilievo circa la pretesa contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la Sciarrotta nell'indicare in euro 700,00 l'effettiva retribuzione percepita giacché dalla documentazione prodotta risulta che, a fronte dell'accredito di euro 1168,45, ella aveva prelevato la somma di euro 647,00, trattenendo sul conto poco più di 500 euro. La tesi difensiva omette di considerare che la somma prelevata ben poteva essere comprensiva di un modesto importo per le esigenze della p.o. sicché la circostanza non si presta ad alcun rilievo in punto di contraddittorietà motivazionale ma conferma che dopo l'accredito della retribuzione parte della stessa, esorbitante l'importo dì euro 700,00, doveva essere restituita al datore di lavoro. La difesa, dunque, attraverso il denunziato vizio di motivazione tende ad una rilettura dei materiali processuali, precluso in sede di legittimità alla luce dell' adeguato e persuasivo scrutinio operato dai giudici di merito. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del rìcorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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