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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14545/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale di Brescia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata in relazione alla partecipazione, con ruolo apicale, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali.

2. Avverso l'ordinanza, l'interessata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 274 e 299 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione.

Si lamentano, in particolare, la violazione del criterio di proporzionalità della misura, essendo la ricorrente detenuta sin dal febbraio del 2020, e del principio di attualità delle esigenze cautelari, essendosi la ricorrente cancellata dall'albo dei commercialisti ed essendo impensabile - anche alla luce della pubblicità data alla vicenda processuale - che terzi si affidino a lei per lo svolgimento di pratiche di discutibile legittimità.

In ogni caso, la richiesta misura sostitutiva degli arresti domiciliari doveva ritenersi incompatibile con la reiterazione di reati fiscali.

3. Con il secondo motivo si lamentano violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non essere stata esclusa la sussistenza di un pericolo di recidiva, quantomeno fronteggiabile con misure meno afflittive della custodia in carcere.

Il tribunale non aveva valutato il mutato quadro personale, professionale, ambientale e relazionale della ricorrente, posto che le società utilizzate per commettere l'attività illecita avevano cessato di operare, che ella aveva conseguentemente interrotto le relazioni commerciali, professionali e personali nel cui ambito erano state realizzate le condotte e si era altresì cancellata dall'Albo dei dottori commercialisti, che aveva ammesso le proprie responsabilità.

Con una motivazione meramente assertiva, tali sopravvenuti elementi - unitamente all'incensuratezza ed al tempo trascorso - non erano stati valutati e si era dato rilievo soltanto alla ritenuta propensione a delinquere mostrata nel compimento dei reati contestati, senza considerare l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione dell'art. 275, comma 4 bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per essere stata mantenuta la custodia in carcere benché la ricorrente non sia in buone condizioni di salute. 2 Pi

5. I primi due motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità.

5.1. Ed invero, diversamente da quanto allegato dalla ricorrente, il Tribunale - confermando il giudizio già reso in occasione della valutazione di precedenti, analoghe, istanze - ha escluso, con motivazione non manifestamente illogica, che sussistessero elementi di novità idonei a far ritenere affievolite le esigenze cautelari a suo tempo ravvisate, in considerazione della particolare pericolosità sociale e capacità criminale della donna, imputata in relazione alla partecipazione, con ruolo di promotrice ed organizzatrice, ad un'associazione per delinquere operante in tutto il Nord Italia e finalizzata alla commissione di reati fiscali (in particolare riconducibili agli artt. 2, 8 e 10 quater d.lgs. 74 del 2000 e 640 cod. pen.) e nelle more condannata in primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni otto di reclusione.

L'ordinanza ha valutato gli elementi addotti a sostegno dell'istanza e li ha non illogicamente disattesi, osservando come il mero decorso del tempo non potesse far ritenere diminuita la pericolosità sociale della ricorrente ed indurre a rivedere il giudizio sulla necessità della custodia in carcere come unica misura idonea a prevenire il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di analoghe condotte illecite.

Si osserva, in particolare, che il venir meno della qualifica professionale - peraltro usata solo strumentalmente nelle vicende esaminate - non esclude che la donna possa sfruttare la sua estesa rete di contatti con imprenditori e pubblici ufficiali per tornare a delinquere, come peraltro dimostrato anche dal tentativo di influire presso l'autorità giudiziaria per alleggerire la posizione di un coimputato.

Le parziali, e tardive, ammissioni, poi, non consentivano di desumere una concreta presa di distanza dai fatti idonea ad attenuare il pericolo di recidiva.

5.2. La ricorrente si limita dunque riproporre in questa sede le medesime doglianze non illogicamente disattese dal tribunale cautelare, sollecitando a questa Corte un diverso giudizio di merito, inammissibile in questa sede di legittimità.

Quanto, poi, alla dedotta violazione del principio di proporzionalità con riguardo al tempo di detenzione trascorso, ne è evidente la manifesta infondatezza, posto che esso non assume di per sé rilievo determinante come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139; Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832).

5.3. L'ultimo motivo di ricorso è ictu ()culi inammissibile per manifesta infondatezza ed assoluta genericità, posto che l'ordinanza impugnata - senza che la ricorrente muova contestazioni di sorta, neppure facendo allegazioni di segno contrario - attesta che non vi è incompatibilità tra le condizioni di salute dell'imputata e la custodia in carcere.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale di Brescia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata in relazione alla partecipazione, con ruolo apicale, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali. 2. Avverso l'ordinanza, l'interessata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 274 e 299 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Si lamentano, in particolare, la violazione del criterio di proporzionalità della misura, essendo la ricorrente detenuta sin dal febbraio del 2020, e del principio di attualità delle esigenze cautelari, essendosi la ricorrente cancellata dall'albo dei commercialisti ed essendo impensabile - anche alla luce della pubblicità data alla vicenda processuale - che terzi si affidino a lei per lo svolgimento di pratiche di discutibile legittimità. In ogni caso, la richiesta misura sostitutiva degli arresti domiciliari doveva ritenersi incompatibile con la reiterazione di reati fiscali. 3. Con il secondo motivo si lamentano violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non essere stata esclusa la sussistenza di un pericolo di recidiva, quantomeno fronteggiabile con misure meno afflittive della custodia in carcere. Il tribunale non aveva valutato il mutato quadro personale, professionale, ambientale e relazionale della ricorrente, posto che le società utilizzate per commettere l'attività illecita avevano cessato di operare, che ella aveva conseguentemente interrotto le relazioni commerciali, professionali e personali nel cui ambito erano state realizzate le condotte e si era altresì cancellata dall'Albo dei dottori commercialisti, che aveva ammesso le proprie responsabilità. Con una motivazione meramente assertiva, tali sopravvenuti elementi - unitamente all'incensuratezza ed al tempo trascorso - non erano stati valutati e si era dato rilievo soltanto alla ritenuta propensione a delinquere mostrata nel compimento dei reati contestati, senza considerare l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione dell'art. 275, comma 4 bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per essere stata mantenuta la custodia in carcere benché la ricorrente non sia in buone condizioni di salute. 2 Pi 5. I primi due motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. 5.1. Ed invero, diversamente da quanto allegato dalla ricorrente, il Tribunale - confermando il giudizio già reso in occasione della valutazione di precedenti, analoghe, istanze - ha escluso, con motivazione non manifestamente illogica, che sussistessero elementi di novità idonei a far ritenere affievolite le esigenze cautelari a suo tempo ravvisate, in considerazione della particolare pericolosità sociale e capacità criminale della donna, imputata in relazione alla partecipazione, con ruolo di promotrice ed organizzatrice, ad un'associazione per delinquere operante in tutto il Nord Italia e finalizzata alla commissione di reati fiscali (in particolare riconducibili agli artt. 2, 8 e 10 quater d.lgs. 74 del 2000 e 640 cod. pen.) e nelle more condannata in primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni otto di reclusione. L'ordinanza ha valutato gli elementi addotti a sostegno dell'istanza e li ha non illogicamente disattesi, osservando come il mero decorso del tempo non potesse far ritenere diminuita la pericolosità sociale della ricorrente ed indurre a rivedere il giudizio sulla necessità della custodia in carcere come unica misura idonea a prevenire il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di analoghe condotte illecite. Si osserva, in particolare, che il venir meno della qualifica professionale - peraltro usata solo strumentalmente nelle vicende esaminate - non esclude che la donna possa sfruttare la sua estesa rete di contatti con imprenditori e pubblici ufficiali per tornare a delinquere, come peraltro dimostrato anche dal tentativo di influire presso l'autorità giudiziaria per alleggerire la posizione di un coimputato. Le parziali, e tardive, ammissioni, poi, non consentivano di desumere una concreta presa di distanza dai fatti idonea ad attenuare il pericolo di recidiva. 5.2. La ricorrente si limita dunque riproporre in questa sede le medesime doglianze non illogicamente disattese dal tribunale cautelare, sollecitando a questa Corte un diverso giudizio di merito, inammissibile in questa sede di legittimità. Quanto, poi, alla dedotta violazione del principio di proporzionalità con riguardo al tempo di detenzione trascorso, ne è evidente la manifesta infondatezza, posto che esso non assume di per sé rilievo determinante come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139; Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832). 5.3. L'ultimo motivo di ricorso è ictu ()culi inammissibile per manifesta infondatezza ed assoluta genericità, posto che l'ordinanza impugnata - senza che la ricorrente muova contestazioni di sorta, neppure facendo allegazioni di segno contrario - attesta che non vi è incompatibilità tra le condizioni di salute dell'imputata e la custodia in carcere. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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