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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04193/2022

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nte Rep _ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16090 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37T63 E864Y) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37E01 15311) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (CF.: [OSCURATO:PERSONA] 39L20 F486I) [OSCURATO:PERSONA] Assunta (CF.: [OSCURATO:PERSONA] 38E45 L624P) [OSCURATO:PERSONA] Stefano ([OSCURATO:PERSONA] 68816 L840B) PIEROPAN Sara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76P66 I531Q) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65H26 L840R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non dichiarato) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ve- nezia n. 3083/2018, pubblicata in data 13 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha promosso l'esecuzione forzata per il rila- scio di un immobile occupato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] .25.Z4 Molin, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno proposto Ric. n. 16090/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 opposizione all'esecuzione, deducendo di avere diritto ad una indennità per i miglioramenti apportati all'immobile, ai sensi dell'art. 1150 c.c., indennità che hanno chiesto accertarsi e determinarsi nel suo ammontare, nonché al diritto di ritenzio- ne dello stesso bene, ai sensi dell'art. 1152 c.c..

L'opposizione all'esecuzione è stata rigettata dal Tribunale di Vicenza, con sentenza non definitiva che ha stabilito non spet- tare agli opponenti il diritto di ritenzione - in quanto posses- sori di mala fede - e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell'importo, comunque loro dovuto, a titolo di indennità per i miglioramenti.

La sentenza non definitiva è stata impugnata e cassata con rinvio; il giudizio di rinvio (secondo quanto documentano i controricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.) è stato definito dalla Corte di Appello di Venezia con il rigetto dell'opposizione.

Il giudizio sulla determinazione dell'indennità per i migliora- menti è frattanto proseguito ed è stato a sua volta definito dal Tribunale di Vicenza, che ha determinato l'indennità in C 38.400,00 oltre accessori.

La Corte di Appello di Venezia ha confermato tale ultima deci- sione, contro la quale ricorre nella presente sede la Fochesato, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso i [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la Pieropan.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Errata applica- zione delle norme in relazione all'art. 1150 c.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c. comma III e

IV. Violazione ed errata appli- cazione dell'art. 111 comma VI Cost. e dell'art. 132 c.p.c.; Ric. n. 16090/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 nullità della sentenza per assenza di motivazione o meramen- te apparente a sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 4.

Vizi di motiva- zione per omesso esame circa un fatto decisivo per la decisio- ne della controversia a sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5».

Le censure espresse con il primo motivo del ricorso hanno ad oggetto il capo della decisione impugnata con il quale la corte di appello «ha riconosciuto il diritto degli opponenti [OSCURATO:PERSONA] - Pieropan e [OSCURATO:PERSONA]/in, alla indennità per i miglioramenti appor- tati all'immobile», pur in mancanza dell'avvenuto rilascio dello stesso o, quanto meno, della dimostrazione dell'intenzione di provvedere alla sua consegna (in tal senso si vedano gli ultimi righi della pagina 3 del ricorso e i primi righi della pagina 4).

Secondo la ricorrente, la indicata questione era stata posta con il quarto motivo del suo appello, ma in realtà il quarto motivo dell'appello, per quanto si evince dalla trascrizione operata nel ricorso, riguardava la determinazione del quantum dell'indennità, mentre la questione relativa alla insussistenza del diritto all'indennità in mancanza della consegna o, quanto meno, dell'offerta della consegna dell'immobile (questione at- tinente all'an e non al quantum del diritto controverso), era oggetto del terzo motivo ed è, dunque, tale capo della deci- sione impugnata che deve ritenersi, ad avviso di questa Corte, oggetto delle contestazioni di cui al motivo del ricorso in esa- me (ciò sulla base dell'unica possibile interpretazione del con- tenuto del ricorso stesso, che peraltro non brilla per chiarezza espositiva).

Orbene, la corte dì appello ha ritenuto la questione posta con il terzo motivo dell'appello nuova e, come tale, inammissibile in sede di gravame, non essendo stata proposta la relativa domanda nel corso del giudizio di primo grado.

La ricorrente non censura la decisione di inammissibilità del motivo di gravame, né affermando che la domanda era stata in realtà proposta già in primo grado, né sostenendo che il Ric. n. 16090/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 motivo di appello fosse comunque ammissibile anche a pre- scindere dalla avvenuta proposizione della relativa questione nel corso del giudizio di primo grado.

Si limita ad asserire che la corte di appello avrebbe male in- terpretato il suo motivo di gravame, peraltro senza neanche richiamare in modo adeguato e puntuale lo specifico contenu- to dello stesso, a sostegno di tale assunto, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

In sostanza, con le censure in esame, la ricorrente sembra in- tendere semplicemente ribadire che non avrebbe potuto esse- re accolta la domanda degli opponenti avente ad oggetto l'indennità per i miglioramenti, in mancanza di consegna (o offerta di consegna) dell'immobile, omettendo però di consi- derare che, con riguardo all'an del diritto all'indennità, la stes- sa corte dì appello ha (del tutto correttamente) precisato che si trattava di questione oggetto della sentenza non definitiva, del tutto estranea, dunque, all'oggetto della decisione del tri- bunale sul solo quantum debeatur, emessa all'esito della pro- secuzione del giudizio.

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, in definitiva, non possono ritenersi cogliere in modo adeguato l'oggetto ed il senso della decisione impugnata e, di conseguenza, risulta- no inammissibili.

2. Con il secondo e il terzo motivo (trattati congiuntamente nello stesso ricorso) si denunzia «Nullità della sentenza per assenza di motivazione; vizio di motivazione per omesso esa- me circa un fatto decisivo per la decisione della controversia a sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5».

Si tratta - anche in questo caso - di censure formulate in mo- do poco chiaro, per cui risulta quanto meno ardua la loro stes- sa intelligibilità: si fa comunque di certo riferimento a una se- rie di questioni di fatto non affrontate direttamente nella deci- sione impugnata e di cui non si deduce e documenta se, in Ric. n. 16090/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 quale fase ed in quali esatti termini erano state già poste nel corso del giudizio di merito, con conseguente violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

Per quanto è possibile evincere dalla non chiarissima esposi- zione, le contestazioni sembrano riguardare il merito del quar- to motivo del gravame proposto dalla Fochesato.

Orbene, è sufficiente osservare, in proposito, che la corte di appello ha in realtà dichiarato radicalmente inammissibile tale motivo di gravame, per difetto di specificità, affermando che «la censura avverso l'integrazione della c.t.u. è generica»: le altre considerazioni successivamente espresse sul merito delle questioni poste con il predetto motivo di gravame non hanno quindi alcun rilievo (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 - 01: «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, o declinatoria di giurisdizione o di competenza, con la quale si è spogliato della "potestas iudi- candi" in relazione al merito della controversia, abbia impro- priamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impu- gnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla moti- vazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata»).

La ricorrente non critica direttamente la valutazione di inam- missibilità per genericità del quarto motivo del suo appello, operata dalla corte territoriale, ma contesta il merito della de- cisione sulle questioni poste con detto motivo, il che, per quanto appena esposto, comporta l'inammissibilità anche dei motivi di ricorso in esame.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Ric. n. 16090/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi C 6.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 23 novembre 2021.

Il p e Robe VIVALDI D'5.9(3Sq-[OSCURATO:PERSONA] — 9 FER }t FlIVAI9C,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep _ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16090 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37T63 E864Y) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37E01 15311) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (CF.: [OSCURATO:PERSONA] 39L20 F486I) [OSCURATO:PERSONA] Assunta (CF.: [OSCURATO:PERSONA] 38E45 L624P) [OSCURATO:PERSONA] Stefano ([OSCURATO:PERSONA] 68816 L840B) PIEROPAN Sara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76P66 I531Q) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65H26 L840R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non dichiarato) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ve- nezia n. 3083/2018, pubblicata in data 13 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha promosso l'esecuzione forzata per il rila- scio di un immobile occupato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] .25.Z4 Molin, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno proposto Ric. n. 16090/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 opposizione all'esecuzione, deducendo di avere diritto ad una indennità per i miglioramenti apportati all'immobile, ai sensi dell'art. 1150 c.c., indennità che hanno chiesto accertarsi e determinarsi nel suo ammontare, nonché al diritto di ritenzio- ne dello stesso bene, ai sensi dell'art. 1152 c.c.. L'opposizione all'esecuzione è stata rigettata dal Tribunale di Vicenza, con sentenza non definitiva che ha stabilito non spet- tare agli opponenti il diritto di ritenzione - in quanto posses- sori di mala fede - e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell'importo, comunque loro dovuto, a titolo di indennità per i miglioramenti. La sentenza non definitiva è stata impugnata e cassata con rinvio; il giudizio di rinvio (secondo quanto documentano i controricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.) è stato definito dalla Corte di Appello di Venezia con il rigetto dell'opposizione. Il giudizio sulla determinazione dell'indennità per i migliora- menti è frattanto proseguito ed è stato a sua volta definito dal Tribunale di Vicenza, che ha determinato l'indennità in C 38.400,00 oltre accessori. La Corte di Appello di Venezia ha confermato tale ultima deci- sione, contro la quale ricorre nella presente sede la Fochesato, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso i [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la Pieropan. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Errata applica- zione delle norme in relazione all'art. 1150 c.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c. comma III e IV. Violazione ed errata appli- cazione dell'art. 111 comma VI Cost. e dell'art. 132 c.p.c.; Ric. n. 16090/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 nullità della sentenza per assenza di motivazione o meramen- te apparente a sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 4. Vizi di motiva- zione per omesso esame circa un fatto decisivo per la decisio- ne della controversia a sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5». Le censure espresse con il primo motivo del ricorso hanno ad oggetto il capo della decisione impugnata con il quale la corte di appello «ha riconosciuto il diritto degli opponenti [OSCURATO:PERSONA] - Pieropan e [OSCURATO:PERSONA]/in, alla indennità per i miglioramenti appor- tati all'immobile», pur in mancanza dell'avvenuto rilascio dello stesso o, quanto meno, della dimostrazione dell'intenzione di provvedere alla sua consegna (in tal senso si vedano gli ultimi righi della pagina 3 del ricorso e i primi righi della pagina 4). Secondo la ricorrente, la indicata questione era stata posta con il quarto motivo del suo appello, ma in realtà il quarto motivo dell'appello, per quanto si evince dalla trascrizione operata nel ricorso, riguardava la determinazione del quantum dell'indennità, mentre la questione relativa alla insussistenza del diritto all'indennità in mancanza della consegna o, quanto meno, dell'offerta della consegna dell'immobile (questione at- tinente all'an e non al quantum del diritto controverso), era oggetto del terzo motivo ed è, dunque, tale capo della deci- sione impugnata che deve ritenersi, ad avviso di questa Corte, oggetto delle contestazioni di cui al motivo del ricorso in esa- me (ciò sulla base dell'unica possibile interpretazione del con- tenuto del ricorso stesso, che peraltro non brilla per chiarezza espositiva). Orbene, la corte dì appello ha ritenuto la questione posta con il terzo motivo dell'appello nuova e, come tale, inammissibile in sede di gravame, non essendo stata proposta la relativa domanda nel corso del giudizio di primo grado. La ricorrente non censura la decisione di inammissibilità del motivo di gravame, né affermando che la domanda era stata in realtà proposta già in primo grado, né sostenendo che il Ric. n. 16090/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 motivo di appello fosse comunque ammissibile anche a pre- scindere dalla avvenuta proposizione della relativa questione nel corso del giudizio di primo grado. Si limita ad asserire che la corte di appello avrebbe male in- terpretato il suo motivo di gravame, peraltro senza neanche richiamare in modo adeguato e puntuale lo specifico contenu- to dello stesso, a sostegno di tale assunto, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. In sostanza, con le censure in esame, la ricorrente sembra in- tendere semplicemente ribadire che non avrebbe potuto esse- re accolta la domanda degli opponenti avente ad oggetto l'indennità per i miglioramenti, in mancanza di consegna (o offerta di consegna) dell'immobile, omettendo però di consi- derare che, con riguardo all'an del diritto all'indennità, la stes- sa corte dì appello ha (del tutto correttamente) precisato che si trattava di questione oggetto della sentenza non definitiva, del tutto estranea, dunque, all'oggetto della decisione del tri- bunale sul solo quantum debeatur, emessa all'esito della pro- secuzione del giudizio. Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, in definitiva, non possono ritenersi cogliere in modo adeguato l'oggetto ed il senso della decisione impugnata e, di conseguenza, risulta- no inammissibili. 2. Con il secondo e il terzo motivo (trattati congiuntamente nello stesso ricorso) si denunzia «Nullità della sentenza per assenza di motivazione; vizio di motivazione per omesso esa- me circa un fatto decisivo per la decisione della controversia a sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5». Si tratta - anche in questo caso - di censure formulate in mo- do poco chiaro, per cui risulta quanto meno ardua la loro stes- sa intelligibilità: si fa comunque di certo riferimento a una se- rie di questioni di fatto non affrontate direttamente nella deci- sione impugnata e di cui non si deduce e documenta se, in Ric. n. 16090/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 quale fase ed in quali esatti termini erano state già poste nel corso del giudizio di merito, con conseguente violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Per quanto è possibile evincere dalla non chiarissima esposi- zione, le contestazioni sembrano riguardare il merito del quar- to motivo del gravame proposto dalla Fochesato. Orbene, è sufficiente osservare, in proposito, che la corte di appello ha in realtà dichiarato radicalmente inammissibile tale motivo di gravame, per difetto di specificità, affermando che «la censura avverso l'integrazione della c.t.u. è generica»: le altre considerazioni successivamente espresse sul merito delle questioni poste con il predetto motivo di gravame non hanno quindi alcun rilievo (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 - 01: «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, o declinatoria di giurisdizione o di competenza, con la quale si è spogliato della "potestas iudi- candi" in relazione al merito della controversia, abbia impro- priamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impu- gnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla moti- vazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata»). La ricorrente non critica direttamente la valutazione di inam- missibilità per genericità del quarto motivo del suo appello, operata dalla corte territoriale, ma contesta il merito della de- cisione sulle questioni poste con detto motivo, il che, per quanto appena esposto, comporta l'inammissibilità anche dei motivi di ricorso in esame. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 16090/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi C 6.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 23 novembre 2021. Il p e Robe VIVALDI D'5.9(3Sq-[OSCURATO:PERSONA] — 9 FER }t FlIVAI9C,
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