CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 22718/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6622/2023 R.G. proposto da : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3536/2022 depositata il27/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’amministrazione a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 75 . 000 euro , quale compenso per l’attività svolta in qualità di esperto presso la Struttura di missione istituita presso il Ministero dal 1° gennaio 2015 al 12 giugno 2015 ed a titolodi risarcimento del danno ex art. 1227 cod. civ. per l’illegittima interruzione del contratto, respingendo le ulteriori richieste del lavoratore. 2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha premesso che l’appello del Ministero si incentrava sull’interpretazione dell’art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui «Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge». Ad avviso dell’amministrazione, poiché al Ricchi era stato conferito l’incarico di esperto presso la predetta struttura di missione, con stipula del relativo contratto di collaborazione in data 14 maggio 2014 con durata fino al 31 dicembre 2014, risultava inapplicabile la proroga prevista dal citato articolo, in quanto alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015) il contratto non era più in essere perché cessato il 31 dicembre 2014; di conseguenza, era legittima l’azione amministrativa, che si era limitata a prendere atto della cessazione del rapporto, senza potersi configurare alcun recesso anticipato e dovendosi dunque escludere l’applicabilità dell’art. 2227 cod. civ. ed il diritto al risarcimento da mancato guadagno. 2.1. I giudici d’appello hanno dissentito dall’interpretazione proposta dal Ministero sulla base dei seguenti rilievi: tutti i contratti di collaborazione scadevano il 31 dicembre 2014; pertanto, nessun contratto sussisteva al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge di stabilità; l’interpretazione del Ministero priverebbe totalmente di contenuto la norma di conferma dei contratti collaborazione, chiaramente finalizzata a garantire la continuità delle attività della struttura tecnica di missione; peraltro, ove la interpretazione solo letterale della norma conduca ad una sostanziale contraddizione rispetto alla finalità perseguita - nella specie, affinché l’art. 1, comma 257, della l. n. 190 del 2014 possa avere un senso ed assicurare la continuità dell’attività in corso, con la conferma delle collaborazioni - occorre considerare il senso complessivo ed interpretare la norma per garantire le collaborazioni già in corso. 2.2. Ritenuto il Ministero inadempiente rispetto all’obbligo di garantire la prestazione pattuita sino alla scadenza del contratto, la Corte d’appello ha condannato l’amministrazione a risarcire il danno cagionato al lavoratore per l’anticipato recesso, danno parametrato al compenso stabilito per l’anno 2015, nella somma quantificata dal lavoratore e contestata solo genericamente dall’amministrazione, l’importo. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Ministero con tremotivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 257, della legge n. 190 del 2014 e degli artt. 11, comma 1 , e 12, delle disposizioni preliminari al codice civile, per l’errata interpretazione addotta dalla Corte d’appello, posto che il contratto di collaborazione era pacificamente cessato il 31 dicembre 2014, con conseguente inapplicabilità della proroga prevista ex lege per i rapporti “in essere” alla data di entrata in vigore della stessa, fissata al 1° gennaio 2015 (ex art. 1, comma 735, della l. n. 190 del 2014), tenuto conto della necessità di interpretare in maniera restrittiva la disposizione, in ragione del generale divieto sancito dal d.l. n. 78 del 2010 circa il divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza; peraltro, la Corte di merito aveva attribuito rilievo prevalente al criterio teleologico anziché al tenore letterale della norma, ex art. 12 prel., adottando un’interpretazione in contrasto anche con i principi generali sull’applicazione temporale delle leggi, ex art. 11 prel. Neppure sarebbe fondato il rilievo che l’interpretazione letterale della norma avrebbe privato di pratica attuazione la norma, avuto riguardo alla perdurante validità delle graduatorie, approvate con dd.dd. del 17 febbraio 2014 e del 1° marzo 2014, relative a coloro che avevano partecipato alla selezione per l’individuazione di esperti cui affidare gli incarichi presso la struttura tecnica, espressamente ritenute valide anche per l’anno 2015. 1.1. - Il motivo è infondato, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 03/10/2023, n. 27851), dal quale non vi sono motivi per discostarsi e a cui va data continuità, richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.,dovendosi accedere alla interpretazione già espressa dalla Corte territoriale, che ha giustamente valorizzato la ratio intesa a garantire la continuità dell’attività in corso onde restituire un complessivo senso coerente alla disposizione in commento. 1.2. - Infatti, l’argomento testuale evidenziato nella sentenza impugnata e, soprattutto, l’interpretazione teleologica sospingono nel senso opposto alla esegesi patrocinata dalla difesa erariale, avuto riguardo alla chiara ratio legis, che, peraltro, verrebbe ad essere sostanzialmente frustrata per essere tutti i contratti di collaborazione scaduti alla data del 31 dicembre 2014, secondo quanto affermato in fatto nella sentenza impugnata. Occorre, pertanto, procedere ad un’interpretazione della conferma sancita dalla norma (invero relativa ai “rapporti” e non già ai contratti in essere) che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità dell’attività della struttura, valorizzando per l’appunto, rispetto all’apparente aporia derivante dall’espressione utilizzata (“in essere”), il complessivo periodo («Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione») che rende palese l’esigenza sottesa alla prevista proroga, consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legisrispetto al mero impiego del criterio letterale, che non consente di per sé di superare l’ambiguità insita nella disposizione in esame (in tal senso, arg. ex Cass. Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465). Né parrebbe pertinente l’argomentazione addotta dal Ministero per assicurare la funzionalità della norma in ordine alla vigenza delle graduatorie utilizzate per le selezioni anche per l’anno 2015, in ragione del disposto normativo, che si riferisce espressamente ai rapporti di collaborazione in essere e non già alla validità delle graduatorie. 2. Con il secondo motivo il Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 2227 e 2237 cod. civ., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto risarcibile il danno per anticipato recesso, derivato dall’illegittimo impedimento dell’esecuzione della prestazione lavorativa nel periodo successivo al 13 giugno 2015, come mancato guadagno per la prestazione pattuita nel periodo, fattispecie che non poteva ricadere nell’art. 2227 cod. civ., bensì nell’art. 2237 cod. civ., secondo il quale il cliente può recedere dal contratto d’opera intellettuale rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta, con conseguente esclusione della risarcibilità del mancato guadagno, non risultando mai contestato l’inquadramento della prestazione resa dal Ricchi come opera intellettuale e non come prestazione di lavoro subordinato; pertanto, non essendo stata resa alcuna prestazione nel periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2015, ad avviso dell’amministrazione nulla risultava dovuto per la mancata prosecuzione del rapporto. 3. La terza critica addebita alla Corte territoriale di avere violato l’art. 2697 cod. civ. perché l’imputazione del danno non può discendere dalla sola illegittimità dell’atto ed inoltre il danno medesimo deve essere provato da chi l’allega. 3.1. Anche i l secondo ed il terzo motivo , da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati, come pure già ritenuto nel precedente in termini richiamato, avuto riguardo all’interpretazione di questa Corte, compendiata nel principio per cui «La previsione della facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quale contemplata dall’art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso.» (Cass. Sez. L, 07/09/2018, n. 21904). Pertanto, anche inquadrando la fattispecie nell’ambito dell’art. 2237 cod. civ., non può escludersi il risarcimento riconosciuto al lavoratore, considerato che, per quanto osservato in ordine al primo motivo, il contratto era stato prorogato ex legesino al 31 dicembre 2015 e risultava dunque apposto un termine al contratto di collaborazione professionale con il Ricchi. Non è apprezzabile alcuna violazione della regola sull’onere probatorio - gravante sul lavoratore - che la Corte ha ritenuto soddisfatto accordando il risarcimento sul mancato guadagno commisurato alla residua durata del rapporto, rispetto al recesso anticipato. 3. Allasoccombenza segue la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge. 4. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che liquida in euro 4 .0 00,00 per compensi, ol