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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29144/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm MILANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso9~1P9All del 14/01/2021 de TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINO - dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO tti,c2rrc Prz.

1. Con decreto emesso il 14 gennaio 204 il'fF5i5nale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale (art. 47 0.P.) e detenzione domiciliare (art 47ter co. lbis, 0.P) avanzata da BOLOGNESI Antonella.

Turi OC, In motivazione, ilTFibunale sottolineava che l'istanza, formulata dal difensore del giudizio di cognizione, non è corredata da formale dichiarazione o elezione di domicilio effettuata personalmente dall'interessata, non detenuta, come previsto a pena di inammissibilità.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BOLOGNESI Antonella deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, non essendo presente in atti - come rilevato dal Tribunale di Sorveglianza - una formale elezione di domicilio.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm MILANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso9~1P9All del 14/01/2021 de TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO - dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO tti,c2rrc Prz. 1. Con decreto emesso il 14 gennaio 204 il'fF5i5nale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale (art. 47 0.P.) e detenzione domiciliare (art 47ter co. lbis, 0.P) avanzata da BOLOGNESI Antonella. Turi OC, In motivazione, ilTFibunale sottolineava che l'istanza, formulata dal difensore del giudizio di cognizione, non è corredata da formale dichiarazione o elezione di domicilio effettuata personalmente dall'interessata, non detenuta, come previsto a pena di inammissibilità. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BOLOGNESI Antonella deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, non essendo presente in atti - come rilevato dal Tribunale di Sorveglianza - una formale elezione di domicilio. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esid
Decreto Cassazione n. 29144/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris