CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 10264/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice; letta le memora della difesa, avv. M. Marciano del 24 gennaio 2025. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, sono state rigettate le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'esecuzione della pena irrogata con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti del 15 marzo 2023, di anni due di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. M. Marciano (erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. - primo motivo; vizio di motivazione - secondo motivo; erronea applicazione dell'art. 47-ter Ord. pen. e vizio di motivazione - terzo motivo) sono inammissibili perché costituiti da doglianze in punto di fatto (primo motivo), riproduttivi di censure già vagliate dall'ordinanza impugnata con argomenti di merito e non scanditi da specifiche argomentazioni (secondo e terzo motivo) nonché manifestamente infondati in quanto denunciano asserito difetto di motivazione che non si ravvisa in base alla mera lettura del provvedimento impugnato. Rilevato, infatti, che tutte le istanze sono state rigettate da parte del Tribunale di sorveglianza valorizzando il numero dei reati commessi, anche nella vigenza della misura degli arresti domiciliari, l'esistenza di plurimi carichi pendenti per diverte tipologie di reato (percosse, oltraggio a pubblico ufficiale, violazione della normativa in tema di stupefacenti, violazione degli obblighi di assistenza familiare) e, comunque, considerando il tenore negativo della relazione UEPE di Viterbo, quanto all'avvio di un percorso di revisione critica e di allontanamento da uno stile di vita deviante, segnalando, peraltro, la qualità delle condotte da ultimo (2023) tenute proprio in violazione della normativa in tema di stupefacenti, omogenee rispetto a quella posta in essere cui si riferisce la pena in esecuzione, a dimostrazione della mancanza di segnali di distacco da pregresse logiche devianti. Considerata la tardività della memoria difensiva fatta pervenire a questa Corte (con p.e.c. del 24 gennaio 2024) e che questa, comunque, è reiterativa degli argomenti principali devoluti con il ricorso e ritenuto, comunque, che non osta alla decisione adottata nella presente sede l'errata o omessa enunciazione di una delle cause d'inammissibilità individuata dai magistrati delegati per l'esame preliminare, riportata nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 28517 del 17/05/2016, Rv. 267537 - 01 nel senso che l'errata enunciazione non osta a che la c.d. sezione filtro, investita della decisione con pienezza di poteri, dichiari l'inammissibilità del ricorso per diversa ragione: in motivazione, questa Corte ha escluso che l'erronea indicazione della causa di inammissibilità integri una delle nullità previste dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., poiché l'effettività dell'intervento dell'imputato e il contraddittorio restano salvaguardati dalla notificazione dell'avviso dell'udienza camerale e dalla possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di presentare motivi nuovi o memorie illustrative). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]