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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10314/2023

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ORDINANZA sul ricorso 20114/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.„ in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic. presso l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difeso unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] tor Grimani, con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappres. e i ;s4 r4017n7 - wrofq difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], in unione (C.) all'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso quest'ultimo elett.te domic., con procura speciale in calce al controricorso; Contro ricorrente- avverso la sentenza n. 177/2017 della CORTE D'APPELLO DIeESSINA, pubblicata il 25/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 28.2.07 l'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propose opposizione al provvedimento emesso il 24.1.07 con il quale il Comune di Venezia aveva comunicato la relazione di stima della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia del 4.1.20(36 in ordine alla determinazione dell'indennità definitiva d'espropriazione dell'area sita in Mestre, di complessivi mq 11.005, per la somma di euro 149.668,00.

Al riguardo, l'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. assumeva che l'area in questione doveva ritenersi edificabile secondo la destinazione del prg vigente al momento dell'imposizione del vincolo espropriativo e della dichiarazione di pubblica utilità.

Il Comune di Venezia resisteva eccependo che l'area in questione ricadeva in zona destinata dal prg a "zona per attrezzature, spazi pubblici e di uso pubblico".

Con altro atto di citazione la suddetta società s'opponeva anche alla determinazione dell'indennità d'occupazione indicata in euro 5439,60.

Riunite le due cause, ed espletata la c.t.u., fu disposta la sospensione delle stesse in considerazione della pregiudizialità della causa pendente innanzi al Tar avente ad oggetto i provvedimenti in questa sede impugnati.

Definito tale contenzioso con sentenza passata in giudicato, la società attrice chiese la prosecuzione del giudizio innanzi alla Corte d'appello che, con sentenza depositata il 25.1.17, accertò e dichiarò che la giusta indennità spettante all'attrice per l'espropriazione del fondo per cui è causa ammontava a euro 191.487,00 oltre interessi legali dal 22.6.05, se non già depositata presso la CDP.Al riguardo, la Corte di merito osservò che: il c.t.u. aveva rilevato che prima dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, di cui alla variante al prg del Comune approvata con delibera di giunta del 23.2.98, il terreno era destinato a "zona attrezzata economiche varie" in forza della variante approvata con delibera di giunta del 12.1.93; il c.t.u. aveva indicato il valore del bene nell'importo di,emA, 6.603.000,00 al quale doveva aggiungersi il minor valore dell'area residua di euro 4.752.240,00, come da integrazione del c.t.u.; nella stessa integrazione il c.t.u. aveva rilevato che, secondo il prg, il terreno in questione ricadeva in un'insula di complessivi mq 54869, superiore al limite oltre il quale è consentita l'edificazione diretta; il c.t.u. aveva ricalcolato il valore del terreno in euro 3.593.00,00 tenendo conto della possibile realizzazione di garages interrati e posti-auto all'aperto; tali valutazioni del c.t.u. non erano condivise in quanto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio doveva essere ricondotta non alla DGVR n. 531/98, ma all'approvazione del piano urbano dei parcheggi effettuata ex

I. n. 122/89, con DGVR n. 1182 del 13.8.99, relativamente alla realizzazione del parcheggio scambiatore denominato "Gazzera", vincolo che delimitò una precisa localizzazione, puntualizzando le caratteristiche dell'insediamento nelle dimensioni, nella tipologia e nelle previsioni di spesa; di tale vincolo il c.t.u. non aveva tenuto adeguatamente conto in quanto all'epoca della relativa imposizione la destinazione urbanistica del terreno riguardava "zona per attrezzature, spazd_.pybpgl,iFi e di uso pubblico di quartiere"; il vincolo in questionefraveva invece natura conformativa, avendo con esso il Comune attuato una complessiva revisione della disciplina urbanistica del territorio comunale riguardante un'area più ampia della zona espropriata; nel caso concreto, infatti, il vincolo in esame non conteneva alcuna puntuale indicazione sull'esatta ubicazione e tipologia dell'opera pubblica, come appunto la variante n. /99; la società aveva infatti impugnato innanzi al Tar esclusivamente la delibera approvativa del suddetto piano urbano dei parcheggi, ma non l'atto di variante n. 531, così implicitamente ammettendo il carattere conformativo di quest'ultima; pertanto, il parcheggio non presentava natura edificabile ai fini indennitari, indipendentemente dalla realizzabilità o meno dell'intervento ad iniziativa privata; di conseguenza, non era condivisibile la stima del c.t.u. nel supplemento di relazione, che si bas.9.ksu una ipotetica, futura ed eventuale realizzabilità di parcheggi interrati e scoperti da parte della proprietaria dell'area; era invece condivisibile la stima del c.t.p. del comune circa valori di stima pagati da enti pubblici per terreni similari; non era riconoscibile la maggiorazione del 10% sull'indennità, poiché domanda tardiva, proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, mentre non era applicabile alla fattispecie il T.U. n. 327/01; nulla poteva essere riconosciuto all'attrice neppure a titolo di minor valore della proprietà residua per la mancanza di potenzialità edificatorie dell'area in questione.

L'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ricorre in cassazione con sei motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di Venezia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 39

I. n. 2359/1865, 7

I. n. 1150/42, 6 I, n. 122/89, per aver la Corte d'appello ritenuto che il vincolo in questione fosse preordinato all'esproprio senza considerare che tale apposizione intervenne attraverso l'adozione e l'approvazione del programma urbano dei parcheggi quando l'area era edificabile prima dell'approvazione della variante al prg del 1998 cha ha recepito il vincolo, sicché per verificarne l'edificabilità occorreva far riferimento alla sua destinazione prima dell'imposizione dello stesso vincolo.

La ricorrente si duole pertanto del fatto: che la Corte d'appello abbia fatto riferimento al vincolo apposto con la dgrv del 1999- approvativo del predetto piano dei parcheggi- in quanto lo stesso vincolo risaliva invece alla delibera comunale del 31.7.96 che aveva adottato il programma urbano dei parcheggi, approvato con il formarsi del silenzio-assenso, quando lo strumento urbanistico dell'area ne prevedeva l'edificabilità, recepita poi nella variante del 1998; che la Corte territoriale abbia ritenuto la variante al prg conformativa (a prescindere dall'avvenuta approvazione del programma urbano dei parcheggi), poiché essa non corrispondeva ad una generale pianificazione del territorio, ma recepiva la già avvenuta destinazione a parcheggio, avendo natura specifica.

La ricorrente concludeva dunque nel senso che la Corte d'appello aveva errato in quanto, ai fini dell'indennità d'esproprio, occorreva fare riferimento alla destinazione edificabile dell'area anteriore all'imposizione del vincolo espropriativo apposto con la variante al prg del 1998, determinandone il valore a norma dell'art. 39

I. n. 2359/1865, applicabile ratione temporis.

Il secondo motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo in quanto la Corte d'appello non ha considerato che il programma urbano dei parcheggi era stato approvato non con la deliberazione della GRV del 1999, bensì con silenzio assenso formatosi sulla delibera del 31.7.96, ai sensi dell'art. 6

I. n. 122/89, come dedotto nella comparsa conclusionale e risultante dai fatti di causa (in particolare dal decreto del 18.10.03 relativo all'occupazione d'urgenza).

Il terzo motivo, in subordine, denunzia violazione dell'art. 39

I. n. 2359 per aver la Corte d'appello affermato che la destinazione dell'area a zona F aveva privato la stessa del carattere dell'edificabilità, non potendosi tener conto della possibilità che anche il privato utilizzasse l'area ad uso pubblico, quale parcheggio, come peraltro confermato dal fatto che la ricorrente aveva stipulato una convenzione con il Comune per realizzare un parcheggio.

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 40 e 41

I. n. 2359/1865, per non aver la Corte territoriale parametrato l'edificabilità dell'area all'indice di 3mc/mq poiché il bene espropriato, sommato a quello rimasto in proprietà della ricorrente, superava mq 50000,00, per cui correttamente, nell'integrazione della relazione, il c.t.u. aveva considerato il maggior indice edificabile; la ricorrente si duole altresì che l'indennità d'esproprio non abbia tenuto conto del minor valore dell'area residua perché non edificabile, senza considerare che della proprietà originaria solo una parte era destinata a parcheggio, mentre altra parte era destinata ad attrezzature economiche varie.

Il quinto motivo denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., ovvero per assenza o apparenza di motivazione riguardo alla mancata stima del minor valore dell'area residua, utilizzata per svolgervi attività di auto- officina, poi pregiudicata dalla mancata disponibilità dell'area esterna.

Il sesto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo per non aver la Corte d'appello preso in esame la circostanza relativa all'impossibilità di utilizzare la proprietà residua per lo svolgimento della suddetta attività imprenditoriale.

I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili ed in parte infondati.

Al riguardo, il Comune controricorrente assume che la natura lenticolare del vincolo in questione, come chiaramente desumibile dalla delibera di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo V4(i2153 dell'opera, fu apposta con 1-2@gh@Fr considerando altresì che all'epoca dell'imposizione del vincolo espropriativo, la destinazione urbanistica del terreno era stabilita dall'allora vigente DGVR n. 531/98 (zona per attrezzature, spazi pubblici e di tric 'pubblico di quartiere) che invece introdusse un vincolo conformativo.

La Corte d'appello ha ritenuto che il vincolo espropriativo, che concerneva anche il terreno della ricorrente, non fosse stato imposto con la D.G.R.V. ([OSCURATO:PERSONA]) n. 531/1998, avendo tale delibera natura conformativa, avendo con essa il Comune operato una complessiva revisione della disciplina urbanistica del territorio comunale, bensì con la D.G.R.V. n. 1182/1999, che aveva imposto un vincolo preordinato all'esproprio, individuando «una precisa e limitata localizzazione, puntualizzando le caratteristiche dell'insediamento nelle dimensioni e nella tipologia».

All'epoca di tale ultima delibera, il suolo era non edificabile, poiché ricompreso in zona F, «zona per attrezzature, spazi pubblici e di uso pubblico di quartiere».

Tutto ciò si desumerebbe anche dalle premesse delle delibere di approvazione del progetto preliminare e definitivo dell'opera nn. 207/2001 e 368/2002.

Ora, i motivi in esame difettano di autosufficienza, perché non viene riportato il contenuto della delibera n. 185/1996 - che sarebbe stata approvata in forza di silenzio assenso - e che conterrebbe il vincolo espropriativo con l'adozione del piano-parcheggi, confermato, poi, dalla delibera n. 531/1998, al fine di consentire alla Corte di valutare se si trattava di delibere a carattere conformativo - come ritenuto dalla Corte di merito - ovvero già espropriative.

Ad ogni buon conto, il preteso carattere espropriativo del vincolo imposto con la delibera n. 531/1998 e con la precedente del 1996, non comporta la reviviscenza della natura edificabile dell'area, essendo l'area espropriata in precedenza ricompresa nella «zona attrezzature economiche varie» (D.G.R.V. n. 28/1993).

Va, per vero, osservato, al riguardo, che in materia urbanistica, ai fini del riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001, il carattere conformativo (e non ablatorio) del piano regolatore o di una sua variante non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ovvero dalla presenza di piani particolareggiati o attuativi, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in esso contenuti; ed è dunque configurabile tutte le volte in cui gli stessi vincoli mirino ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione della intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto con un'opera pubblica (Cass. 23572/2017).

Ne consegue che, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area, e ciò in quanto la realizzazione dell'opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione (Cass., n. 16084/2018; Cass., n. 207/2020).

Pertanto, nella specie, deve tenersi conto del vincolo conformativo imposto all'area dalla delibera n. 531 del 1998 - non riprodotta nelle parti essenziali dal ricorrente - che l'ha ricompresa nella zona F. Ebbene, l'inserimento dei suoli nella cosiddetta zona F (aree destinate ad opere di interesse collettivo) di uno strumento urbanistico (piano di fabbricazione o piano regolatore generale) è inquadrabile in linea di principio nella zonizzazione del territorio e dunque determina il carattere non edificabile dei suoli stessi (Cass. 6873/2011).

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Parimenti a dirsi per il quinto e sesto motivo, involgenti questioni che tendono a ribaltare l'interpretazione afferente alla natura conformativa del vincolo in questione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20114/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.„ in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic. presso l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difeso unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] tor Grimani, con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappres. e i ;s4 r4017n7 - wrofq difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], in unione (C.) all'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso quest'ultimo elett.te domic., con procura speciale in calce al controricorso; Contro ricorrente- avverso la sentenza n. 177/2017 della CORTE D'APPELLO DIeESSINA, pubblicata il 25/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 28.2.07 l'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propose opposizione al provvedimento emesso il 24.1.07 con il quale il Comune di Venezia aveva comunicato la relazione di stima della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia del 4.1.20(36 in ordine alla determinazione dell'indennità definitiva d'espropriazione dell'area sita in Mestre, di complessivi mq 11.005, per la somma di euro 149.668,00. Al riguardo, l'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. assumeva che l'area in questione doveva ritenersi edificabile secondo la destinazione del prg vigente al momento dell'imposizione del vincolo espropriativo e della dichiarazione di pubblica utilità. Il Comune di Venezia resisteva eccependo che l'area in questione ricadeva in zona destinata dal prg a "zona per attrezzature, spazi pubblici e di uso pubblico". Con altro atto di citazione la suddetta società s'opponeva anche alla determinazione dell'indennità d'occupazione indicata in euro 5439,60. Riunite le due cause, ed espletata la c.t.u., fu disposta la sospensione delle stesse in considerazione della pregiudizialità della causa pendente innanzi al Tar avente ad oggetto i provvedimenti in questa sede impugnati. Definito tale contenzioso con sentenza passata in giudicato, la società attrice chiese la prosecuzione del giudizio innanzi alla Corte d'appello che, con sentenza depositata il 25.1.17, accertò e dichiarò che la giusta indennità spettante all'attrice per l'espropriazione del fondo per cui è causa ammontava a euro 191.487,00 oltre interessi legali dal 22.6.05, se non già depositata presso la CDP.Al riguardo, la Corte di merito osservò che: il c.t.u. aveva rilevato che prima dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, di cui alla variante al prg del Comune approvata con delibera di giunta del 23.2.98, il terreno era destinato a "zona attrezzata economiche varie" in forza della variante approvata con delibera di giunta del 12.1.93; il c.t.u. aveva indicato il valore del bene nell'importo di,emA, 6.603.000,00 al quale doveva aggiungersi il minor valore dell'area residua di euro 4.752.240,00, come da integrazione del c.t.u.; nella stessa integrazione il c.t.u. aveva rilevato che, secondo il prg, il terreno in questione ricadeva in un'insula di complessivi mq 54869, superiore al limite oltre il quale è consentita l'edificazione diretta; il c.t.u. aveva ricalcolato il valore del terreno in euro 3.593.00,00 tenendo conto della possibile realizzazione di garages interrati e posti-auto all'aperto; tali valutazioni del c.t.u. non erano condivise in quanto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio doveva essere ricondotta non alla DGVR n. 531/98, ma all'approvazione del piano urbano dei parcheggi effettuata ex I. n. 122/89, con DGVR n. 1182 del 13.8.99, relativamente alla realizzazione del parcheggio scambiatore denominato "Gazzera", vincolo che delimitò una precisa localizzazione, puntualizzando le caratteristiche dell'insediamento nelle dimensioni, nella tipologia e nelle previsioni di spesa; di tale vincolo il c.t.u. non aveva tenuto adeguatamente conto in quanto all'epoca della relativa imposizione la destinazione urbanistica del terreno riguardava "zona per attrezzature, spazd_.pybpgl,iFi e di uso pubblico di quartiere"; il vincolo in questionefraveva invece natura conformativa, avendo con esso il Comune attuato una complessiva revisione della disciplina urbanistica del territorio comunale riguardante un'area più ampia della zona espropriata; nel caso concreto, infatti, il vincolo in esame non conteneva alcuna puntuale indicazione sull'esatta ubicazione e tipologia dell'opera pubblica, come appunto la variante n. /99; la società aveva infatti impugnato innanzi al Tar esclusivamente la delibera approvativa del suddetto piano urbano dei parcheggi, ma non l'atto di variante n. 531, così implicitamente ammettendo il carattere conformativo di quest'ultima; pertanto, il parcheggio non presentava natura edificabile ai fini indennitari, indipendentemente dalla realizzabilità o meno dell'intervento ad iniziativa privata; di conseguenza, non era condivisibile la stima del c.t.u. nel supplemento di relazione, che si bas.9.ksu una ipotetica, futura ed eventuale realizzabilità di parcheggi interrati e scoperti da parte della proprietaria dell'area; era invece condivisibile la stima del c.t.p. del comune circa valori di stima pagati da enti pubblici per terreni similari; non era riconoscibile la maggiorazione del 10% sull'indennità, poiché domanda tardiva, proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, mentre non era applicabile alla fattispecie il T.U. n. 327/01; nulla poteva essere riconosciuto all'attrice neppure a titolo di minor valore della proprietà residua per la mancanza di potenzialità edificatorie dell'area in questione. L'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ricorre in cassazione con sei motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Venezia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 39 I. n. 2359/1865, 7 I. n. 1150/42, 6 I, n. 122/89, per aver la Corte d'appello ritenuto che il vincolo in questione fosse preordinato all'esproprio senza considerare che tale apposizione intervenne attraverso l'adozione e l'approvazione del programma urbano dei parcheggi quando l'area era edificabile prima dell'approvazione della variante al prg del 1998 cha ha recepito il vincolo, sicché per verificarne l'edificabilità occorreva far riferimento alla sua destinazione prima dell'imposizione dello stesso vincolo. La ricorrente si duole pertanto del fatto: che la Corte d'appello abbia fatto riferimento al vincolo apposto con la dgrv del 1999- approvativo del predetto piano dei parcheggi- in quanto lo stesso vincolo risaliva invece alla delibera comunale del 31.7.96 che aveva adottato il programma urbano dei parcheggi, approvato con il formarsi del silenzio-assenso, quando lo strumento urbanistico dell'area ne prevedeva l'edificabilità, recepita poi nella variante del 1998; che la Corte territoriale abbia ritenuto la variante al prg conformativa (a prescindere dall'avvenuta approvazione del programma urbano dei parcheggi), poiché essa non corrispondeva ad una generale pianificazione del territorio, ma recepiva la già avvenuta destinazione a parcheggio, avendo natura specifica. La ricorrente concludeva dunque nel senso che la Corte d'appello aveva errato in quanto, ai fini dell'indennità d'esproprio, occorreva fare riferimento alla destinazione edificabile dell'area anteriore all'imposizione del vincolo espropriativo apposto con la variante al prg del 1998, determinandone il valore a norma dell'art. 39 I. n. 2359/1865, applicabile ratione temporis. Il secondo motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo in quanto la Corte d'appello non ha considerato che il programma urbano dei parcheggi era stato approvato non con la deliberazione della GRV del 1999, bensì con silenzio assenso formatosi sulla delibera del 31.7.96, ai sensi dell'art. 6 I. n. 122/89, come dedotto nella comparsa conclusionale e risultante dai fatti di causa (in particolare dal decreto del 18.10.03 relativo all'occupazione d'urgenza). Il terzo motivo, in subordine, denunzia violazione dell'art. 39 I. n. 2359 per aver la Corte d'appello affermato che la destinazione dell'area a zona F aveva privato la stessa del carattere dell'edificabilità, non potendosi tener conto della possibilità che anche il privato utilizzasse l'area ad uso pubblico, quale parcheggio, come peraltro confermato dal fatto che la ricorrente aveva stipulato una convenzione con il Comune per realizzare un parcheggio. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 40 e 41 I. n. 2359/1865, per non aver la Corte territoriale parametrato l'edificabilità dell'area all'indice di 3mc/mq poiché il bene espropriato, sommato a quello rimasto in proprietà della ricorrente, superava mq 50000,00, per cui correttamente, nell'integrazione della relazione, il c.t.u. aveva considerato il maggior indice edificabile; la ricorrente si duole altresì che l'indennità d'esproprio non abbia tenuto conto del minor valore dell'area residua perché non edificabile, senza considerare che della proprietà originaria solo una parte era destinata a parcheggio, mentre altra parte era destinata ad attrezzature economiche varie. Il quinto motivo denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., ovvero per assenza o apparenza di motivazione riguardo alla mancata stima del minor valore dell'area residua, utilizzata per svolgervi attività di auto- officina, poi pregiudicata dalla mancata disponibilità dell'area esterna. Il sesto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo per non aver la Corte d'appello preso in esame la circostanza relativa all'impossibilità di utilizzare la proprietà residua per lo svolgimento della suddetta attività imprenditoriale. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili ed in parte infondati. Al riguardo, il Comune controricorrente assume che la natura lenticolare del vincolo in questione, come chiaramente desumibile dalla delibera di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo V4(i2153 dell'opera, fu apposta con 1-2@gh@Fr considerando altresì che all'epoca dell'imposizione del vincolo espropriativo, la destinazione urbanistica del terreno era stabilita dall'allora vigente DGVR n. 531/98 (zona per attrezzature, spazi pubblici e di tric 'pubblico di quartiere) che invece introdusse un vincolo conformativo. La Corte d'appello ha ritenuto che il vincolo espropriativo, che concerneva anche il terreno della ricorrente, non fosse stato imposto con la D.G.R.V. ([OSCURATO:PERSONA]) n. 531/1998, avendo tale delibera natura conformativa, avendo con essa il Comune operato una complessiva revisione della disciplina urbanistica del territorio comunale, bensì con la D.G.R.V. n. 1182/1999, che aveva imposto un vincolo preordinato all'esproprio, individuando «una precisa e limitata localizzazione, puntualizzando le caratteristiche dell'insediamento nelle dimensioni e nella tipologia». All'epoca di tale ultima delibera, il suolo era non edificabile, poiché ricompreso in zona F, «zona per attrezzature, spazi pubblici e di uso pubblico di quartiere». Tutto ciò si desumerebbe anche dalle premesse delle delibere di approvazione del progetto preliminare e definitivo dell'opera nn. 207/2001 e 368/2002. Ora, i motivi in esame difettano di autosufficienza, perché non viene riportato il contenuto della delibera n. 185/1996 - che sarebbe stata approvata in forza di silenzio assenso - e che conterrebbe il vincolo espropriativo con l'adozione del piano-parcheggi, confermato, poi, dalla delibera n. 531/1998, al fine di consentire alla Corte di valutare se si trattava di delibere a carattere conformativo - come ritenuto dalla Corte di merito - ovvero già espropriative. Ad ogni buon conto, il preteso carattere espropriativo del vincolo imposto con la delibera n. 531/1998 e con la precedente del 1996, non comporta la reviviscenza della natura edificabile dell'area, essendo l'area espropriata in precedenza ricompresa nella «zona attrezzature economiche varie» (D.G.R.V. n. 28/1993). Va, per vero, osservato, al riguardo, che in materia urbanistica, ai fini del riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001, il carattere conformativo (e non ablatorio) del piano regolatore o di una sua variante non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ovvero dalla presenza di piani particolareggiati o attuativi, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in esso contenuti; ed è dunque configurabile tutte le volte in cui gli stessi vincoli mirino ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione della intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto con un'opera pubblica (Cass. 23572/2017). Ne consegue che, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area, e ciò in quanto la realizzazione dell'opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione (Cass., n. 16084/2018; Cass., n. 207/2020). Pertanto, nella specie, deve tenersi conto del vincolo conformativo imposto all'area dalla delibera n. 531 del 1998 - non riprodotta nelle parti essenziali dal ricorrente - che l'ha ricompresa nella zona F. Ebbene, l'inserimento dei suoli nella cosiddetta zona F (aree destinate ad opere di interesse collettivo) di uno strumento urbanistico (piano di fabbricazione o piano regolatore generale) è inquadrabile in linea di principio nella zonizzazione del territorio e dunque determina il carattere non edificabile dei suoli stessi (Cass. 6873/2011). Il quarto moti • c...__irim•••--«•.--~i~reffiraiír~:~ER -11 •11 - 11 e in-Qa_gaer-9-enfill—Pleraltro L !levato - • _ - e ne. Parimenti a dirsi per il quinto e sesto motivo, involgenti questioni che tendono a ribaltare l'interpretazione afferente alla natura conformativa del vincolo in questione. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific
Sentenza Cassazione n. 10314/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris