CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35954/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso si contesta il mancato riconoscimento della tenuità del fatto, nonostante l'imputato - autorizzato allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni di lavoro - fosse stato sorpreso in un bar a poca distanza dal luogo di lavoro; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito alla offensività della condotta, sottolineando la futilità della violazione delle prescrizioni imposte, senza che dalla motivazione emergano elementi idonei a fornire una giustificazione alternativa della condotta ritenuta incompatibile con l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che il riferimento all'abitualità della commissione di condotte illecite diviene ininfluente ai fini della decisione, essendo sufficiente l'esclusione della particolare tenuità dell'offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 e aio 2024 Il Consigliere e nsore Il