CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 1972
Cassazione n. 16142/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/1972 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondato, riproponendo censure in punto di fatto correttamente risolte dai giudici di merito, proponendo ricostruzioni alternative del fatto e limitandosi a censure generiche, anche in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, inidonee a condurre ad una censura della motivazione rilevabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 apr