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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30729/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA'dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990 è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

Si è affermato che etannmissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Nel caso in disamina, il ricorrente lamenta mancata rivalutazione della decisione del giudice di primo grado che ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

La Corte territoriale avrebbe dovuto anche d'ufficio rivalutare la statuizione concernente la suddetta misura di sicurezza alla luce del contegno processuale tenuto dal ricorrente.

Trattasi di doglianze non deducibili.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., afla deClaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA'dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990 è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Si è affermato che etannmissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Nel caso in disamina, il ricorrente lamenta mancata rivalutazione della decisione del giudice di primo grado che ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due. La Corte territoriale avrebbe dovuto anche d'ufficio rivalutare la statuizione concernente la suddetta misura di sicurezza alla luce del contegno processuale tenuto dal ricorrente. Trattasi di doglianze non deducibili. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., afla deClaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1
Sentenza Cassazione n. 30729/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris