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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25325/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza dell’11 dicembre 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la detrazione dal cumulosub B) di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 259/2001SIEP emesso dalla locale Procura generale, del periodo detentivo di dieci mesi eun giorno imputabile a liberazione anticipata, relativa alla detenzione patita perle sentenze contenute nel cumulo sub A) di cui al medesimo provvedimentoesecutivo.In sostanza, il rigetto è stato motivato con la circostanza che la liberazioneanticipata è stata concessa in relazione a periodo detentivo antecedente allacommissione dei reati per i quali è stata avanzata la domanda di scomputo e,dunque, in applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e per l’irrilevanzadella concessione del provvedimento di liberazione anticipata in epoca successivaalla commissione dei predetti reati.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando una censura permotivazione omessa e manifestamente illogica in relazione agli artt. 125 e 657,comma 4, cod. proc. pen.Il provvedimento impugnato, nella prospettiva difensiva, contrasta con la ratiodell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. il cui scopo è quello di evitare che lafungibilità possa costituire uno stimolo alla commissione di reati determinandouna sorta di «riserva di impunità».La disposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione,consente di chiedere, in sede di determinazione della pena da eseguire, ilcomputo del periodo di pena espiata per un reato diverso nel caso in cui larelativa condanna sia stata revocata, qualora siano stati concessi l’amnistia ol’indulto e, dunque, in via analogica, per il periodo di liberazione anticipata (daconsiderarsi come «pena espiata») concessa in epoca successiva allacommissione del reato per il quale deve essere calcolata la pena da eseguire,anche nel caso in cui quest’ultima riguardi un reato commesso in epocaanteriore.A supporto ha richiamato l’esigenza di procedere al bilanciamento tra lefinalità di garanzia e di giustizia sostanziale alla luce dei principi costituzionalirelativi all’esecuzione della pena, postulando, altresì, la necessità che si tengaconto di quanto affermato dalla CEDU nel giudizio Patricolo e altri contro Italia inpunto di preclusione di interpretazioni eccessivamente formalistiche delladisciplina processuale.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è privo di fondamento.2.

Dalla incontestata ricostruzione in fatto di cui all’ordinanza impugnata,risulta evidente che nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n.259/2021 SIEP emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], sono presenti due distinti cumuli di pene.Il cumulo A) riguarda le sentenze per le quali è stata patita la carcerazionefino al 21 dicembre 2012, mentre il cumulo B) ha ad oggetto quelle per le qualila carcerazione è stata sofferta successivamente a tale data.La pena residua da espiare per il primo cumulo è pari a zero, risultando unperiodo di carcerazione in eccesso di dieci mesi e un giorno di reclusione edavendo maturato, fra l’altro, il condannato, un periodo di liberazione anticipatapari a 1.350 giorni.Per quanto riguarda la liberazione anticipata «in eccesso», ossiaconcretamente non fruita relativamente al periodo di carcerazione per il cumuloA), [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza al giudice dell’esecuzione allo scopo diottenerne lo scomputo dal cumulo B) atteso che la riduzione è stata concessa il16 maggio 2024, ovvero dopo le date di commissione dei reati di cui al secondocumulo (ossia in epoca successiva al 21 dicembre 2012).Il giudice dell’esecuzione ha reputato irrilevante la circostanza che laliberazione anticipata che ha comportato il rivendicato «credito» del quale è statopostulato lo scomputo dalla carcerazione successiva, sia stato l’esito di unprovvedimento di riconoscimento intervenuto successivamente al 21 dicembre2012, epoca di inizio della pena calcolata per il cumulo B).Per effetto del principio generale dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.,dunque, secondo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], è il periodo in cui è statasubita la detenzione al quale quella liberazione anticipata afferisce, il solo nelquale il beneficio può produrre un qualche effetto; nel caso di specie, invece, ladetenzione è stata pacificamente subita in epoca precedente alle date dicommissione dei reati del secondo cumulo.3.

Il percorso argomentativo seguito dal giudice dell’esecuzione è immune davizi.In sostanza, il ricorrente pretende di recuperare per effetto della concessionedella liberazione anticipata in epoca successiva alla commissione dei reati per iquali si lamenta l’erronea determinazione della pena da eseguire, quello che nonè altro che un «credito» di pena.La prospettazione contrasta radicalmente con il principio generale ricavabiledall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.Contrariamente a quanto prospettato nell’atto introduttivo, non può dipenderedall’epoca di concessione della liberazione anticipata la determinazione delconcetto di «pena espiata» rilevante ai sensi della disposizione indicata.L’effetto favorevole della liberazione anticipata è dipendente dalla espiazionedella pena avvenuta prima della commissione del fatto, nel caso di specie, e ciòimpedisce che se ne possa tenere conto in funzione del calcolo della pena daeseguire per reati commessi successivamente alla carcerazione per effetto dellaquale è stata concessa la liberazione anticipata, indipendentemente dal fatto cheil beneficio sia stato concesso con provvedimento emesso dopo la commissionedei reati.Ciò che rileva, infatti, è il periodo di carcerazione dal quale discende laliberazione anticipata, non il provvedimento che concede quest’ultima.Va ricordato il principio generale per cui «in tema di esecuzione delle peneconcorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi dicarcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e iperiodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale)delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art.78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita unacumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazioneanteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazionedell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023,Piccolo, Rv. 285537 – 01; Sez. 1, n. 2020 del 07/05/1992, Badan, Rv. 192016 -01).In senso coerente è stato precisato che «in tema di esecuzione di peneconcorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi di liberazione anticipatarelativi a condanne per reati commessi in tempi diversi - antecedenti o successivialla detenzione o alla liberazione anticipata - deve procedersi alla formazione dicumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che, avario titolo, devono essere operate, tenendo conto, prima per i cumuli parziali e,poi, per quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che vaapplicato non in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reaticommessi prima dell'inizio della detenzione» (Sez. 1, n. 18757 del 02/12/2022,dep. 2023, Scarrone, Rv. 284690 - 01).In sostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte anche alperiodo di liberazione anticipata dipendente dalla carcerazione subita in unperiodo antecedente alla commissione del fatto, va applicato il medesimoprincipio di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.Ogni periodo di liberazione anticipata deve essere riferito, quindi, alla penainclusa nel cumulo al quale la stessa si riferisce e certamente non a pena relativaa reati successivamente commessi.Del resto, come non ha mancato di segnalare la Corte di appello reggina, èopportuno ricordare che il principio di diritto già affermato da questa Cortesecondo cui «non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso percassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dellaliberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia statoscarcerato per intervenuta espiazione della pena» (Sez. 1, n. 50481 del09/10/2019, Frisari, Rv. 277825 – 01).La ratio della decisione è stata individuata nella inidoneità del credito di penaderivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione a fondare dettointeresse in quanto, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilitàin sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso.Si verte, conclusivamente, in materia di principi costanti, uniformi e frutto dirigorosa interpretazione del dato normativo che non integrano la prospettatainterpretazione eccessivamente formalistica censurata dalla giurisprudenzasovranazionale pure prospettata nel ricorso introduttivo.4.

Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza dell’11 dicembre 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la detrazione dal cumulosub B) di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 259/2001SIEP emesso dalla locale Procura generale, del periodo detentivo di dieci mesi eun giorno imputabile a liberazione anticipata, relativa alla detenzione patita perle sentenze contenute nel cumulo sub A) di cui al medesimo provvedimentoesecutivo.In sostanza, il rigetto è stato motivato con la circostanza che la liberazioneanticipata è stata concessa in relazione a periodo detentivo antecedente allacommissione dei reati per i quali è stata avanzata la domanda di scomputo e,dunque, in applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e per l’irrilevanzadella concessione del provvedimento di liberazione anticipata in epoca successivaalla commissione dei predetti reati.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando una censura permotivazione omessa e manifestamente illogica in relazione agli artt. 125 e 657,comma 4, cod. proc. pen.Il provvedimento impugnato, nella prospettiva difensiva, contrasta con la ratiodell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. il cui scopo è quello di evitare che lafungibilità possa costituire uno stimolo alla commissione di reati determinandouna sorta di «riserva di impunità».La disposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione,consente di chiedere, in sede di determinazione della pena da eseguire, ilcomputo del periodo di pena espiata per un reato diverso nel caso in cui larelativa condanna sia stata revocata, qualora siano stati concessi l’amnistia ol’indulto e, dunque, in via analogica, per il periodo di liberazione anticipata (daconsiderarsi come «pena espiata») concessa in epoca successiva allacommissione del reato per il quale deve essere calcolata la pena da eseguire,anche nel caso in cui quest’ultima riguardi un reato commesso in epocaanteriore.A supporto ha richiamato l’esigenza di procedere al bilanciamento tra lefinalità di garanzia e di giustizia sostanziale alla luce dei principi costituzionalirelativi all’esecuzione della pena, postulando, altresì, la necessità che si tengaconto di quanto affermato dalla CEDU nel giudizio Patricolo e altri contro Italia inpunto di preclusione di interpretazioni eccessivamente formalistiche delladisciplina processuale.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è privo di fondamento.2. Dalla incontestata ricostruzione in fatto di cui all’ordinanza impugnata,risulta evidente che nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n.259/2021 SIEP emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], sono presenti due distinti cumuli di pene.Il cumulo A) riguarda le sentenze per le quali è stata patita la carcerazionefino al 21 dicembre 2012, mentre il cumulo B) ha ad oggetto quelle per le qualila carcerazione è stata sofferta successivamente a tale data.La pena residua da espiare per il primo cumulo è pari a zero, risultando unperiodo di carcerazione in eccesso di dieci mesi e un giorno di reclusione edavendo maturato, fra l’altro, il condannato, un periodo di liberazione anticipatapari a 1.350 giorni.Per quanto riguarda la liberazione anticipata «in eccesso», ossiaconcretamente non fruita relativamente al periodo di carcerazione per il cumuloA), [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza al giudice dell’esecuzione allo scopo diottenerne lo scomputo dal cumulo B) atteso che la riduzione è stata concessa il16 maggio 2024, ovvero dopo le date di commissione dei reati di cui al secondocumulo (ossia in epoca successiva al 21 dicembre 2012).Il giudice dell’esecuzione ha reputato irrilevante la circostanza che laliberazione anticipata che ha comportato il rivendicato «credito» del quale è statopostulato lo scomputo dalla carcerazione successiva, sia stato l’esito di unprovvedimento di riconoscimento intervenuto successivamente al 21 dicembre2012, epoca di inizio della pena calcolata per il cumulo B).Per effetto del principio generale dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.,dunque, secondo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], è il periodo in cui è statasubita la detenzione al quale quella liberazione anticipata afferisce, il solo nelquale il beneficio può produrre un qualche effetto; nel caso di specie, invece, ladetenzione è stata pacificamente subita in epoca precedente alle date dicommissione dei reati del secondo cumulo.3. Il percorso argomentativo seguito dal giudice dell’esecuzione è immune davizi.In sostanza, il ricorrente pretende di recuperare per effetto della concessionedella liberazione anticipata in epoca successiva alla commissione dei reati per iquali si lamenta l’erronea determinazione della pena da eseguire, quello che nonè altro che un «credito» di pena.La prospettazione contrasta radicalmente con il principio generale ricavabiledall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.Contrariamente a quanto prospettato nell’atto introduttivo, non può dipenderedall’epoca di concessione della liberazione anticipata la determinazione delconcetto di «pena espiata» rilevante ai sensi della disposizione indicata.L’effetto favorevole della liberazione anticipata è dipendente dalla espiazionedella pena avvenuta prima della commissione del fatto, nel caso di specie, e ciòimpedisce che se ne possa tenere conto in funzione del calcolo della pena daeseguire per reati commessi successivamente alla carcerazione per effetto dellaquale è stata concessa la liberazione anticipata, indipendentemente dal fatto cheil beneficio sia stato concesso con provvedimento emesso dopo la commissionedei reati.Ciò che rileva, infatti, è il periodo di carcerazione dal quale discende laliberazione anticipata, non il provvedimento che concede quest’ultima.Va ricordato il principio generale per cui «in tema di esecuzione delle peneconcorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi dicarcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e iperiodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale)delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art.78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita unacumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazioneanteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazionedell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023,Piccolo, Rv. 285537 – 01; Sez. 1, n. 2020 del 07/05/1992, Badan, Rv. 192016 -01).In senso coerente è stato precisato che «in tema di esecuzione di peneconcorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi di liberazione anticipatarelativi a condanne per reati commessi in tempi diversi - antecedenti o successivialla detenzione o alla liberazione anticipata - deve procedersi alla formazione dicumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che, avario titolo, devono essere operate, tenendo conto, prima per i cumuli parziali e,poi, per quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che vaapplicato non in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reaticommessi prima dell'inizio della detenzione» (Sez. 1, n. 18757 del 02/12/2022,dep. 2023, Scarrone, Rv. 284690 - 01).In sostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte anche alperiodo di liberazione anticipata dipendente dalla carcerazione subita in unperiodo antecedente alla commissione del fatto, va applicato il medesimoprincipio di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.Ogni periodo di liberazione anticipata deve essere riferito, quindi, alla penainclusa nel cumulo al quale la stessa si riferisce e certamente non a pena relativaa reati successivamente commessi.Del resto, come non ha mancato di segnalare la Corte di appello reggina, èopportuno ricordare che il principio di diritto già affermato da questa Cortesecondo cui «non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso percassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dellaliberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia statoscarcerato per intervenuta espiazione della pena» (Sez. 1, n. 50481 del09/10/2019, Frisari, Rv. 277825 – 01).La ratio della decisione è stata individuata nella inidoneità del credito di penaderivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione a fondare dettointeresse in quanto, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilitàin sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso.Si verte, conclusivamente, in materia di principi costanti, uniformi e frutto dirigorosa interpretazione del dato normativo che non integrano la prospettatainterpretazione eccessivamente formalistica censurata dalla giurisprudenzasovranazionale pure prospettata nel ricorso introduttivo.4. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]
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