CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 dicembre 2017
Cassazione n. 32075/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17404-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; )(k; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] _MAZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 24147/2017 del TRIBUNALE di RONLA., depositata il 28/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al fine di ottenere la restituzione delle somme depositate sul proprio conto BancoPosta n. 43340504 illecitamente sottratte mediante operazioni non autorizzate con trasferimenti ripetuti a brevi intervalli in favore di carte PostePay appartenenti a soggetti sconosciuti, fino alla concorrenza di 2.596,00. 2. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Roma, cui la società convenuta ha resistito, contestando la sentenza di primo grado nella sua interezza e deducendo la violazione delle norme in materia di riparto dell'onere probatorio nonché l'omessa valutazione del negligente comportamento della banca. 3. — Con sentenza del 28 dicembre 2017 il Tribunale di Roma ha respinto l'appello osservando: «La.pronuncia appellata non viola i principi di riparto dell'onere probatorio incombente fra le parti come contestato dall'appellante per le seguenti ragioni. Invero, il punto decisivo della presente controversia è costituito dalla illecita sottra.zione di denaro dal conto BancoPosta della signora Quattrocchi che, a dire dell'odierna appellante, sarebbe stato determinato da Un sistema di sicure.ua inefficiente che avrebbe consentito la frode informatica Ric. 2018 n. 17404 sez. M1 - ud. 18-05-2021 -2- popetrata ai danni della correntista, mentre, ad avviso della società convenuta sarebbe stato causato da una negligente conserva.zione delle credeniali da parte della cliente. Orbene, rileva il giudicante come le risultane probatorie acquisite nel giudkio di primo grado non consentano di ritenere sussistente una responsabilità della società convenuta, atteso che parte appellante non ha Io' alito alcun elemento di prova in ordine alla dedotta violaione da parte di ter-zi dei sistemi di sicurea predisposti da [OSCURATO:PERSONA] a tutela dei conti dei propri clienti. In altri termini, il giudkio e.Tletato non ha fornito alcun dato concreto di natura tecnica comprovante la viola:zione del sistema informatico comportante la abusiva ed illecita sottraione di cui è causa. ... Conseguentemente, ritiene il giudicante che il giudice di prime cure abbia correttamente valutato il materiale probatorio a sua disposkione incentrando la sua decisione sulla sottraione delle credeikiali della carta di BancoPosta ad opera di teqz per negligen.za della cliente, atteso che costei risulta essere l'unico soggetto in possesso dei codici pin che consentono di operare transazioni a valere sulla carta di cui è causa; pertanto., in assen,—a di altri elementi, le opera ioni di trai/In:ione asseritamente effettuate da terzi non autorivati sono state rese possibili da una condotta negligente della signora (Juattrocchi, unico soggetto in possesso delle credenia13>. 4. — Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per quattro mezzi illustrati da memoria. 5. — [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 6. — La ricorrente denuncia: 1) violazione dell' art. 2697, co. 1, del cod. civ., anche nel combinato disposto con i precedenti artt. 1856, 1710, 1176, co. 2, nonché con gli artt. 31 del d.lgs. n. 30.6.2003, n. 196, 8, lett. b), nn. 2) e 3), del d.m. n. Ric. 2018 n. 17404 sez. MI - ud. 18-05-2021 -3- 112 del 2007, attuativo della 1. 17.8.2005, n. 166, e 2050 del cod. civ. (art. 360, co. 1, n. 3, del c.p.c.). Si sostiene che il giudice di appello, ha errato nel ritenere che la ricorrente dovesse provare che l'effrazione del SUO conto on lime dovesse ricondursi alla défaillance del sistema informatico della convenuta e non al contrario che quest'ultima dovesse fornire la prova dell'addebitabilità dell'operazione alla cliente; 2) in subordine, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e/o obliterazione dell'art. 132, co. 2, n. 4) del c.p.c. e conseguente violazione dell' art. 2697 del cod. civ. (art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, del c.p.c.). Il Tribunale avrebbe comunque omesso di esaminare documentazione che dimostrava che terzi backers avevano violato il sistema informatico della banca; 3) ancor più in subordine, violazione degli arti. 345, co. 2, e 346 del c.p.c.; violazione dell'art. 1856 del cod. civ., in combinazione con i precedenti arti. 1710 e 1176, co. 2, nonché degli arti. 31 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 8, lett. b), nn. 2) e 3), del. d.m. n. 112 del 2007, attuativo della 1. n. 166 del 2005, sotto diverso profilo; violazione e falsa applicazione dell' art. 232, co. 1, del c.p.c., sotto vari profili; violazione dell'art. 2697 del cod. civ. (art. 360, co. 1, n. 3, del c.p.c.). Il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che l'accorto banchiere on lime deve, in ogni caso, dimostrare l' idoneità del suo sistema informatico ad arginare, con i dispositivi approntati dalla tecnologia, le tipologie di atti intrusivi cui esso stesso ha ricondotto l' evento dannoso; 4) omessa pronuncia; violazione degli artt. 112 e/o 132, co. 2, n. 4), del c.p.c. e conseguente violazione dell' art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (art. 360, co. 1, n. 3, del c.p.c.). Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta ai sensi dell' art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003. Ric. 2018 n. 17404 sez. M1 - ud. 18-05-2021 -4- [OSCURATO:PERSONA] 7. — Il ricorso è manifestamente fondato. 7.1. — 1 manifestamente fondato il primo motivo. Questa Corte ha già più volte ripetuto che, in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE (normativa inapplicabile ratione temporis al caso di specie) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950, tra le molte). Palese è dunque l'errore commesso dal Tribunale nel governare l'applicazione dell'articolo 2697 c.c.. 7.2. — Gli altri motivi sono assorbiti. Ric. 2018 n. 17404 sez. M1 - ud. 18-05-2021 -5- 8. — La sentenza è cassata e la causa rinviata al Tribunale di Roma, che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia