CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34966/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 9 giugno 2022, ha confermato la sepitenza del Tribunale di Rovigo, pronunciata il 16 dicembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] rrazik alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla «riconosciuta responsabilità penale per i reati contestati» è inammissibile, poiché privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, nel condividere le argomentazioni del primo Giudice, ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo indicando «l'accertata disponibilità di beni di provenienza delittuosa» e «la non credibilità delle giustificazioni offerte dall'imputato» (pag. 3), quali elementi dimostrativi dell'elemento soggettivo del reato, coerentemente ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale (Sez. U. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio della motivazione in relazione «al mancato riconoscimento del reato di cui all'art. 712 cod. pen. o mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.» è inammissibile poiché riproduttivo di censure già dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01). Peraltro, per quanto concerne la prima doglianza, trattasi di censura ab origine inammissibile perché generica; di talché la doglianza non è stata presa in considerazione neppure dal giudice di merito e non può essere oggetto di ricorso per cassazione (Ex multis, Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Rv. 262700, sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell'inammissibilità); per quanto riguarda la seconda, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata ricorre quando l'oggetto materiale ha un valore economico particolarmente modesto, fermo restando il potere del giudice di escludere comunque il riferimento alla fattispecie meno grave in ragione di ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del fatto e la capacità a delinquere del colpevole (Sez. 2, n. 45204 del 28/11/2008, Ganga, Rv. 241971-01; Sez. 2, n. 11113 del 06/11/1996, Wade, Rv. 206502-01), pertanto, la Corte d'appello ha correttamente escluso l'invocata attenuante avuto riguardo al valore non lieve dei beni ricettati; infatti, «la sola idropulitrice valeva ben 1500 euro» (pag. 4 della sent. impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, poiché, indicando gli elementi alla stregua dei quali è stato negato il riconoscimento del beneficio de quo - «non risulta attestata nessuna condotta positiva del prevenuto (del tipo risarcimento del danno alle persone offese ovvero ammissione di responsabilità)», non risulta «alcun mutamento dello stile di vita», l'imputato risulta gravato da «plurimi precedenti penali», pag. 4 - la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.