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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 26198/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IBUNALE di Cataniavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2025 il GIP del Tribunale diCatania – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta daPulvirenti [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere l’equiparazione tra un periodo disottoposizione all’obbligo di dimora e di presentazione alla p.g. e lasottoposizione ad arresti domiciliari ‘fungibili’ ai sensi dell’art.657 cod.proc.pen. .In fatto risulta che per circa un anno vi è stata sottoposizione del Pulvirential doppio obbligo con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione percomplessive 12 ore, dalle 18.30 alle 6.30 del giorno seguente.2.

Secondo il giudice della esecuzione, la combinazione delle misure non hadeterminato in concreto una situazione assimilabile a quella degli arrestidomiciliari.

Ciò anche in ragione della ampiezza del territorio nel cui ambito ilPulvirenti poteva spostarsi sino alle 18.30 di ogni giorno, senza limitazioni di taleimpatto da concretizzare la equiparazione invocata, posto che la presentazioneagli uffici di polizia – pur due volte al giorno – era distanziata nell’arco temporaledi libertà.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a una unica deduzioneformulata in termini di vizio di motivazione.Secondo la difesa il giudice della esecuzione ha eluso il tema posto in sede diistanza, atteso che il cumulo di divieti e prescrizioni era tale da determinare unasostanziale assimilazione agli arresti domiciliari, con approdo alla fungibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.Secondo l’insegnamento derivante dalle decisioni di questa Corte dilegittimità (v.

Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908 - 01), aifini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condannaper un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita inrelazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con lapena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputatodi obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari; in taledecisione si è precisato che l'elemento caratterizzante l'assimilazione delle duemisure consiste nell'imposizione arbitraria dell'obbligo della permanenzadomiciliare per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelariche quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita,riposo e cura della propria ed altrui persona.2.

Nel caso in esame le valutazioni espresse nella decisione impugnata sonoespressione di una ragionevole – e dunque non sindacabile – ricognizione deiprofili di afflittività delle due misure congiuntamente imposte al [OSCURATO:PERSONA].

Leore di permanenza domiciliare sono essenzialmente collocate nella fascia serale enotturna e la doppia prescrizione di presentazione nella fascia 6.30 / 18.30 noninterferiscono in modo rilevante nello svolgimento di libere attività della persona.Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di Cataniavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2025 il GIP del Tribunale diCatania – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta daPulvirenti [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere l’equiparazione tra un periodo disottoposizione all’obbligo di dimora e di presentazione alla p.g. e lasottoposizione ad arresti domiciliari ‘fungibili’ ai sensi dell’art.657 cod.proc.pen. .In fatto risulta che per circa un anno vi è stata sottoposizione del Pulvirential doppio obbligo con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione percomplessive 12 ore, dalle 18.30 alle 6.30 del giorno seguente.2. Secondo il giudice della esecuzione, la combinazione delle misure non hadeterminato in concreto una situazione assimilabile a quella degli arrestidomiciliari. Ciò anche in ragione della ampiezza del territorio nel cui ambito ilPulvirenti poteva spostarsi sino alle 18.30 di ogni giorno, senza limitazioni di taleimpatto da concretizzare la equiparazione invocata, posto che la presentazioneagli uffici di polizia – pur due volte al giorno – era distanziata nell’arco temporaledi libertà.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a una unica deduzioneformulata in termini di vizio di motivazione.Secondo la difesa il giudice della esecuzione ha eluso il tema posto in sede diistanza, atteso che il cumulo di divieti e prescrizioni era tale da determinare unasostanziale assimilazione agli arresti domiciliari, con approdo alla fungibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.Secondo l’insegnamento derivante dalle decisioni di questa Corte dilegittimità (v. Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908 - 01), aifini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condannaper un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita inrelazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con lapena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputatodi obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari; in taledecisione si è precisato che l'elemento caratterizzante l'assimilazione delle duemisure consiste nell'imposizione arbitraria dell'obbligo della permanenzadomiciliare per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelariche quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita,riposo e cura della propria ed altrui persona.2. Nel caso in esame le valutazioni espresse nella decisione impugnata sonoespressione di una ragionevole – e dunque non sindacabile – ricognizione deiprofili di afflittività delle due misure congiuntamente imposte al [OSCURATO:PERSONA]. Leore di permanenza domiciliare sono essenzialmente collocate nella fascia serale enotturna e la doppia prescrizione di presentazione nella fascia 6.30 / 18.30 noninterferiscono in modo rilevante nello svolgimento di libere attività della persona.Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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