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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 23435/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26/02/2026 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, haproposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 193/2025 SIGE della Corte d’appellodi Genova che ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento dellacontinuazione tra i reati di cui alle sentenze (e gruppi di sentenze) meglio indicatenell’istanza medesima (nn. 14, di cui nn. 9 oggetto del cumulo sono inerenti a furti avvenuti ecommessi in arco temporale asseritamente limitato nel tempo);che il rigetto, facendo proprio il parere contrario del P.G. basato sulla eterogeneità deireati e sulla distanza temporale tra loro, è stato esaustivamente motivato in ragione delladistanza temporale e dell’eterogeneità spaziale e soggettiva degli episodi criminosi inquestione, i quali – ha ritenuto il Giudice dell’esecuzione, con motivazione esaustiva econforme a diritto – sono semmai espressivi di estemporanee situazioni predatorie sfruttatedi volta in volta in località diverse e in tempi diversi, espressive semmai una pervicacia nelmantenere uno stile di vita dedito all’aggressione dei beni altrui per procurarsi il denaronecessario per le proprie esigenze di vita e in generale una tendenza alla commissione diilleciti penali;che il Giudice dell’esecuzione ha dato conto di aver altresì effettuato la doverosamotivazione per singoli gruppi di reato (v. pag. terza ord. imp.) in conformità allagiurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, Zuppone, Rv. 276387-01);che il ricorso – al quale ha fatto seguito il deposito, in data 23/5/2026, di memoriadifensiva a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], contenente rilievi meramente reiterativi deimotivi di doglianza – è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perchémeramente contestativi e comunque volti a prefigurare una diversa e alternativa lettura (circail modus operandi e la ritenuta distanza spazio-temporale dei furti) che non è consentita inquesta sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01), estranea alsindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dal giudice dell’esecuzione;che laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativodell’ordinanza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motividiversi da quelli deducibili in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in fatto,con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice dell’esecuzione, nonscandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisioneimpugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 7,n. 21018 del 5/4/2023, Amato, non mass.; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motiv.;Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base diprincipi rilevanti anche al ricorso per cassazione);che i motivi sono comunque manifestamente infondati alla stregua della costantegiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazionein fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un generedi vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv.284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vitadelinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, chesi concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); - incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazionel'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a unapreventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cuiall'art. 81 cpv. cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente allamera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tracontinuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019,Bencivenga, Rv. 275451-01; conf.

Sez. 1, n. 35086 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580-01);che, pertanto, il ricorso, in quanto deduce doglianze aspecifiche e fattuali, va dichiaratoinammissibile, in quanto non consentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero(Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26/02/2026 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, haproposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 193/2025 SIGE della Corte d’appellodi Genova che ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento dellacontinuazione tra i reati di cui alle sentenze (e gruppi di sentenze) meglio indicatenell’istanza medesima (nn. 14, di cui nn. 9 oggetto del cumulo sono inerenti a furti avvenuti ecommessi in arco temporale asseritamente limitato nel tempo);che il rigetto, facendo proprio il parere contrario del P.G. basato sulla eterogeneità deireati e sulla distanza temporale tra loro, è stato esaustivamente motivato in ragione delladistanza temporale e dell’eterogeneità spaziale e soggettiva degli episodi criminosi inquestione, i quali – ha ritenuto il Giudice dell’esecuzione, con motivazione esaustiva econforme a diritto – sono semmai espressivi di estemporanee situazioni predatorie sfruttatedi volta in volta in località diverse e in tempi diversi, espressive semmai una pervicacia nelmantenere uno stile di vita dedito all’aggressione dei beni altrui per procurarsi il denaronecessario per le proprie esigenze di vita e in generale una tendenza alla commissione diilleciti penali;che il Giudice dell’esecuzione ha dato conto di aver altresì effettuato la doverosamotivazione per singoli gruppi di reato (v. pag. terza ord. imp.) in conformità allagiurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, Zuppone, Rv. 276387-01);che il ricorso – al quale ha fatto seguito il deposito, in data 23/5/2026, di memoriadifensiva a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], contenente rilievi meramente reiterativi deimotivi di doglianza – è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perchémeramente contestativi e comunque volti a prefigurare una diversa e alternativa lettura (circail modus operandi e la ritenuta distanza spazio-temporale dei furti) che non è consentita inquesta sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01), estranea alsindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dal giudice dell’esecuzione;che laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativodell’ordinanza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motividiversi da quelli deducibili in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in fatto,con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice dell’esecuzione, nonscandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisioneimpugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 7,n. 21018 del 5/4/2023, Amato, non mass.; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motiv.;Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base diprincipi rilevanti anche al ricorso per cassazione);che i motivi sono comunque manifestamente infondati alla stregua della costantegiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazionein fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un generedi vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv.284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vitadelinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, chesi concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); - incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazionel'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a unapreventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cuiall'art. 81 cpv. cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente allamera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tracontinuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019,Bencivenga, Rv. 275451-01; conf. Sez. 1, n. 35086 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580-01);che, pertanto, il ricorso, in quanto deduce doglianze aspecifiche e fattuali, va dichiaratoinammissibile, in quanto non consentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero(Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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