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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1980

Cassazione n. 00899/2026

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CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il 28/04/1980, avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 04/07/2024 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari del 20/03/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ordine al delitto di cui all’articolo 6 l. 401/1989, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, manifesta contraddittorietà della motivazione in riferimento all’offensività della condotta e, con un secondo motivo, mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto al primo motivo, i giudici di appello hanno, non certo illogicamente, evidenziato come, per i giorni indicati in rubrica, l’imputato non fosse stato autorizzato a recarsi fuori dalla provincia di Bari, contravvenendo alle prescrizioni imposte dal Questore di Bari in data 7 aprile 2016.

L’offensività della condotta, nel caso del c.d.

“DASPO”, è stata già valutata in modo non arbitrario o illogico, dal legislatore, non residuando alcuno spazio di valutazione in capo al giudice.

La doglianza è pertanto generica e inammissibile.

3.2. Quanto al secondo motivo, la motivazione del diniego, fondata sull’elevato numero di violazioni delle prescrizioni e sulla sussistenza di un precedente del 2021, al fine di formulare un giudizio prognostico negativo, non è apparente, ma fa buon governo del principio secondo cui la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 c.p. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p. (Sez. 2, n. 2742 del 15/12/2020, dep. 2021, Gaye, n.m.), sia in relazione alla gravità del reato (modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo), sia con riguardo alla capacità a delinquere (motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita).

La doglianza è quindi manifestamente infondata.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il 28/04/1980, avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 04/07/2024 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari del 20/03/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ordine al delitto di cui all’articolo 6 l. 401/1989, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, manifesta contraddittorietà della motivazione in riferimento all’offensività della condotta e, con un secondo motivo, mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, i giudici di appello hanno, non certo illogicamente, evidenziato come, per i giorni indicati in rubrica, l’imputato non fosse stato autorizzato a recarsi fuori dalla provincia di Bari, contravvenendo alle prescrizioni imposte dal Questore di Bari in data 7 aprile 2016. L’offensività della condotta, nel caso del c.d. “DASPO”, è stata già valutata in modo non arbitrario o illogico, dal legislatore, non residuando alcuno spazio di valutazione in capo al giudice. La doglianza è pertanto generica e inammissibile. 3.2. Quanto al secondo motivo, la motivazione del diniego, fondata sull’elevato numero di violazioni delle prescrizioni e sulla sussistenza di un precedente del 2021, al fine di formulare un giudizio prognostico negativo, non è apparente, ma fa buon governo del principio secondo cui la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 c.p. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p. (Sez. 2, n. 2742 del 15/12/2020, dep. 2021, Gaye, n.m.), sia in relazione alla gravità del reato (modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo), sia con riguardo alla capacità a delinquere (motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita). La doglianza è quindi manifestamente infondata. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
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